UnIpotesi di Valutazione dellAttivit Giurisdizionale in Contesto: Principi, Pratiche e Prospettive in Nove Paesi Europei

 

Richard Mohr* and Francesco Contini**

 

I. Il contesto istituzionale della ricerca

 

La valutazione delle prestazioni dei giudici avviene in molti modi. Tra quelli tradizionali, figurano i mezzi dimpugnazione ed i meccanismi di responsabilit del giudice. Pi recentemente, i ministeri di giustizia ed i consigli giudiziari in tutta Europa hanno introdotto una gamma di strumenti di reclamo, procedure di valutazione della qualit del servizio ed altri metodi manageriali al fine di valutare loperato dei giudici e delle corti presso cui esercitano le loro funzioni. Questa indagine riporta i risultati di uno studio di questi metodi condotto in nove stati membri dellUnione Europea. Il nostro obiettivo di esaminare i modi in cui la magistratura pu essere valutata, al fine di migliorare le pratiche di valutazione e, in ultima analisi, contribuire ad un migliore funzionamento del sistema giudiziario.

 

Lo studio e incentrato sui  giudici, considerati allinterno del contesto istituzionale delle corti. Il personale amministrativo delle corti comunemente alle dipendenze di un ministero di giustizia o di un altro organo dellesecutivo. Il ministero responsabile dellassegnazione della dotazione finanziaria e del suo rendiconto contabile verso il parlamento. In molti paesi europei (sei tra i nove presi qui in esame) la condizione dei giudici (disciplina, promozione, trasferimento, reclutamento), e nei casi della Danimarca e dei Paesi Bassi anche lamministrazione delle corti, sotto la responsabilit diretta di un consiglio giudiziario a carattere rappresentativo della categoria e dotato di un elevato grado dindipendenza dallesecutivo.[1]

 

Data linterconnessione tra le competenze sullassunzione e la gestione del personale e quelle in materia finanziaria e di responsabilit, i rapporti tra i corpi giudiziari ed i ministeri hanno un impatto rilevante sullefficacia e qualit del lavoro giurisdizionale. Linterposizione dei consigli giudiziari ha sollevato nuove questioni, o pi precisamente, i vecchi problemi relativi allaccountability dei giudici sono stati riformulati in termini nuovi.[2] I diversi modi di affrontare tali problematiche si situano al cuore di questindagine sulle forme di valutazione del servizio e  della sua qualit.

 

Nel corso della ricerca, abbiamo registrato una grande variet di metodi di valutazione del funzionamento del sistema giurisdizionale, alcuni dei quali basati sulle tradizionali attivit di controllo di qualit gi adottate nelle pratiche istituzionali delle corti e dei ministeri della giustizia. I mezzi pi consolidati ed efficaci daccountability e di controllo di qualit nei sistemi giudiziari si modellano sulle attivit valutative connesse con determinati fondamenti  istituzionali: il fondamento giuridico dellattivit giurisdizionale ed il fondamento giuridico-amministrativo dellazione della pubblica amministrazione e dellesecutivo. La nostra discussione sui modelli di valutazione prende lavvio da questi metodi tradizionali, precisandone tuttavia le limitazioni a livello sistemico: i giudici si occupano principalmente di casi individuali ed i ministeri hanno una prospettiva dellaccountability limitata agli aspetti finanziari e defficienza del servizio. Gli apparenti ostacoli ad una riforma di questi modelli ci hanno spinto ad analizzare i fondamenti teorici e politici del ruolo del potere giudiziario allinterno del relativo contesto istituzionale prima di affrontare la descrizione di alcune delle esperienze nazionali esaminate.

 

La valutazione dei giudici e delle corti un aspetto dellordinario funzionamento dei sistemi giurisdizionali. Tradizionalmente, i ministeri della giustizia valutano luso della dotazione finanziaria dei tribunali, semplicemente controllando la legalit della spesa.[3] Da un lato, i sistemi giudiziari sono stati caratterizzati quasi esclusivamente da forme  giuridiche daccountability.[4] Dallaltro, le corti dappello sono efficaci controllori delle decisioni dei tribunali di primo grado, attraverso i meccanismi dimpugnazione. Tuttavia, sembra che alcune difficolt si presentino nei momenti in cui il controllo legale si interseca con il controllo di tipo amministrativo. Come si mostrer nel prosieguo, accade che si diano risposte di natura amministrativa ad istanze di riesame giurisdizionale e risposte di tipo giurisdizionale ad istanze di natura fiscale e/o amministrativa: entrambi i tipi di controllo vengono in questo modo a confondersi rapidamente nello scontro tra valori quali indipendenza, responsabilit e giustizia. I modelli pi avventurosi di riforma dei meccanismi valutativi possono facilmente incagliarsi su questi scogli non appena vengono implementati. In questo articolo identifichiamo alcune opportunit per i ministeri cos come per gli ordinamenti giudiziari di rinforzare la loro legittimit usando un pi vasto repertorio di metodi di valutazione, che superi linsoddisfacente impostazione tradizionale.

 

La ricerca che presentiamo attesta lo sviluppo di nuove forme daccountability, elaborate per tutelare e promuovere altri interessi e valori. Da un lato, sono in aumento i tentativi dei ministeri o dei consigli giudiziari di sviluppare misure atte a promuovere valori quali il controllo della spesa o  lefficienza del servizio. Forme di programmazione dei fondi e damministrazione per obiettivi sono state introdotte per controllare la reattivit del servizio alle iniziative di politica di governo. Daltro canto, abbiamo riscontrato che anche gli utenti del sistema giustizia sono apparsi sulla scena, in modo diretto od indiretto. Come si vedr nelle seguenti pagine, vi prova che le corti ed i sistemi giudiziari hanno cominciato a tenere in conto le pubbliche istanze avanzate dal pubblico, siano esse richieste di riforme profonde e non specifiche al sistema giudiziario comՏ avvenuto in Belgio in conseguenza alle proteste generalizzate seguite allaffaire Dutroux, ovvero siano proposte specifiche di maggior e pi trasparente imparzialit come quelle formulate nei Paesi Bassi dal gruppo dinteresse Court Watch.

 

I giudici e gli amministratori  sono ancora cos legati ai principi che informano le tradizionali forme di valutazione, cos profondamente associati con le istituzioni ed i ruoli in esse ricoperti, che la loro expertise pu ostacolare una valutazione pi sistematica o pi globale. Presentando casi selezionati  nei nove paesi considerati, mostreremo alcune delle difficolt che sono emerse dalle tensioni fra gli approcci  adottati dalla magistratura, dallesecutivo e dal  pubblico. Tuttavia, poich i principi, le istituzioni ed i ruoli tradizionali sono cos importanti e cos centrali per lintero sistema della amministrazione della giustizia, sar possibile trovare nuovi approcci  soltanto costruendo su di essi. Lapplicazione di una nuova disciplina, come lamministrazione di qualit totale ovvero  di altre importate dal settore privato o dallo studio scientifico, non pu sostituire il duro lavoro di capire i fondamenti del sistema della giustizia come base per il suo stesso miglioramento. In Francia, gli standards di valutazione internazionale ISO 9000 e ISO 9001 sono stati esplorati verso la fine degli anni 90, con risultati effimeri.[5] In altri casi, schemi generici di garanzia della qualit hanno a volte costituito il fondamento per unelaborazione pi specifica. Sia il Portogallo che i Paesi Bassi hanno utilizzato Il modello proposto dalla Fondazione Europea per lAmministrazione di Qualit (EFQM) come base per elaborare un set di standards di qualit.[6] Lesperienza nei Paesi Bassi, il paese che pi ha sviluppato questo metodo, discussa pi dettagliatamente di seguito.

 

Per capire e valutare il lavoro giudiziario allinterno del relativo contesto istituzionale, esso deve essere considerato in rapporto alle aspettative del potere giudiziario, dellesecutivo e di quelle pubbliche. Date le differenti tradizioni che hanno guidato levoluzione dei loro metodi valutativi istituzionali, importante trovare i denominatori comuni che collegano lun laltro questi sistemi e che sottendono la loro legittimit ed accettabilit. Le seguenti sezioni si propongono di fare ci, esplorando i principi dautorit e daccountability nella loro applicazione tradizionale cos come ricercando nuovi sviluppi in ciascuna di queste aree. Lanalisi dunque considera i metodi giurisdizionali, amministrativi e pubblici per valutare e dirigere la performance del sistema giurisdizionale, innanzitutto nelle loro forme tradizionali e successivamente nelle forme nuove che si sono sviluppate nelle interazioni fra le varie istituzioni ed attori. Tali esempi dimostrano lo sviluppo potenziale di nuove forme daccountability e di valutazione, che potrebbero descriversi come miste (perch rispondono a diversi interessi) e cooperative (poich coinvolgono pi di uno degli attori istituzionali che operano insieme). Questi esempi vengono analizzati per capire le modalit con cui sono stati affrontati i conflitti fra gli interessi istituzionali e le soluzioni che sono state trovate. Concluderemo analizzando gli ostacoli e le condizioni per il successo di forme innovative di valutazione allinterno del contesto istituzionale e politico delle corti e dei sistemi giudiziari.

 

Queste riflessioni si basano sui risultati di molteplici progetti di ricerca finanziati da istituzioni differenti.[7] I progetti  hanno applicato un gruppo comune di ricercatori e di metodi sul vasto tema di accertare lo stato di fatto della valutazione di qualit dei sistemi giudiziari in Europa. I progetti sono stati concepiti in modo da stimolare un dialogo fra i ricercatori partecipanti, selezionati dai responsabili di ciascun progetto attraverso reti formali ed informali daccademici e professionisti che lavorano in questo campo.[8] Ci ha condotto al coinvolgimento del mondo accademico, dei responsabili politici, degli amministratori pubblici e dei giudici, ciascuno portatore di differenti prospettive sulle questioni in gioco. Per assicurare la confrontabilit dei dati prodotti da ricercatori provenienti da cos diversi ambiti, stata preparata una prima bozza di struttura-quadro dellanalisi ed i ricercatori si sono incontrati per discuterla. Una volta giunti ad una struttura finale condivisa, ogni gruppo nazionale[9] ha preparato una prima bozza di rapporto che, dopo il commento e la discussione in unaltra riunione di ricerca, stato trasformato nella relazione finale.[10]

 

II. Principi

 

A. Autorit

 

E necessario passare in rassegna i concetti chiave su cui sono basati i sistemi giudiziari prima di considerare modi specifici di controllo e di valutazione. Noi sosteniamo che i principi daccountability e dautorit sono i principi informatori di un sistema giudiziario. Nonostante questi principi possano essere concepiti come fondamenti della legittimit rispettivamente del potere esecutivo e del potere giudiziario, nessuno di essi pu funzionare preso da solo o pu costituire un fine in s. Sia i ministeri che i giudici esercitano un potere e sono chiamati a renderne conto. Apprezzare il pi vasto contesto in cui gli uni e gli altri operano un passo  necessario per stabilire su quale autorit pu essere basato il funzionamento del sistema giudiziario e nei confronti di quale soggetto esso deve rendere conto. Ci richiede unanalisi attenta delle nozioni daccountability e dautorit che evidenzi il ruolo del pubblico. Pi oltre nella trattazione considereremo il modo in cui la societ civile legittima il potere giurisdizionale e chiede ai giudici di rendere conto nelle democrazie europee in esame. Sono queste  questioni politiche fondamentali che stanno alla base della valutazione delloperato dei giudici.

 

Cominciamo questa analisi considerando i ruoli svolti dallordinamento giudiziario, dallesecutivo e dal pubblico nei metodi tradizionali di valutazione delle prestazioni dei giudici e delle corti. Parallelamente ai principi politici e giuridici di sicura tradizione quali i menzionati principi dautorit e daccountability, esistono metodi ben affermati di valutazione,  radicati nel rispettivo sistema dogni attore istituzionale. Il sistema giuridico di valutazione usato dai giudici si incentra sul caso individuale, applicando la  norma giuridica ai fatti (usando una classica, anche se semplificata, formulazione). Lesecutivo tradizionalmente valuta i propri servizi e quelli forniti dai suoi organi attraverso il principio e le pratiche della responsabilit contabile e fiscale: le risorse sono allocate alle unit amministrative che devono giustificare il loro uso, aderendo alle procedure di contabilit e di spesa ovvero con metodi di volta in volta pi complessi che collegano i risultati a  specifiche aree di policy e linee di finanziamento. In ultima analisi, il pubblico ottiene uno spazio di controllo sul modo in cui questi sistemi funzionano e sulla direzione della loro azione futura, attraverso metodi strutturati e non, che spaziano dai sondaggi dopinione, alle elezioni, dalle campagne dopinione, alle proteste e rivolte.[11]

 

Queste forme tradizionali di valutazione possono essere classificate sulla base dei tre valori fondamentali  di correttezza, democrazia ed efficienza che Sanders ha identificato in uninchiesta critica sul sistema inglese di giustizia penale.[12] In questa analisi per vՏ il pericolo di una troppo stretta identificazione tra ciascuno degli attori istituzionali in gioco -la magistratura, il pubblico ed il ministero- con uno specifico valore fondamentale. Ciascuno di questi valori troppo importante e troppo complesso per essere assegnato ad un singolo custode istituzionale. Se cos fosse, la concorrenza fra gli attori istituzionali potrebbe essere ridotta ad una concorrenza fra valori, finendo per ottenere uno sterile e gi sperimentato gioco a somma zero. Speriamo di superare il vicolo cieco considerando il funzionamento del sistema della giustizia nel pi vasto contesto in cui inserito.

 

La giustizia e lapplicazione della legge sono basate su principi tradizionali, di volta in volta  aggiornati sulla base delle necessit democratiche e di buona amministrazione. Il contemporaneo appello ai valori guida della giurisdizione, del processo democratico di corretta amministrazione pu essere compreso evidenziando una radice comune nel concetto di rappresentanza. Pitkin ha esplorato i molteplici usi di questa nozione in ambito politico a partire dalla sua radice etimologica e descrivendolo come il fare presente in un certo senso qualcosa che tuttavia non presente, letteralmente o in fatto.[13] Vale a dire, il rappresentante rende presente unastrazione o una collettivit che non pu in s agire o prendere  decisioni. La moderna teoria dello stato, in s unastrazione significativa, conosce organi del governo che rappresentano il popolo. Nella sua forma pre-democratica questo concetto descriveva un rapporto basato sul principio dautorit: per Hobbes, per esempio, il sovrano legittimato ad agire in nome del popolo. Nella successiva accezione democratica, la rappresentanza basata sulla accountability, di modo che i rappresentanti del popolo devono rendere conto delle loro azioni. Generalmente pensiamo alla rappresentanza in questa ultima accezione, come al modo attraverso  cui  il potere legislativo rappresenta il popolo. Il legislativo  rende conto del proprio operato in modo retrospettivo sottoponendosi allelezione successiva, ed legittimato allazione dai risultati dellelezione precedente. Un rappresentante il cui potere di rappresentanza riposa sul principio daccountability qualcuno che debba rendere conto, qualcuno che debba rispondere ad un altro per ci che fa.[14] Vi una frattura temporale fra questi due fondamenti della rappresentanza: si deve essere legittimati a ricoprire un incarico particolare prima di svolgerlo; si responsabili per le proprie  azioni dopo lincarico.[15]

 

Il concetto di rappresentanza applicato generalmente ai poteri legislativo ed esecutivo. Nel quadro della democrazia rappresentativa lautorit dei rappresentanti scelti deriva dalla loro elezione popolare. Pi complessa lapplicazione dellanalisi del Pitkin allordinamento giudiziario, dove i giudici conservano una versione pre-democratica della rappresentanza come autorizzazione. Nel mondo contemporaneo, completamente dominato dallideologia democratica, questo li rende vulnerabili a critiche gratuite[16] e ad una ancora pi grave erosione della loro legittimazione. La base di legittimazione dei giudici come  soggetti che possono pronunziare il principio di diritto deriva da una rete complessa di processi e fonti. Se da un lato i giudici vengono selezionati da varie autorit (cio quelle autorizzate a nominare i giudici) nelle differenti giurisdizioni, dallaltro la loro legittimazione deriva da una determinata combinazione di fonti dautorit, la legge ed il popolo.

 

Il giudice pu essere nominato soltanto con un procedimento retto dal principio di legalit ed una volta nominato linterprete autorizzato della legge. Questo aspetto si ritrova, in forma forte nella tradizione di common law, in cui il giudice crea  la legge stabilendo un precedente, ma altrettanto chiara nella nozione del Montesquieu del giudice come bouche de la loi.[17] Le attuali discussioni in Francia sulla valutazione di qualit continuano a sottintendere una funzione chiave del giudice come soggetto che deve pronunciare la legge in un modo esatto e ragionato.[18] Il giudice ha autorit finche dichiara il diritto esistente applicandolo ad un caso specifico. Questo legittimo nel senso etimologico del termine, con un sottostante ampio contenuto giuridico, ma con una scarsa presa sullopinione pubblica.[19]

 

Questa versione pre-moderna del principio dautorit posta in dubbio e rielaborata dai regimi democratici, di modo che prima dessere responsabili di fronte al popolo, i giudici devono essere legittimati dallopinione pubblica  oltre che dalla legge. La legittimazione congiunta fornita dalla legge e dal popolo compare insieme nelle costituzioni di un certo numero di paesi in cui lautorit legittima di fonte popolare. Questo presupposto, dato per scontato in molte democrazie, scritto esplicitamente nelle costituzioni di molti paesi latini: la giustizia amministrata in nome del popolo,[20] o emana dal popolo ed amministrato in nome del re dai giudici.[21] Il potere giudiziario rappresenta perci formalmente il popolo, anche se con modalit differenti ed allinterno di specifici contesti istituzionali.

 

Possiamo trovare ulteriori spunti per quanto concerne il  complesso ruolo del popolo nel fondare lautorit delle corti in unaltra delle distinzioni tracciate dal Pitkin. Se il rappresentante eletto deve essere responsabile di fronte al rappresentato in quanto soggetto portatore dinteressi, il popolo che i giudici rappresentano consiste piuttosto negli interessi svincolati del popolo, nel nome del quale la costituzione autorizza i giudici ad applicare la legge.[22] Come guardiano della legge e della sua corretta applicazione, il potere giudiziario pu essere considerato come istituzione rappresentativa nel senso che rappresenta quegli interessi innominati duguaglianza, di coerenza del sistema e gli altri analoghi principi informatori della costituzione e dello stato di diritto.

 

Se entrambe le forme di rappresentanza persistono nel caso dei rappresentanti elettivi, di modo che questi devono essere legittimati e quindi rendere conto del proprio operato, il ruolo del popolo nella legittimazione dei giudici comporta determinate contraddizioni o confusioni. Nel contesto giudiziario il popolo svolge un ruolo ambivalente. Da un lato la fonte dautorizzazione della legittimit del potere giudiziario, nel senso forte delle costituzioni latine o nel senso debole del common law in cui la legittimazione del potere giudiziario deriva dalla fiducia della Comunit.[23] Il giudice agisce in nome del popolo, che pu essere considerato come un interesse astratto o innominato. Daltra parte il popolo sono anche le parti che compaiono in tribunale di fronte al giudice, il vero popolo portatore dinteressi da cui il giudice deve essere distanziato in modo da mantenere la propria imparzialit. Dunque,  il popolo presente in un ruolo ambivalente, sia come persone reali e di fatto  presenti davanti alla corte sia come astrazione che legittima il giudice a rappresentarla. La posizione del giudice, identificata da Agamben, quella interfaccia fra il popolo  inteso come i poveri e le masse popolari da un lato ed il Popolo sovrano della democrazia moderna dallaltro. Nel suo rapporto con il pubblico, il potere giudiziario deve scavalcare continuamente questo binomio concettuale fondamentale della struttura politica originaria: vita cruda (il popolo) ed esistenza politica (il popolo sovrano).[24]

 

I giudici possono cos essere autorizzati da e perfino responsabili di fronte al popolo considerato  come astrazione, ma devono essere abbastanza distaccati  dal popolo inteso come persone fisiche reali, come parti del caso sottoposto alla loro attenzione. Una volta che le persone fisiche si presentano di fronte al giudice, esse si sottopongono al principio dautorit: sono vincolati al rispetto della decisione giurisdizionale.[25] Garapon esprime lambivalenza del giudice di fronte al paradosso della pubblicit, senza cui non vՏ giustizia ma che, allo stesso tempo, introduce rabbia ed irrazionalit nellaula di tribunale.[26] Di conseguenza, il complesso rapporto tra i giudici e lautorit del popolo si tinge, da un lato, di unautorit sprezzante  fondata sulla legge che sta al di sopra dellopinione popolare e degli interessi delle parti in giudizio e daltro canto del riconoscimento che la legge in s rappresenta la volont del popolo. Il giudice mantiene la propria autorit rendendo presente e parlando in nome di un popolo che, se cos non fosse, sarebbe soltanto unastrazione.[27]

 

Sino ad ora abbiamo provato ad evitare la sterile identificazione tra valori ed attori istituzionali che tradizionalmente hanno la pretesa di rappresentarli:  limparzialit dei giudici, la democraticit del pubblico e lefficienza della amministrazione. Abbiamo cercato le loro fonti comuni dautorit in una nozione di rappresentanza in base alla quale il popolo considerato come rappresentato in diversi modi dai ministeri e dal potere giudiziario. Questa analisi offre uno strumento per capire i complessi e spesso difficili rapporti fra la magistratura, lesecutivo ed il pubblico, ognuno dei quali vitale allefficace funzionamento ed alla valutazione dellordinamento giudiziario. Tuttavia, poich il principio dautorit da solo non pu giustificare o costituire la sola base per questa valutazione, dobbiamo in primo luogo considerare laltra forma della rappresentanza.

 

B. Accountability

 

La ricerca effettuata nei nove paesi ha permesso di identificare numerosi tentativi di introdurre sistemi manageriali per aumentare laccountability dei giudici e delle corti. Questi sistemi sono stati spesso osteggiati dai giudici che il loro uso violerebbe il principio dindipendenza del potere giudiziario. Questo elemento genera  tensioni fra valori divergenti (legalit v. controlli manageriali) ed anche un potenziale conflitto fra gli attori istituzionali che ne sono portatori (giudiziario v. esecutivo). In vari casi questi conflitti hanno condotto a giochi a somma zero in cui il guadagno realizzato da una parte, per esempio in termini di maggiore efficacia manageriale, stato visto come perdita dallaltra (dindipendenza).

 

Come documenteremo nei restanti paragrafi, in alcuni paesi questo tipo di conflitto ha ostacolato i processi di riforma mentre in altri abbiamo potuto osservare risposte costruttive e giochi a somma positiva. In questi ultimi casi, le interazioni fra i vari attori istituzionali che promuovono  valori ed interessi differenti hanno condotto a soluzioni creative, non soltanto in termini di maggiore efficienza e migliore amministrazione del sistema giudiziario, ma anche in termini di rafforzamento dei valori caratterizzanti il sistema istituzionale considerato, quali ad esempio limparzialit. Analizzando tali casi tentiamo di identificare possibili approcci atti a risolvere le tensioni tradizionali fra i principi dindipendenza e accountability.[28] Avvicinandoci al problema in primo luogo dal punto di vista daccountability, siamo stati costretti a riconsiderare i modi in cui le discussioni su qualit e funzionamento dellordinamento giudiziario hanno inteso quella nozione. Se da un lato la magistratura ha tradizionalmente concentrato lattenzione sulla discrezionalit e sulle scelte politiche connesse alla decisione giurisdizionale,[29] pi recentemente sono stati introdotti approcci di tipo manageriale, che sono considerati come strumenti di controllo direttivo.[30] Distinguendo fra metodi di valutazione tradizionalmente associati allesecutivo e metodi associati al potere giurisdizionale, pensiamo di chiarire un concetto sempre pi amorfo.[31]

 

Laccountability la combinazione di metodi, di procedure e forze che determinano quali valori devono essere riflessi nelle decisioni amministrative.[32] Se, come comunemente si ritiene, i funzionari che esercitano un potere in nome o per conto dello stato sono responsabili delle loro azioni di fronte ai cittadini, laccountability diventa lo strumento che esprime questa relazione.[33] Laccountability dunque caratterizzata da una serie di procedure formali ed istituzionali cos come da varie intrusioni impreviste da parte delle forze politiche e sociali che espongono reclami e che richiedono risposte secondo modalit che si presentano a loro volta non programmate e non programmabili.

 

Laccountability pu dunque essere definita, da un lato, come linsieme dei processi che instillano i valori e gli interessi dei rilevanti attori[34] nellazione dellorganizzazione. Dallaltro, come il complesso dei meccanismi in base ai quali si pu analizzare o valutare se lorganizzazione sviluppa quei valori ed interessi nelle proprie azioni e decisioni. Una volta definita in questo modo, laccountability pu essere considerata come un duplice canale di comunicazione. In primo luogo, essa deve veicolare le informazioni sul funzionamento dellorganizzazione a coloro i quali hanno il diritto di conoscerne il funzionamento. Queste informazioni possono includere obiettivi, valori fondamentali ed interessi alla cui protezione lazione dellamministrazione volta. In secondo luogo, essa deve fornire i metodi e le tecniche per assicurare che gli organi dellamministrazione si conformino costantemente a quei valori ed interessi. Quindi, laccountability quel complesso di mezzi che rinforza la responsabilit degli attori pubblici.

 

E evidente che la portata del concetto di accountability, definito complessivamente come sopra, non pu essere limitato semplicemente alla verifica della produttivit o dellefficienza, ma include un pi vasto complesso di valori che le amministrazioni pubbliche devono adottare,  basati sui valori fondamentali che sono espressione dei regimi democratici. Questi valori includono la legalit, luguaglianza e limparzialit. Questa comprensiva nozione daccountability si situa ad un livello differente e forse pi elevato rispetto ai valori specifici relativi ad una singola unit della pubblica amministrazione. Laccountability concepita in modo tale da permettere un processo democratico daffermazione di quei valori, siano essi espressione di efficienza o di indipendenza, efficacia nel realizzare gli obiettivi, ovvero di imparzialit nel trattamento dei cittadini.

 

Da questo punto di vista n il sistema giudiziario considerato nel suo insieme n i singoli tribunali o il giudice individuale si possono sottrarre allaccountability. Devono essere perci implementati determinati canali di controllo e di trasparenza affinch ciascuno possa dar conto delle proprie azioni. I problemi sorgono nel capire quali forme o meccanismi di responsabilit sono compatibili ed appropriati alle funzioni dei giudici, delle corti, dei consigli giudiziari e dei ministeri di giustizia. Fare a meno di tali meccanismi condurrebbe ad un sistema giudiziario la cui lindipendenza assoluta sarebbe difficile da riconciliare con i valori fondamentali dei regimi democratici e rappresentativi.

 

Persino  quei sistemi di controllo che sono stati sviluppati nel corso della lunga storia del diritto, al fine di assicurare la legalit delle procedure giudiziarie, rappresentano manifestazioni di questo vasto concetto di responsabilit. Misure quali le decisioni motivate, i procedimenti pubblici ed i mezzi di impugnazione sono impiegate per controllare se i processi giudiziari rispettino i valori ed interessi sostanziali ed importanti quali limparzialit e la legalit. Il ruolo di queste misure nel fondare specifici sistemi giuridici di garanzia della qualit o di valutazione discusso nella sezione seguente. Esse rappresentano il tradizionale approccio allaccountability, approccio che stato sviluppato per promuovere determinati interessi e valori che dovrebbero essere alla base della valutazione del sistema giudiziario. VՏ, tuttavia, una pi vasta gamma di interessi e di valori che devono ugualmente essere promossi.

 

Facendo seguito ad una discussione sulle forme tradizionali della responsabilit giuridica, mostriamo lo sviluppo di altre forme di accountability che possono essere denominate accountability di tipo manageriale e pubblica. Da questo punto di vista le tensioni comunemente generate dallintroduzione di qualsiasi nuova forma di accountability possono essere considerate inevitabili,  specie se si ritiene che i sistemi giudiziari debbano prevedere anche mezzi per valutare le loro prestazioni, basati su una pi vasta gamma di valori e di interessi rispetto a quelli gi rappresentati dalla tradizione giuridica. Pu inoltre essere osservato che ciascuna di queste forme di accountability espressione di interessi specifici e pu in s essere uni-dimensionale, a meno che vegna riequilibrata riconoscendo le istanze promosse dagli altri interessi in gioco.

 

III. Pratiche

 

A. Valutazione giudiziale

 

Il potere giuridiziario ha una lunga storia ed unesperienza altrettanto lunga di meccanismi valutativi interni, volti a  verificare i reclami e la determinazione dei diritti e degli illeciti, meccanismi basati sulle previsioni di legge e  sulle impugnazioni. Effettivamente, la vera raison dՐtre della funzione giurisdizionale il giudizio, sulla base dei particolari valori associati con la giustizia ed il diritto, quali la correttezza e lapplicazione imparziale ed adeguata del diritto positivo. Oltre che questi valori, importante inoltre considerare il contesto istituzionale in cui ed attraverso il quale lordinamento giudiziario funziona.

 

Questo contesto istituzionale include la cancelleria della corte dove le cause sono archiviate, e dove vengono registrati ed organizzati gli eventi chiave del procedimento. Queste pratiche e gli atti stessi costituiscono la memoria dei procedimenti giurisdizionali, rendendo possibile rintracciare le fasi, gli atti ed i fatti che riguardano il processo e controllare che la legge e la corretta procedura siano state applicate in ogni caso.[35]

 

Il contesto istituzionale inoltre include quei principi giuridici e convenzionali che sono cos fortemente  istituzionalizzati da potersi dare per scontati senza necessariamente essere codificati. Questi includono la motivazione delle decisioni ed il principio di pubblicit del processo, che introduce il pubblico ed i mezzi di comunicazione (con lesclusione in talune giurisdizioni delle macchine fotografiche e dei microfoni) nel cuore del procedimento giudiziario.[36] Anche questi sono mezzi di controllo per controllare che il processo giudiziario sia stato giusto e corretto. La decisione motivata registra la legge ed i fatti rilevanti per il  caso ed il modo in cui essi hanno condotto al risultato.[37] Quanto alle annotazioni degli eventi e delle decisioni, questi assumono unimportanza particolare nel contesto del sistema dappello che il meccanismo di valutazione pi importante nel quadro giuridico.

 

Il giudizio dei casi nel rispetto del diritto processuale non rileva solo ai fini della valutazione della singola controversia pendente innanzi alla corte ma, attraverso i mezzi dimpugnazione, pu essere considerato come uno strumento di valutazione della corte stessa.   In altri termini, ogni corte deve valutare i casi che le si presentano ma, poich ogni decisione potenzialmente soggetta ad un mezzo di impugnazione, loperato stesso di ciascuna corte viene cos ad essere valutato. Tuttavia, le decisioni rese in ogni fase del processo sono connesse direttamente ai casi in esame ed hanno poche ripercussioni a livello sistematico, cio le decisioni  riesaminate nel merito in appello concernono soltanto casi  specifici e non costituiscono dirette valutazioni delloperato del  giudice che prende la decisione originale.

 

I nove paesi considerati in questo studio avevano adottato una variet di altre misure per la valutazione dei singoli giudici e delle corti. Queste misure comprendevano meccanismi interni di reclamo, ipotesi di responsabilit penale e/o civile dei magistrati, e diverse varianti di un sistema di  mediazione (ombudsman). Senza valutare lefficacia di questi sistemi, che sono naturalmente validi soltanto in quanto le procedure e le pratiche per effettuarli lo siano, in questo studio ci limitiamo ad osservare alcune delle interazioni complesse fra i principi ed i sistemi di valutazione delloperato dei giudici che hanno carattere giuridico e quelli che hanno carattere differente. I meccanismi di reclamo in Francia ed in Spagna hanno portato a circa 2.000 e 1.000 reclami allanno rispettivamente, ma le limitate analisi qualitative  suggeriscono che a tali reclami  molto raramente seguita unazione contro un giudice. Ci che si rivela di particolare interesse che i reclami sullingiustificato ritardo della decisione sono i pi numerosi (Francia) e gli unici due casi di sanzioni adottate contro i giudici in Spagna erano in risposta a ad un serio ingiustificato ritardo.[38] Questo un ambito che pu essere suscettibile tanto di una valutazione legale che amministrativa, come sar visto pi dettagliatamente in seguito, ma che fondamentalmente si fonda su di una misura quantitativa del lasso di tempo trascorso tra proposizione dellazione giurisdizionale e decisione. Il numero molto limitato di casi di ritardo in cui sono state applicate sanzioni suggerisce che difficile per i cittadini agire contro i giudici attraverso un sistema disciplinare controllato dallordinamento giudiziario. Inoltre il fatto che i reclami e le sanzioni adottate siano limitati ai casi dingiustificato ritardo suggerisce che questa la preoccupazione principale degli utenti della corte (dato di cui vi un certo riscontro)[39] ed anche che questo uno dei pochi ambiti in cui i comitati disciplinari possono o vogliono pronunziarsi a sfavore dei giudici.

 

Lesperienza di introdurre listituto del mediatore (ombudsman) nei Paesi Bassi ed in Austria stata particolarmente interessante in relazione alla linea discretiva fra le procedure legali ed amministrative o pubblico-guidate. Nei Paesi Bassi i reclami possono giungere al mediatore soltanto dopo che siano stati esaminati internamente dalle corti. Anche in questo caso, la partecipazione del mediatore intesa come soluzione provvisoria nellattesa che ulteriori controlli interni siano effettuati dalle stesse corti. Per assicurare lindipendenza della procedura giudiziaria, i processi in corso non possono mai essere sottoposti allesame del mediatore.[40] Disposizioni simili esistono in Austria per evitare ogni possibile interferenza in un procedimento in corso. Queste norme sono state ulteriormente estese in modo da precludere al mediatore di  prendere in esame  procedimenti giudiziari diversi da quelli amministrativi. Avendo originariamente argomentato che la fissazione delludienza una funzione della gestione della corte, e pertanto che ricade nellambito della sua competenza, stato deciso che il mediatore austriaco non possa sottoporre ad esame nessun atto giurisdizionale.[41]

 

 Queste brevi osservazioni sui tentativi di introdurre elementi innovativi nelle procedure di valutazione del sistema giuridico indicano alcune delle difficolt che si presentano nel collegare il processo di valutazione alle prestazioni del sistema giudiziario o del giudice piuttosto che al risultato in un caso specifico. Come suggeriscono alcuni di questi tentativi, lisolare i giudici dalle influenze esterne durante il corso di un processo fra i principi pi profondamente ancorati nel sistema giuridico. Il punto in cui questo principio pu essere messo in discussione al termine del processo, in via retrospettiva e limitatamente alle questioni che hanno carattere tanto giurisdizionale quanto amministrativo quali appunto i ritardi nelle decisioni e nella programmazione delle udienze. Tuttavia lordinamento giudiziario serra le fila ed insiste che anche queste materie hanno carattere giudiziario  e che ogni partecipazione esterna violerebbe il principio dindipendenza giudiziaria.[42]

 

I processi giuridici di controllo di qualit attraverso i procedimenti  giudiziari e di appello sono generalmente cos ben affermati e cos profondamente compenetrati nella costituzione e nelle leggi della nazione che sono quasi invisibili dal punto di vista della valutazione di qualit in una prospettiva di riforma. La loro visibilit maggiore nella giurisprudenza che si sviluppata dalle pronunce della Corte Europea dei Diritti dellUomo (CEDU). Un certo numero di paesi ha segnalato che le decisioni che riguardano i ricorsi promossi in base allarticolo 6 (diritto ad un giusto processo) della Convenzione europea sui diritti delluomo hanno avuto ripercussioni garanzia sulle garanzie di qualit dei loro sistemi giudiziari. Larticolo 6 1 stabilisce che ogni individuo ha diritto ad unudienza pubblica giusta e nei limiti di un tempo ragionevole davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale stabilito da legge.

 

Pronunce che attestano la violazione del diritto alla durata ragionevole del processo sono state citate pi  frequentemente di altri motivi, riflettendo quanto avviene per i reclami interni. La Finlandia, vantando periodi medi di gestione dei processi di 2-13 mesi, ҏ stata sorpresa dalla condanna della CEDU per leccessiva durata dal processo in un caso specifico dappello (3 anni di ritardo), che comunque  stato considerato come valore erratico statistico e non ha portato alladozione di misure sistemiche per evitare gli ingiustificati ritardi.[43] Anche il rapporto dalla Francia registra ricorsi vittoriosi dinanzi alla CEDU sulla base tanto dellingiustificato ritardo che dellindipendenza e dellimparzialit dei giudici (specie sotto il profilo dei rapporti fra i pubblici ministeri e la corte). In questi ed in altri casi la Cour de Cassation ha preso misure per assicurare in futuro il rispetto della norma internazionale.[44] La Finlandia, dal 2000 al 2005, tra i paesi contro cui sono stati presentati meno ricorsi alla CEDU, mentre la Francia si colloca nellopposta situazione.[45]

 

La capacit delle decisioni CEDU di andare oltre il caso specifico ed influenzare il funzionamento generale del sistema giudiziario dipende dal dallo specifico contesto istituzionale in cui situata. Le varie agenzie del Consiglio dellEuropa (CoE), ed in particolare il comitato dei ministri degli affari esteri hanno responsabilit di sorvegliare lattuazione delle decisioni della corte e di controllare ladeguatezza delle misure approntate dai sistemi giudiziari nazionali per evitare la ripetizione di tali violazioni.[46]

 

Questo metodo si dimostrato capacit capace di produrre cambiamenti sistemici che non necessariamente possono essere desiderabili. Il caso italiano illustra questo punto. Fino al  2000 lItalia era il paese con il pi alto numero di ricorsi e violazioni sulla base delleccessiva durata dei processi,  tanto che il loro numero stava congestionando il ruolo della Corte Europea. Di conseguenza il comitato dei ministri degli affari esteri ha chiesto al governo italiano di prendere  misure per accelerare i procedimenti giudiziari e ridurre cos il numero di ricorsi alla Corte. Anche se il governo italiano non stato in grado di raggiungere risultati soddisfacenti in merito ai tempi di risoluzione delle controversie, ha potuto invece ridurre il numero dei ricorsi alla corte, grazie allintroduzione della cosiddetta legislazione Pinto.[47] Questa ha istituito un mezzo di ricorso interno innanzi alla corte dappello per i casi deccessiva durata del processo ed ha inoltre previsto meccanismi di risarcimento. Cos, prima di potere fare ricorso alla CEDU, i casi di eccessiva durata del processo devono essere conosciuti dal sistema giudiziario italiano, che pu finalmente offrire un risarcimento. E chiaro che questo sistema tratta i sintomi piuttosto che la malattia: ha ridotto il numero di ricorsi a Strasburgo ma non ha ridotto la lunghezza dei processi.[48] Ci nonostante, il CoE ed in particolare il consiglio dei ministri degli affari esteri mantengono il sistema giudiziario italiano sotto osservazione, richiedendo rapporti annuali e piani dazione sullo stato della giustizia per esaminare i risultati nella riduzione dei tempi dei processi.

 

Sistematico Questa immediata consequenzialit tra le pronunce della CEDU e ladozione di interventi a livello sistemico rappresenta una stimolante eccezione piuttosto che la regola. La decisione giurisdizionale, sia in  primo grado che in appello, un ordine potenziale applicato ad un caso specifico. Lobiettivo principale del sistema giudiziario di sostenere lautorit della legge assicurando il riconoscimento della decisione giudiziaria. E con questo riconoscimento che la legge supera i confini del sistema legislativo in s, fino a toccare gli altri rami del governo ed il pubblico. Tuttavia i giudici hanno poche occasioni ed ancor meno canali formali per calibrare lefficacia della loro autorit. In termini giuridici questa pu essere assicurata soltanto con la conformit alle procedure e al contenuto della legge, conformit che   soggetta a controllo attraverso il meccanismo delle impugnazioni. Se un appello indica le inefficienze del sistema, come in questo esempio italiano, linteresse dei giudici a mantenere autorit suggerisce la condotta da tenere in futuro. Ci distingue questo rimedio  dal meccanismo dellaccountability che pu anche  operare retroattivamente.

 

Pi comunemente le decisioni giudiziarie non hanno implicazioni sistemiche. Le forme giuridiche di accountability non sono limitate agli aspetti puramente procedurali che abbiamo discusso in precedenza. In ogni ordinamento esiste la responsabilit disciplinare con procedure pi o meno efficaci[49] che ne permettono il controllo ed inoltre  troviamo tipi di responsabilit fiscale che solitamente si limitano ad assicurare che i procedimenti di spesa e di registrazione della spesa rispondano a requisiti formali. I processi legali che assicurano la conformit alla legge riflettono limportanza che lordinamento giudiziario attribuisce alla protezione ed al rafforzamento dei principi fondamentali e allautorit della legge, ma ci dicono poco circa lutilizzo delle risorse che gli stati rendono disponibili. I molti tentativi di introdurre sistemi di responsabilit manageriale sono una risposta a questo bisogno. Includono una vasta gamma di controlli sulle attivit quotidiane dei singoli giudici.

 

B. Valutazione manageriale

 

Tutti e nove i paesi considerati in questo studio hanno provato ad introdurre sistemi di responsabilit di tipo manageriale nei loro ordinamenti giudiziari. I risultati non sono stati sempre soddisfacenti.

 

Piuttosto che provare a dare pienamente conto di questi i tentativi, ne descriveremo soltanto alcuni al fine di identificare le caratteristiche peculiari di un tale metodo. Osserveremo le tensioni fra questi nuovi metodi ed i metodi puramente legali applicati tradizionalmente prima di provare ad analizzare alcune difficolt che sorgono dalla loro introduzione.

 

Come organi del governo esecutivo responsabili nei confronti del potere legislativo, i ministeri sono portatori di una cultura e di una tradizione di accountability e di governo responsabile. Essi devono accertarsi che i fondi pubblici siano spesi correttamente ed inoltre hanno responsabilit per lattuazione delle politiche. Ci vale anche per quei consigli giudiziari (quale lolandese)[50], o servizi della corte (come il danese) che allocano le risorse umane e finanziarie alle corti e sono responsabili verso il parlamento o verso il ministero per questa funzione.[51] Le politiche attuate da queste organizzazioni in relazione alle corti variano da quelle pi prossime al processo di decisione giurisdizionale, quale listituzione di standards temporali per rendere le decisioni, alla fornitura di servizi amministrativi e di supporto (per esempio servizi forniti sempre pi spesso alle vittime di reati). La linea discretiva fra le decisioni giudiziarie e la responsabilit manageriale ben strutturata in teoria, ma in pratica ci sono numerosi punti di contatto e, potenzialmente, di conflitto.

 

Prima di considerare contestata esempi concreti, vale la pena di commentare una differenza importante di prospettiva. Mentre i giudici, come notato sopra, si confrontano con il rendere decisioni nei casi specifici, i managers si confrontano con dati aggregati. Anche quei managers coscienziosi che conoscono e misurano i tempi del processo con cura ed attenzione, possono rimanere stupiti, come lo stato il team finlandese, quando la CEDU condanna leccessiva durata del processo in un singolo caso. Per il  manager o per lo statistico, questo caso rappresenta un valore erratico, unanomalia del data set che semplicemente altera i calcoli normali. Per la corte, questa uningiustizia cui porre rimedio nel caso specifico. Il divario fra la cultura giudiziaria e quella manageriale pu essere illustrato da ulteriori esempi tratti dallo studio che presentiamo in questa sede.

 

A seguito dellonda dinteresse per la nuova amministrazione pubblica,[52] agenzie governative quali i ministeri ed i consigli giudiziari hanno recentemente sperimentato nuovi approcci per comprendere e valutare il sistema giudiziario in termini di risultati (come ad es. il numero di casi risolti). Questi nuovi approcci possono persino progettati per esercitare pressione sui giudici e sul personale al fine di conseguire obiettivi specifici, nello stile dellamministrazione per obiettivi (management by objectives: MBO).

 

Per esempio in Finlandia il ministero di giustizia[53] ha collaborato con gli uffici giudiziari per introdurre sistemi di MBO che si applicano sia al singolo giudice (ancora in prova) sia a livello nazionale, a seguito dellapplicazione di questo metodo a tutta la pubblica amministrazione nazionale[54] nel 1995. Il sistema valuta le prestazioni delle corti usando indicatori del loro rendimento, economia ed efficacia. Il rendimento calcolato in termini di numero di decisioni per giudice o per unit di personale amministrativo. Lindicatore principale delleconomia o dellefficienza delle corti il costo della decisione, calcolata dividendo il preventivo annuale di una corte particolare per il numero di decisioni prese dai relativi giudici. Il calcolo relativo allefficacia pi complesso. E basato sul presupposto che la lunghezza del procedimentosia  cruciale per il processo giudiziario e per i diritti dei cittadini. Di conseguenza i tempi per ottenere una decisione giurisdizionale sono la misura chiave dellefficacia.[55]

 

Anche se questi indicatori sono stati sviluppati per stanziare le risorse destinate a specifici uffici, il loro uso non necessariamente legato a questo fine. Al contrario, gli indicatori formano una fonte di conoscenza su cui basare la trattativa sulle risorse finanziarie da allocare ad ogni singola corte. Inoltre sono usati nel corso delle riunioni annuali per aiutare il ministero di giustizia ed i presidenti dogni corte a definire gli obiettivi da raggiungere. Anche se questo metodo morbido dovrebbe permettere persino una negoziazione guidata tra valori in conflitto, esso stato criticato dalla magistratura. Alcuni hanno sostenuto che la definizione degli obiettivi da parte dei funzionari del ministero violerebbe lindipendenza giudiziaria che protetta dalla costituzione. Altri sostengono che, con lintroduzione del sistema dellamministrazione per obiettivi, lattenzione del giudice si concentrerebbe sul numero di casi e sul tempo di risoluzione, cos riducendo la qualit delle decisioni.[56] Inoltre stato suggerito che il sistema dobiettivi misurabili non potrebbe essere attuato dalle corti. Secondo il ministero di giustizia:

 

Lapplicazione dellamministrazione per risultati alla magistratura non pu interferire con lindipendenza obiettiva e soggettiva delle corti nel loro processo decisionale e nelle altre attivit dapplicazione della legge, che lessenza reale dellindipendenza del potere giudiziario salvaguardata dalla costituzione. Il fatto che informazioni generali sulla durata dei processi, [...] siano contenute in documenti relativi alla valutazione per obiettivi in se non diminuisce n mette in pericolo lindipendenza della corte nel raggiungere una decisione nei singoli casi concreti.[57]

 

Latteggiamento, morbido e collaborativo, del ministero finlandese della giustizia evita un conflitto aperto fra lordinamento giudiziario e lesecutivo ma pu ci nonostante provocare una reazione da parte della magistratura. Lintroduzione da parte dellesecutivo di un sistema damministrazione per obiettivi che d risalto al rendimento ed allefficienza delle corti promuove i valori e gli interessi identificati come manageriali. Ci pu generare reazioni uguali ed opposte nella magistratura che, da parte sua, d risalto ai valori giuridici e normativi del processo giurisdizionale. Questa situazione pu condurre ad un gioco a somma zero fra il corpo giudiziario e lesecutivo  cosicch  il risultato finale dipende quasi esclusivamente dalla forza relativa degli attori in gioco.

 

In Italia, lintroduzione dellamministrazione per obiettivi ha condotto alla concretizzazione di questo problema. In questo caso, anzich cominciare da strumenti per valutare il funzionamento del sistema giudiziario, o dellufficio specifico, il nuovo sistema comincia col valutare i risultati raggiunti dai responsabili dogni ufficio giudiziario, con conseguenze per le loro prospettive di carriera e di retribuzione.  Questa valutazione non riguarda il lavoro del  presidente del tribunale. In pratica, ogni responsabile dufficio deve, dopo una discussione franca con il presidente del tribunale, definire gli obiettivi organizzativi da raggiungere.[58] E dato per scontato che questi obiettivi non includono i risultati della corte complessivamente considerata, per esempio il numero di casi civili di cui occuparsi durante lanno in corso, poich ci violerebbe lindipendenza giudiziaria. Al contrario gli obiettivi sono esclusivamente quelli dei singoli managers e delle rispettive aree di responsabilit. In opposizione, il presidente del tribunale, che ha la pi ampia responsabilit per lesercizio delle funzioni dellintera corte, completamente escluso dal processo di valutazione. Di conseguenza gli obiettivi definiti dal manager sono limitati rigorosamente alle mansioni amministrative come la riduzione degli accumuli dellarretrato e sono marginali rispetto agli obiettivi legali e manageriali, come la riduzione del costo unitario delle decisioni giudiziarie. Chiaramente una responsabilit per obiettivi di questo tipo deve cadere esattamente su entrambe le teste di ciascun tribunale: tanto i responsabili giudiziari quanto i managers amministrativi. Per valutare lamministrazione della corte, i risultati raggiunti da entrambi i responsabili devono essere considerati insieme come nel caso olandese.[59]

 

La decisione del ministero italiano di limitare la valutazione MBO ai responsabili amministrativi potrebbe essere interpretata come strategia di azione invisibile che in primo luogo attacca il punto di minor resistenza (gli amministratori). Dopo che la pratica stata consolidata si potrebbe pensare di estenderla anche  agli organi propriamente giurisdizionali. Tuttavia, non abbiamo visto traccia di alcuna discussione che sostenesse questinterpretazione. La spiegazione ufficiale del ministero sembra invece insistere sulla necessit di sviluppare un adeguato sistema dinformazione per permettere il controllo degli obiettivi di ogni ufficio  prima di estendere il sistema dellamministrazione per obiettivi. Pi precisamente, il sistema dovrebbe fornire in tempo reale unimmagine aggiornata del progresso in corso per consentire lintervento in tempo reale e  minimizzare la divergenza fra gli obiettivi dichiarati e la situazione attuale.[60] Sostenere che questo sistema dinformazione statistico un requisito preliminare ad unulteriore estensione della valutazione sembra essere semplicemente una giustificazione tecnocratica.

 

Come abbiamo osservato nellesperienza finlandese, un sistema MBO pu essere basato su una piccola quantit di dati essenziali. Questi non devono essere considerati come una rappresentazione obiettiva del funzionamento dellufficio della corte, ma come informazione  di base a partire dalla quale negoziare i bilanci e gli obiettivi. Invece la soluzione italiana, uni-direzionale, riflette chiaramente la logica ed i rapporti di potere del particolare momento storico. Il ministero di giustizia ancora non si sentito pronto ad estendere questo sistema ai presidenti di tribunali e corti perch questo avrebbe condotto ad una battaglia che non poteva vincere. Ecco perch il sistema si concentrato solamente sullanello pi debole della catena: i responsabili amministrativi degli uffici giudiziari.

 

Invece di aprire unampia discussione vasta fra i vari soggetti portatori degli interessi istituzionali, sociali e politici in gioco, il ministero ha utilizzato mezzi di natura tecnocratica per affrontare internamente il problema. Ci ha comportato una ricerca delle soluzioni informatiche ritenute indispensabili allo sviluppo del sistema, che ha semplicemente rinviato la necessit di definire gli elementi essenziali del sistema stesso: i suoi obiettivi legittimi, i soggetti deputati ad identificarli ed il collegamento fra i risultati e le dotazioni finanziarie. Ci pu comprendere non soltanto le ripartizioni delle somme agli uffici della corte in generale, ma anche la retribuzione e la selezione dei capi di quegli uffici. E necessario aprire il confronto su queste domande cruciali per evitare un uso puramente ritualistico[61] di questo strumento di gestione.

 

LAustria e la Spagna hanno sviluppato modalit di misurazione dei risultati delle corti che collegano i casi al numero dei giudici in servizio. Il metodo austriaco basato sul sistema dinformazione automatizzato del personale a disposizione del ministero e pu essere usato per calcolare il numero di giuridici necessario per il carico di lavoro delle singole corti.[62] Le misure spagnole sono state sviluppate dal consiglio giudiziario e sono intese come mezzi di ricompensa dei giudici in base al loro rendimento, offrendo bonus o penali fino al 10% dello stipendio.[63] Non sorprende che notevole resistenza sia stata opposta allintroduzione del principio di remunerare i giudici in base al numero di casi evasi.

 

Per quanto ne sappiamo questo uno dei pochi sistemi di questo tipo ad essere stato applicato allordinamento giudiziario. Come nel caso austriaco il sistema spagnolo stato usato originariamente per stabilire il numero di giudici e per fornire il personale necessario alle diverse corti. Il sistema, basato sulle cosiddette misure dei risultati (mdulos de dedicacin) era abbastanza impreciso ed ha dato soltanto una sommaria indicazione del numero di casi che ogni ufficio potrebbe realisticamente prendere in esame. Il sistema stato criticato dalla magistratura sulla base del fatto che le misure non hanno preso in considerazione un modo per ponderare i differenti tipi di casi.[64]

 

Nel 1997 il consiglio giudiziario spagnolo[65] ha raccolto le varie critiche in un libro bianco in cui ha inoltre proposto modalit per raffinare il calcolo dei risultati. Gruppi di giudici esperti hanno sviluppato nuovi metodi per calcolare i tempi medi occorsi ai giudici per sottoporre ad esame i vari tipi di casi. Nel 2000 le nuove tecniche di calcolo dei risultati sono state approvate e, dal 2003, sono state usate per determinare i bisogni dei giudici ed anche  per incidere sulla loro retribuzione. In pratica, quei giudici che si occupano di almeno un 20% in pi del numero di casi prestabiliti dal modulo ricevono una retribuzione supplementare (dal 5 - 10% del loro stipendio). Il consiglio giudiziario ha deciso che per il momento non user il sistema modulare per sanzionare i giudici meno produttivi riducendo i loro stipendi.[66] Non sorprendentemente lintroduzione di questo sistema di retribuzione ha comportato una critica forte da parte dei giudici spagnoli. Due delle associazioni dei giudici, anche se accettano la necessit di valutare i magistrati, considerano il sistema insufficientemente affidabile per formare una base per la retribuzione. Una terza associazione stata molto pi radicale nella sua critica, definendo il sistema come rendimento-centrico e malevolo ed incompatibile con lattivit giudiziaria. Malgrado queste forti critiche, il consiglio giudiziario continua ad applicare il sistema per commisurare lo stipendio alle prestazioni e sta lavorando per migliorare la metodologia. Recentemente una societ di consulenza ha prodotto un nuovo sistema per registrare il rendimento dei giudici che dovrebbe consentire una valutazione pi completa del loro lavoro. Il nuovo sistema molto pi complesso. E basato su molteplici serie dindicatori che coprono cinque aree dellattivit giudiziaria: efficacia, qualit, tempestivit, impegno e sviluppo professionale.[67]

 

Nel 2006 il tribunal supremo ha deciso che la legge che ha stabilito i mdulos (15/2003) ha violato gli articoli 402 e 403 della Ley Orgnica del Poder Judicial che impone allo stato di garantire lindipendenza economica dellordinamento giudiziario e basare la retribuzione giudiziaria su principi obiettivi, giusti e trasparenti.[68] Di conseguenza i mdulos non sono pi applicati.

 

La Francia ha intrapreso un programma molto pi ambizioso per collegare gli stanziamenti di fondi ai risultati delloperato dei giudici. La Loi organique relative aux lois de finances (1 agosto 2001) era uniniziativa nazionale del potere legislativo che stata  applicata a tutti i ministeri: stato richiesto di presentare i bilanci secondo missioni e programmi, i cui obiettivi e i risultati dovevano essere esaminati dal parlamento nel corso del processo di dotazione finanziaria. Il ministero della giustizia ha risposto con dieci obiettivi, fornendo per ciascuno gli indicatori del successo delle corti nel realizzarli, classificati nelle tre aree defficacia socio-economica (cio accesso alla giustizia, partecipazione delle vittime del reato), qualit di servizio (e.g., riduzione del ritardo nel rendere giustizia, alternative al giudizio) ed efficace gestione (elencazione di casi).[69] Il dibattito in Francia ora concerne  lappropriatezza degli obiettivi e degli indicatori, piuttosto che il principio della responsabilit finanziaria su cui la legge basata.[70] Tuttavia, poich gli obiettivi e gli indicatori sono stati individuati dal ministero senza alcun processo trasparente e senza la partecipazione della magistratura, stato suggerito che lopposizione alla legge pu appuntarsi su preoccupazioni concernenti lindipendenza.[71]

 

Nei Paesi Bassi il processo delaborazione di  misure di controllo qualit stato sviluppato contestualmente allistituzione di un consiglio giudiziario. Dalla sua istituzione nel 2002, il consiglio stato reso responsabile della distribuzione delle risorse allinterno del sistema giudiziario. Un programma per rinforzare lorganizzazione dellordinamento giudiziario stato istituito come iniziativa giudiziaria e nel suo quadro sono state sviluppati indici di misura quantitativa dei casi, del personale e del tempo di svolgimento del lavoro, originariamente basati sul modello dEFQM (accennato allinizio) ed aggiornati tramite ricerca periodica. Queste misure, insieme ai programmi proposti dalle corti responsabili della loro esecuzione, ora costituiscono la base della ripartizione annuale delle risorse.[72] Mentre il ministero della giustizia era stato riluttante a sottoporre i giudici a sistemi daccountability, per evitare percezioni dinterferenza con lindipendenza degli organi giurisdizionali, laccountability stata devoluta al collegamento fra il consiglio giudiziario ed i giudici, anche se il ministro ancora responsabile nei confronti del parlamento a norma della costituzione.[73] Secondo i documenti messi a disposizione del progetto sulla qualit della giustizia, ci sembra essere poca differenza sostanziale fra le misure usate dai sistemi francesi ed olandese. Effettivamente, con la loro enfasi su politiche quali il supporto alle vittime del reato e  le alternative alla detenzione, le misure francesi possono essere meno rigide, tecnocratiche ed econometriche di quelle sviluppate nei Paesi Bassi. La differenza, secondo la critica proveniente dalla magistratura, deriva dalla fonte dei valori che sono sottesi alle misure: il ministero o lordinamento giudiziario. Le reazioni dei giudici hanno avuto pi a che fare con il processo che con i risultati dello stesso.

 

Le misure olandesi, austriache, italiane e spagnole qui considerate sono sistemi interni di gestione che non assicurano trasparenza esterna e che sono stati criticati (nel caso spagnolo) per aver confuso casi con differenti gradi di complessit. Sia che sia stato sviluppato da un consiglio giudiziario o da un ministero della giustizia, nella misura in cui sono stati introdotti con successo, tali misure segnalano la forza crescente di un approccio manageriale alla gestione delle corti.

 

I sistemi della responsabilit manageriale nei paesi partecipanti allo studio includono un numero di meccanismi pi o meno rigorosi per la valutazione del funzionamento del sistema giudiziario. Queste valutazioni dellamministrazione organizzativa hanno conseguenze, sia a livello dellallocazione delle risorse alle varie corti ed uffici della corte (Austria, Francia, Paesi Bassi e Spagna) sia, in alcuni casi, a livello della retribuzione del personale (responsabili amministrativi in Italia, giudici in Spagna). Questi casi evidenziano alcune delle differenze fra la forma giuridica e manageriale daccountability. Le valutazioni che derivano dai modelli di responsabilit manageriale concepiscono lunit rilevante danalisi come dati aggregati piuttosto che come caso specifico. Le loro metodologie sono perci statistiche o economiche ed i criteri di valutazione impiegati non sono pi stabiliti dalle norme del sistema giuridico ma dallautorit che detiene la responsabilit generale del controllo del sistema della giustizia: un ministero della giustizia o un consiglio giudiziario. I consigli giudiziari, in quanto organizzazioni degli stessi giudici, sono stati pi ambiziosi (in Spagna) e pi vittoriosi (nei Paesi Bassi) nellintrodurre misure manageriali nel processo giudiziario. In entrambi i casi, i valori e gli interessi che sono protetti e sostenuti sono principalmente quelli defficienza e defficacia nel realizzare gli obiettivi internamente definiti.

 

Possiamo tracciare alcune conclusioni sperimentali in merito alle forme manageriali di valutazione considerate sopra. Il primo punto da notare che le spese per lutilizzazione di questi sistemi sono direttamente collegate con la loro complessit. I casi italiani e spagnoli indicano, anche se in modi differenti, una tendenza preoccupante a rendere i mezzi di controllo sempre pi complessi e frammentati e, pertanto, costosi.[74] Ci pu essere dovuto alla difficolt tecnica connessa alla misurazione di mansioni complesse e molteplici come quelle del giudice. In parte pu anche derivare dal malcontento dei giudici rispetto alle informazioni rese note dallapplicazione di questi sistemi. Come abbiamo notato sopra, i sistemi manageriali funzionano a livello di dati aggregati e generali, piuttosto che a livello di casi individuali, sui quali invece si concentra il lavoro del giudice.

 

Di fronte agli approcci contrapposti di managers e giudici alla pratica professionale, i sistemi di controllo acquistano pi e pi livelli danalisi, e ciascuno di essi incrementa la complessit e la frammentazione di quello precedente. Fino a che questi approcci affatto differenti sono trattati in un modo tecnocratico, improbabile che le varie prospettive di intendere il lavoro delle corti possano essere riconciliate. Al contrario, il problema diventa pi acuto allorquando i dati economici e statistici ottenuti divergono ancora di pi dai modi usuali dei giudici di capire il proprio ruolo, come arbitri del caso specifico.

 

La suddetta discussione ha tuttavia indicato almeno un modo in cui il problema pu essere reso meno acuto. Il caso finlandese mostra il beneficio potenziale di trattare i dati redatti dai sistemi manageriali come base per la discussione in un processo di collaborazione, piuttosto che come dati assoluti da applicare automaticamente. Questo approccio sembra pi ragionevole in parte per la difficolt che interpretare correttamente il significato di dati particolari o di tutte le informazioni raccolte da questi sistemi. Inoltre offre opportunit di evitare il rischio che i valori manageriali possano prevalere a spese degli altri valori che devono essere protetti nei processi giudiziari. Risulta di notevole importanza, quando un valore istituzionale pu essere percepito come un intralcio ad altri valori, che i dati siano interpretati ed i risultati siano valutati in base al punto di vista di tutti i portatori degli interessi e valori rilevanti.

 

C. Valutazione del pubblico

 

Il pubblico rappresenta lapex retorico del duplice sistema daccountability e dautorit. Sia lordinamento giudiziario che gli altri rami del governo fanno appello alla loro posizione nei confronti del pubblico, inteso tanto come i cittadini che legittimano e rispettano la loro autorit quanto concepito come gli elettori ed i contribuenti di fronte ai quali devono rendere conto. Se il ministro giustifica lintroduzione della responsabilit manageriale per dimostrare ai contribuenti che stanno ottenendo il valore di quanto pagano (come in Austria), i giudici proteggono la loro autorit con appelli allindipendenza giudiziaria (come in Spagna o in Francia). Che questi appelli portino cos spesso ai giochi a somma zero discussi sopra pu essere collegato con una scarsit dinformazioni affidabili su ci che desidera e pensa il pubblico.

 

Una difficolt fondamentale qui il significato vago del  termine pubblico, che comprende  tanto il popolo quanto il Popolo, intese come quelle manifestazioni dei soggetti interessati e di volont sovrana che abbiamo discusso precedentemente. Pu essere molto daiuto se consideriamo il popolo come i contribuenti, i cittadini, i clienti della corte o le parti in giudizio davanti alla corte. E possibile mappare alcune di queste distinzioni e vedere cos lorigine di specifici punti di vista, come andremo a fare tra breve. Il passo seguente tuttavia passare in rassegna le forme tradizionali di controllo del pubblico sulloperato delle corti e dei sistemi della giustizia, come abbiamo fatto con le forme manageriali e giuridiche di valutazione.

 

Lo sguardo pubblico una garanzia fondamentale dellimparzialit del processo ed una condizione per la giustizia.[75] La domanda di controllo pubblico della funzione giudiziaria stata delucidata durante gli anni immediatamente successivi alla  rivoluzione francese quando Mirabeau ha insistito allAssemblea Costituente che persino il giudice pi corrotto potrebbe meritare fiducia la face du public.[76] La stessa posizione stata nuovamente sostenuta dal direttore della Societ Americana  del Sistema Giudiziario (American Judicature Society) in risposta alla crisi sorta negli Stati Uniti a seguito dello svolgimento pubblico del processo allO.J. Simpson: se il principio di legalit e lindipendenza della magistratura che da quello richiesto devono essere garantiti, il pubblico deve sostenere la legittimit di queste istituzioni [] crediamo che lapertura e laccesso del pubblico sia [sic] lultimo guardiano della correttezza nel nostro sistema della giustizia.[77] Questapproccio al controllo del pubblico da un lato, una forma giuridica daccountability: il pubblico deve vedere che giustizia sia fatta. Daltro canto una garanzia per lautorit giudiziaria, di modo che il pubblico sostiene la legittimit delle corti.

 

Un terzo possibile modo per garantire laccessibilit al lavoro delle corti la partecipazione diretta del popolo nella risoluzione giudiziaria. Nei paesi considerati in questa ricerca,[78] questo modo funziona per migliorare la capacit del sistema-giustizia di decidere i casi in materie specifiche (per esempio esperti a disposizione dei tribunali in materia di lavoro o di diritto commerciale) o di migliorare la legittimit della decisione nei crimini pi seri (per esempio le giurie nelle corti dassise), piuttosto che per sottoporre le magistrature alla valutazione popolare.

 

Crisi di legittimit dei sistemi  giudiziari possono essere quasi endemiche, come sembra essere il caso nei paesi latini dellEuropa, o possono essere stimolate da eventi specifici. Levento pi spettacolare preso in considerazione dalla nostra ricerca stato lallarme pubblico sollevato dallaffaire Dutroux in Belgio. Lingarbugliato processo per pedofilia a Dutroux ha condotto, nel mese dottobre del 1996, alla manifestazione di massa conosciuta anche come marcia bianca, considerata come la marcia di protesta pi importante in Belgio dalla seconda guerra mondiale.[79] Il governo ed il sistema giudiziario sono stati obbligati a rispondere a questa crisi politica e legale: una commissione parlamentare cos come un certo numero dinchieste interne sono state incaricate dello studio delle fonti di malcontento pubblico e di suggerire riforme. La diagnosi sembra riassumersi con la formula mal connu, mal aim, che ha condotto a tentar di riconciliare la frattura percepita fra le corti ed il pubblico. Mentre un programma considerevole di riforme stato discusso, i risultati tangibili durante il periodo di studio sembrano essere limitati a politiche volte a migliorare la posizione delle vittime ed a fornire alle vittime ed agli imputati pi informazioni ed un miglior orientamento sulle corti e sul loro funzionamento.

 

Mentre eventi critici come la marcia bianca possono spingere a risposte urgenti ed insolite, il funzionamento normale dei sistemi giudiziari orientato da un lato verso la responsabilit contabile e dallaltro verso forme morbide daccountability,[80] quali misure in materia di trasparenza  che ammontano spesso a poco pi che lasciare aperta la porta dellaula di giustizia. In mancanza di una partecipazione genuina o dinformazioni affidabili dal pubblico si reputa che i vari meccanismi daccountability interna e losservazione passiva del pubblico costituiscano misure adeguate per dare conto al pubblico delloperato della magistratura. Tuttavia, come controlli istituzionali dellautorit del popolo e dellaccountability verso il pubblico, questi meccanismi legali e contabili dispongono di pochi mezzi per registrare critiche o per assumere le misure necessarie a reagirvi. I processi parlamentari offrono canali occasionali per esercitare un controllo attivo o per permettere la direzione da parte del pubblico del sistema giudiziario. Questi hanno livelli differenti daccesso ai giudici, alle corti ed alle politiche dei ministeri o dei consigli giudiziari, come si vedr negli esempi successivi.

 

Le esperienze delle nove nazioni esaminate forniscono utili esempi della necessit di ottenere informazioni sui punti di vista del pubblico inteso come una collettivit reale e non semplicemente astratta, e di valutare quali conseguenze queste informazioni possano avere. Contrariamente alle ben consolidate tecniche di valutazione incluse nelle tradizioni legali e manageriali, quelle che prevedono la partecipazione del pubblico sono indeterminate sia nelle loro origini che nei loro risultati. Luso di sondaggi dopinione nelle valutazioni del sistema giustizia giudiziario un comune esempio di ricerca senza conseguenze. Le corti ed i ministeri della giustizia sollecitano le opinioni dal pubblico ed inoltre usano sondaggi dopinione che possono essere indipendenti dai ministeri. Molti dei rapporti nazionali  hanno fatto riferimento ad indagini sul grado di fiducia dei cittadini nel sistema della giustizia, come le regolari indagini dopinione dellEurobarometro effettuati dallUnione Europea.[81] Gli studi dopinione sono citati pi spesso dai paesi latini, ove la valutazione pubblica pone le corti allestremit pi bassa della scala delle istituzioni pubbliche. La Francia e lItalia collocano i loro sistemi giudiziari in fondo o nei pressi del fondo della scala di soddisfazione pubblica. La ricerca spagnola segnala che soltanto nei due paesi ora citati ed in Portogallo la valutazione dei cittadini di livello inferiore rispetto alla Spagna, in cui soltanto i politici ed i loro partiti stanno ad un livello inferiore nella scala della soddisfazione del pubblico.[82] Per quanto spiacevoli per i paesi che si collocano in fondo alla scala e, senza dubbio, rassicuranti per quelli che si trovano allestremo opposto, queste ampie indagini sullopinione pubblica danno scarse indicazioni su dove si trovino i problemi, e tanto meno che cosa fare al riguardo.

 

Le indagini condotte tra gli utenti della corte forniscono informazioni pi dettagliate e potenzialmente pi utili. In Finlandia e indagini indicano che gli utenti della corte sono meno soddisfatti delle corti rispetto ai cittadini in generale, mentre linverso vero per la Spagna.[83] Poich gli utenti della corte formano i loro pareri per esperienza piuttosto che tramite limmagine pubblica o la rappresentazione fornita dai mezzi di comunicazione, ci aspetteremmo anche che essi siano meglio informati. Studi ben strutturati condotti tra gli utenti della corte indicano pi dettagliatamente dove esattamente si trovino i problemi. Le indagini condotte in Francia, in Danimarca, nel Portogallo, in Spagna ed in Finlandia fanno variamente riferimento allaccesso alla giustizia (costo e complessit), ai ritardi, alla correttezza e alla competenza dei giudici come questioni ritenute importanti o preoccupanti dagli utenti.

 

Dinteresse maggiore sono alcuni dei risultati in tema di correttezza e di competenza dei giudici, in parte perch ci forniscono una certa comprensione di come gli utenti valutino queste qualit. In Portogallo gli utenti si sono detti preoccupati dal favoritismo,[84] mentre gli utenti francesi si sono riferiti alla disuguaglianza nella gestione della giustizia (inegalit devant la justice).[85] Queste osservazioni segnalano che il pubblico percepisce limparzialit dei giudici in modo differente rispetto allindipendenza dallesecutivo cui i giudici si riferiscono tradizionalmente. Ritorneremo pi dettagliatamente su questo problema.

 

Gli intervistati in Francia e in Portogallo hanno messo in discussione la competenza dei giudici rispetto alla comprensibilit delle loro decisioni scritte.[86] In Spagna vera preoccupazione che i giudici non capissero adeguatamente il caso in decisione.[87] In Danimarca, i dati ricavati da indagini dettagliate sono risultati utili nella polemica che seguita alle critiche di un professore di diritto sullinadeguatezza della motivazione delle sentenze delle corti dappello. La critica si concentrava, ma non limitata, ad un caso particolare in cui nessun motivo era stato addotto per ridurre una pena detentiva da cinque a quattro anni. Un giornale finanziario ha riportato interviste con avvocati che si sono detti scioccati dalle motivazioni mal redatte ed incomprensibili rese da una corte particolarmente criticata nellarticolo del professore. Il presidente di quella corte ha risposto citando i dati di unindagine che indicava come la soddisfazione degli utenti per i servizi della corte fosse dell82%, mentre fosse solo del 59% per le motivazioni delle decisioni.[88] In questo caso i dati erano determinanti e disponibili riguardo a ciascuna corte, in modo che diveniva possibile esaminare una concreta controversia. Il risultato finale di quella vicenda stato che il consiglio giudiziario ha preparato una nuova politica in tema di linguaggio [che] punta acomprensibili fissare linee guida per la redazione delle motivazioni in modo da renderle pi coincise e comprensibili.[89]

 

Altri casi in cui uninformata opinione pubblica ha condotto al cambiamento della prassi sono stati osservati nei Paesi Bassi ed ancora in Danimarca. Entrambi i casi hanno coinvolto lallarme pubblico su possibili conflitti dinteresse fra giudici che esercitano, tanto in qualit di secondo lavoro (Danimarca), quanto perch selezionati fra gli avvocati che svolgevano attivamente la professione come giudici sostitutivi part-time (Paesi Bassi). In Danimarca la segnalazione pubblica di casi di doppia occupazione ha indicato che nel 2001 i giudici stavano guadagnando  redditi supplementari medi da Euro 11,000 - 88.000 allanno (a seconda della corte in questione), la maggior parte dei quali derivanti da attivit darbitrato privato. Ci ha determinato nel pubblico la preoccupazione di sapere se tali giudici mancassero di tempo sufficiente per il lavoro in corte (circostanza che stata esclusa dai presidenti delle corti) ovvero se sorgessero problemi dimparzialit.[90] Limparzialit era al cuore dellallarme pubblico nei Paesi Bassi dove il gruppo di pressione Court Watch ha studiato i possibili conflitti dinteresse, ed in particolare i casi in cui un giudice sostitutivo pu conoscere di controversie che coinvolgano un collega dello studio in cui lavora normalmente. Court Watch ha obbligato le corti a dar pubblico conto delle funzioni secondarie assunte dai loro giudici sul sito web della magistratura.[91]

 

Lambivalenza degli atteggiamenti dei giudici nei confronti dellopinione pubblica,  ben descritta dalla caratterizzazione che opera il Garapon del pubblico sia come garanzia che come minaccia,[92] illustrata dai conflitti fra le decisioni giudiziarie e lopinione pubblica. Le polemiche, evidenziate nei mezzi di comunicazione, sullinadeguatezza delle pene comminate sembrano essere un fenomeno quasi universale se non perenne. I rapporti nazionali dalla Francia e dalla Danimarca mostrano eventi e  reazioni simili. In Francia questo dibattito si sviluppato a seguito di una riorganizzazione nel 2000 delle responsabilit degli juges dinstruction e degli juges des liberts et de la dtention (i giudici che decidono sullapplicazione di misure alternative alla detenzione) che ha comportato un profondo declino nei tassi dincarcerazione. In conseguenza di tale riduzione, il pubblico ha evidenziato problemi di sicurezza e, come ha osservato il rapporto nazionale, la giurisprudenza cambiata: il numero delle ordinanze di custodia cautelare in carcere aumentato significativamente, indipendente da qualsiasi cambiamento legislativo.[93] In Danimarca, il dibattito sulle sentenze in materia di crimini violenti ha assunto toni caldi, con alcuni giudici accusati da un membro del parlamento di essere smidollati umanitari. Mentre i giudici ed il governo venivano messi sotto pressione per aumentare il minimo editale delle pene previste dalla legge, stato scoperto che la pena media comminata per crimini violenti era aumentata da 87 giorni di carcere nel 1995 a 119 nel 2000. Questi dati mostrano i cambiamenti seguiti alla riforma legislativa del 1994 che ha permesso pene pi dure.[94] E poco chiaro quanto di questo cambiamento sia attribuibile alla legislazione e quanto alle risposte giudiziarie allopinione pubblica, comՏ avvenuto in Francia. In questi casi levidente adeguamento dei giudici allopinione pubblica suggerisce che pur denigrata come irrazionale e formalmente trascurata come fonte di risoluzione giudiziaria, lopinione pubblica pu funzionare in modi e ufficiosi e non riconosciuti.

 

Possiamo tracciare alcune conclusioni da questo breve sommario del ruolo del pubblico nel valutare e nel dirigere i sistemi giudiziari in esame. Il pubblico, nelle sue varie forme di cittadini, elettori, contribuenti ed utenti dei servizi della corte, ha un interesse legittimo alla qualit della giustizia. Fino a questo punto abbiamo identificato poche iniziative che coniugano questo interesse con meccanismi efficaci di valutazione e riforma. Lopinione pubblica spesso sollecitata in forme che hanno poca rilevanza per le implicazioni di politica giudiziaria e quindi poche conseguenze sulla riforma dei sistemi della giustizia. Quando vi percezione di una crisi di legittimit o si sollevano profonde critiche pubbliche al sistema giudiziario, le risposte sono contraddittorie. Anche se spesso si cerca di informare meglio i cittadini sui modi della giustizia, il nesso fra le informazioni ed i risultati rimane inconsistente. I giudici vantano con orgoglio il proprio distacco dallopinione pubblica mentre paiono poi aderirvi quasi surrettiziamente. Anche la magistratura pu essere male informata sulla pubblica opinione quanto il pubblico lo dei meccanismi della giustizia. Le informazioni disponibili alla maggior parte dei sistemi giudiziari (ministeri, giudici e consigli giudiziari egualmente) sono basate sulle segnalazioni di validit dubbia operate dai mezzi di comunicazione in merito ai reati, alla giustizia e alle reazioni dellopinione pubblica (attraverso editoriali o cronache giudiziarie) e su sondaggi dopinione dimportanza ugualmente dubbia per le questioni chiave di politica giudiziaria.

 

Le varie forme dinput pubblico che abbiamo individuato suggeriscono, tuttavia, alcuni temi comuni e possibili sviluppi. Quando il pubblico in grado di esprimere opinioni circa aspetti sostanziali della giustizia, attraverso sondaggi ben strutturati o gruppi di pressione ben informati, le sue percezioni sono pi sofisticate dei meccanismi irrazionali o arcaici ed incontrollabili temuti dai giudici come laltra faccia del controllo pubblico della giustizia.[95] I reports relativi a Portogallo, Francia e Danimarca, provano che la gente realmente desidera essere meglio informata circa i procedimenti giurisdizionali attraverso decisioni giudiziarie argomentate in modo pi comprensibile. Ci chiaramente importante per le parti in causa, ma anche rilevante in via pi generale per la pronuncia delle sentenze. In pi abbiamo visto che gli utenti dei sistemi della giustizia dei Paesi Bassi, della Francia, del Portogallo e della Danimarca considerano limparzialit dei giudici come importante e minacciata. Di particolare e forse sorprendente interesse la natura di quellimparzialit e della fonte della sua vulnerabilit. Contrariamente alla preoccupazione frequentemente espressa che lordinamento giudiziario debba mantenere la sua indipendenza dai ministeri o dallinterferenza dei governi, limparzialit considerata dagli utenti ha pi a che fare con luguaglianza delle parti di fronte al giudice. Questa minacciata quando i giudici hanno secondi lavori, che potrebbero significare lavorare con avvocati che possono comparire innanzi a loro, o quando i pubblici ministeri sono percepiti come appartenenti allo stesso ufficio del giudice. Questa una nozione semplice e fondamentale dimparzialit che ci ricorda come la separazione dei poteri non sia mai stata pi di una condizione necessaria ma non sufficiente per garantire il pi basilare principio al giusto processo.

 

IV. Prospettive

 

La discussione precedente su alcune delle attuali esperienze europee in materia di valutazione della qualit dellattivit dei giudici nel quadro del sistema giudiziario ha evidenziato un certo numero di difficolt. Per concludere proviamo ad analizzare alcuni fattori sottesi nella pratica a tali problemi e li poniamo in relazione ai possibili sviluppi futuri sulla base delle considerazioni gi svolte sui principi su cui i sistemi giudiziari sono basati. Un paio tra gli esempi pi promettenti desunti dalla ricerca ci permetteranno di introdurre un elemento pratico nella discussione prima di concludere con alcune proposte generali.

 

Il caratteristico assetto di potere tra gli attori chiave coinvolti nellesercizio del potere giudiziario esplicitamente incastonato nel principio della separazione dei poteri. Secondo questa dottrina, i giudici devono rimanere indipendenti dal potere esecutivo e -questione collegata- indifferenti alle influenze popolari. In quanto principio di lunga tradizione ufficiale e perfino costituzionale, il principio di separazione dei poteri informa molti degli assetti istituzionali, cos come i modi di pensare, propri dei sistemi giudiziari. Effettivamente, con la proliferazione dei consigli giudiziari come riparo della magistratura dallesecutivo, tale dottrina sembra godere di un periodo dinfluenza particolare. Mentre i poteri dovrebbero forse essere separati con divisioni istituzionali interne, i meccanismi valutativi non possono aver successo in presenza di tali divisioni. La ricerca ha individuato molti casi dunilateralismo e dopposizione radicale basati precisamente su queste divisioni di potere. Abbiamo sottolineato in molte occasioni i giochi a somma zero che derivano.

 

La valutazione di qualit ed altri mezzi per assicurare laccountability e la conformit agli standards normativi ed alle buone pratiche  sono ampiamente auspicati e perfino ritenuti essenziali alla gestione pubblica e parimenti alla giustizia. Sia che le pressioni vengano dalle pronunce avverse della CEDU, che dai parlamenti che richiedono una pi formale e specifica responsabilit, sia che infine provengano dai ministeri legati a problemi di cassa, diventa spesso evidente che nuovi meccanismi valutativi devono essere posti in essere. Quando questi sono venuti a mancare abbiamo notato comunemente uno o due fattori di fondo: o unaderenza ritualistica ad alcune linee di pratica valutativa, o una pi o meno cinica giustificazione alla luce dei fini. Nel primo caso i meccanismi ed i processi prendono una vita loro propria, di modo che protocolli sempre pi elaborati di raccolta di dati (o misure, o tecnologia dellinformazione) vengono percepiti come la soluzione ai problemi che realmente si presentano nella concezione stessa del processo. Perdendo di vista gli obiettivi del sistema di valutazione,  cos come quello complessivo del sistema giudiziario, lattenzione si sposta sulle minuzie dei dati e viene distolta dallo scopo per cui stata richiesta originariamente.

 

Se il ritualismo confonde i mezzi con i fini, limitarsi alla ricerca di soluzioni facili comporta lerrore opposto. Con volont, potere ed abilit sufficienti, una soluzione tecnologica pu essere imposta per molti problemi differenti. L italiana Legge Pinto ne un esempio: con una combinazione di dispositivi legali interni e la promessa di risarcimento, i ricorsi alla CEDU sulla base delleccessiva durata del processo sono stati ridotti senza ridurre le cause del ritardo. Esempi meno spettacolari di soluzioni tecniche a problemi giuridici, manageriali e politici sono stati rinvenuti nei collegamenti automatici fra i dispositivi valutativi e la dotazione finanziaria introdotti da alcuni ministeri della giustizia (Austria) e dai consigli giudiziari (Spagna). Il sistema spagnolo di misura dei risultati come base per la retribuzione dei magistrati illustra sia il ritualismo che il tecnologismo:  da un lato, il sistema di misurazione si trasforma in un fine in se, perdendo di vista gli scopi per cui esiste. Daltro canto, i risultati di quella misura sono applicati matematicamente alle uscite finanziarie. Mettendo a fuoco lattenzione dei giudici sui loro stipendi, del ministero sulle misure e dentrambi i gruppi dinteresse comune sul nesso fra i due, pi vasti interessi o fini vengono offuscati efficacemente. Spingendo i giudici a focalizzare lattenzione sui propri stipendi, il ministero sulle misure dei risultati ed entrambi sul rapporto tra gli uni e le altre, ogni pi ampio interesse o fine viene efficacemente offuscato.

 

Alcune possibili soluzioni a questi problemi possono essere illustrate da alcuni esempi pratici tratti dalla ricerca. Prima di occuparsene opportuno rivisitare brevemente la nostra precedente analisi dei principi sottesi ai sistemi giudiziari per vedere quale guida possano offrire. Abbiamo visto che sia lautorit che laccountability sono mezzi per rappresentare interessi che non possono letteralmente essere presenti in uno spazio fisico quali una corte o un ministero. I ministeri e le corti rappresentano le fonti tradizionali dautorit dello stato e del diritto. Le democrazie moderne inoltre basano lautorit legittima dello stato e dellordinamento giudiziario sulla volont e sulla fiducia del popolo, che rappresentato come astrazione, o, in casi limitati, rappresentato in concreto attraverso la giuria o i giudici popolari. La rappresentazione del diritto, dello stato  e del popolo sovrano autorizzano le corti a giudicare le persone reali che sono convenute innanzi a loro e che in conseguenza del giudizio possono perdere la propriet o la libert. Lautorit dellintero sistema deve collocarsi al di sopra degli interessi delle parti, compresi quelli delle vittime dei reati, ed al contempo basata sullastrazione rappresentata, il popolo. Questo rapporto paradossale fra giustizia ed il pubblico conduce a vari dispositivi per mantenere gli interessi popolari a giusta distanza. Rappresentata continuamente soltanto come astrazione, la volont del popolo pu essere formalmente dipinta nei sondaggi dopinione, o informalmente (ed in modo non affidabile) essere dedotta dai mezzi di comunicazione. Nel mantenere la distanza con i reali interessi del popolo, i giudici ed i sistemi giudiziari possono perdere di vista gli interessi legittimi della gente come utenti delle corti. Quando quegli interessi hanno potuto essere efficacemente comunicati abbiamo sono state avanzate domande utile per una giustizia tempestiva, per giudici competenti e comunicativi e per una pi trasparente imparzialit. Abbiamo scoperto che i cittadini sono pi preoccupati per le connessioni dei giudici con gli interessi delle parti al giudizio (attraverso il loro reclutamento, come nei Paesi Bassi ed in Danimarca) che per quelle con le pubbliche autorit.

 

Laccountability un controllo retrospettivo sulla rappresentativit del sistema giudiziario. Ci non implica che gli interessi a cui deve rispondere debbano essere in qualche modo limitati. Le questioni sostanziali di tempestivit, di competenza, comunicazione e imparzialit sono centrali tanto per il sistema daccountability quanto per il sistema dautorit. Le corti devono rendere conto allesecutivo soltanto al fine di rendere conto ai cittadini. E come vediamo da questa panoramica delle preoccupazioni dei cittadini, le corti sono chiamate a rendere conto di molto di pi che di una corretto uso dei fondi pubblici.

 

Questa breve panoramica dei principi che sono alla base di una valutazione in contesto dei giudici conferma i problemi che abbiamo identificato nella pratica: la  balcanizzazione degli interessi allinterno dei sistemi della giustizia; il ritualismo della ricerca di meccanismi valutativi fini a s stessi; e la ricerca di una soluzione tecnologica facile che produca risultati certi o automatici. Questa sindrome collettivamente caratterizzata  da un approccio determinato da interessi parziali e da uno iato fra i mezzi ed i fini tale da perdere di vista gli obiettivi ed i principi di fondo del sistema giudiziario. I meccanismi valutativi devono considerare un complesso dinteressi e valori, non perdendo di vista le loro varie fonti: i giudici, il personale ministeriale e dellufficio giudiziario, i cittadini, gli avvocati, le vittime del crimine e gli altri utenti della corte. Fin tanto che molti di questi interessi sono rappresentati come astrazioni, le opinioni e gli interessi delle persone reali possono essere desunti soltanto dai mezzi di comunicazione o come sottoprodotto della raccolta tecnica di dati. Il fatto che questi interessi spesso entrino nel dibattito soltanto come rappresentazioni delle soverchianti richieste daccountability v. indipendenza impedisce un pi vasto dibattito. Se fosse possibile trovare modi che consentono a cittadini, avvocati, politici, giudici e funzionari di lavorare insieme per definire gli obiettivi e le priorit del sistema giudiziario, questo potrebbe contribuire a riallacciare i fini della giustizia con i mezzi di valutazione.

 

Se questo suggerimento sembra utopistico, pu essere opportuno far riferimento ad alcuni esempi pratici individuati dalla ricerca che, noi crediamo, possono indicare la buona direzione da seguire. Dobbiamo esplorare il limite sino al quale i vari attori istituzionali possono partecipare alla valutazione e alla realizzazione di proposte che hanno una base pi vasta rispetto al loro proprio ambiente istituzionale immediato. Riteniamo che il progresso sia da rinvenirsi in quelle aree in cui le richieste del pubblico sono ascoltate e in cui i giudici ed i managers lavorano insieme per rispondere a quelle richieste come pure per capire i valori, gli interessi ed i reciproci modi di rappresentazione.

 

Oltre allesperienza finlandese nel management nazionale per risultati sopra illustrata, vale la pena di attirare lattenzione su un progetto pilota locale. Si tratta di un progetto avviato nel 1999 nel distretto della corte dappello di Rovaniemi (che include nove tribunali distrettuali di primo grado) dove gli obiettivi di qualit sono stati definiti da un Comitato di Sviluppo del Progetto di Qualit i cui i membri sono giudici, avvocati in esercizio e pubblici ministeri. Il comitato ha lavorato in base ad un processo che ha previsto frequenti consultazioni fra i giudici stessi e  fra i giudici ed i vari gruppi dinteresse. Queste consultazioni hanno incluso un maggior dialogo fra i giudici sulle pratiche della corte, la formazione di gruppi di lavoro, congressi annuali sulla qualit e la preparazione di criteri di valutazione della qualit.[96] Uno dei risultati lo sviluppo di una nuova cultura della comunicazione fra tutti gli attori addetti al processo giudiziario.

 

Gli obiettivi riguardavano questioni giuridiche sostanziali e questioni damministrazione giudiziaria e potevano essere valutati da misure  dirette. Tali obiettivi includevano una maggiore coerenza nel rendere le decisioni (inizialmente nei soli casi di furto, guida sotto leffetto dalcool e aggressione, estesi durante il seguente anno ai reati in materia di stupefacenti), sormontare gli impedimenti alla preparazione dei casi civili (in consultazione con gli avvocati), le abilit di leadership nellammissione delle prove, il miglioramento nella qualit delle decisioni scritte e una maggiore partecipazione alladdestramento giudiziario (fino al 100%) con un certo incremento dello studio post-laurea. Non soltanto questo progetto si dimostrato un progetto locale di qualit innovativo, ma stato valutato[97] con risultati talmente positivi da raccomandarne lestensione allintero territorio nazionale e da ricevere un premio europeo per la pratica innovativa che contribuisce alla qualit della giustizia civile.[98]

 

Contrariamente alle varie soluzioni, di cui si dato conto in questarticolo, ove la magistratura, il ministero e, occasionalmente, il parlamento agiscono unilateralmente e senza riguardo verso ogni altro interesse e valore, in Danimarca si recentemente assistito a sviluppi dinamici ed esemplari. A seguito della presentazione del disegno di legge istitutivo del consiglio giudiziario, si tenuto un vasto dibattito fra il ministero, il parlamento ed il revisore dei conti dello stato riguardo allo stanziamento di fondi e alla responsabilit del consiglio. Lopposizione parlamentare ed il revisore dei conti (che indipendente ma rende conto al parlamento) hanno considerato che lufficio del revisore dei conti dovesse avere sulle corti e sul consiglio giudiziario gli stessi poteri e responsabilit di cui dispone nei confronti dogni agenzia pubblica. Una volta che questo potere stato concesso, un nuovo ostacolo stato quello di stabilire quali sanzioni potrebbero essere imposte ad un consiglio giudiziario indipendente in caso dirregolarit nella sua contabilit. Quando infine il consiglio stato istituito nel 1999, si adottata la regola in base alla quale il revisore dei conti pu criticare ed  indicare al consiglio le misure da adottare previamente concertate con il ministro, il quale a sua volta pu revocare lintero consiglio se non si conforma a tali istruzioni.[99] Questa struttura istituzionale stata abbastanza presto messa alla prova quando, nel 2000, il revisore dei conti ed il ministero delle finanze hanno criticato la produttivit di determinate corti distrettuali. In risposta a queste preoccupazioni il consiglio giudiziario ha sviluppato obiettivi ed introdotto e valutato un nuovo sistema di rendiconto da applicare alle corti distrettuali che comprende misure di produttivit e obiettivi di rendimento, regime che ha condotto ad un aumento di produttivit del 10%. Il meccanismo adottato dal consiglio include lobbligo delle corti di presentare resoconti qualitativi, che hanno permesso miglioramenti nella raccolta di dati. Ci ha conseguenze per le decisioni  relative alla copertura dei posti vacanti, sui modelli per il reclutamento del personale e per il flusso delle spese non-salariali. Il revisore dei conti ora soddisfatto delle misure assunte dal consiglio.[100]

 

I punti chiave che emergono da questi esempi ruotano attorno allo stabilire che cosa deve essere misurato, chi deve decidere quali debbano essere quelle misure e come negoziare quali conseguenze dovrebbero discendere dai risultati. Iniziative locali, come nel caso del distretto finlandese di Rovaniemi, presentano il vantaggio che gli obiettivi sono definiti dallo stesso personale che deve metterlo in atto. Mentre ci assicura livelli ottimali dimpegno e di reattivit, non assicura necessariamente laccountability del giudiziario. Allaltro estremo, gli obiettivi sono definiti dal ministero (come nel caso discusso sopra delle misure per valutare in Francia le prestazioni dei giudici) o dal parlamento (sistema nazionale finlandese) e si chiede alle corti di raggiungerli per mantenere il loro flusso di risorse. Fra questi due sistemi troviamo vari mezzi di negoziazione degli obiettivi fra le corti ed i revisori dei conti, i ministeri o i parlamenti. Dove questi obiettivi i riguardano esclusivamente la responsabilit di gestione, come nel caso del revisore dei conti danese, sono limitati a misure di produttivit a carattere quantitativo. Possono anche essere usati come strumenti politici, il che ci riporta di nuovo alla domanda di chi debba determinare gli obiettivi politici che le corti devono perseguire.

 

Le forme tradizionali della responsabilit dei giudici e dei managers sono state poste in discussione in molti dei casi di valutazione considerati dai progetti di ricerca. Ci pu dipendere dallapplicazione di nuovi principi di  gestione pubblica al funzionamento delle corti. Inoltre viene stimolato dalladozione di riforme istituzionali quale listituzione dei consigli giudiziari (come nei Paesi Bassi ed in Danimarca). Questi approcci innovativi, in cui ci si aspetta che i giudici rispondano a criteri di verifica manageriali, o i managers a test di verifica pubblici (per suggerire due delle combinazioni possibili) sono pi interessanti ma anche pi rischiosi di alcune delle procedure uni-dimensionali che abbiamo discusso in precedenza. I modi pi riusciti di valutazione che questa ricerca ha identificato sono quelli che coniugano i metodi o i reclami  provenienti da differenti posizioni istituzionali. Un elemento comune ai regimi di valutazione che hanno dato risultati positivi stata la comunicazione fra gli attori in gioco ed il rispetto per una vasta gamma di valori e gli interessi. La partecipazione degli utenti della corte o del parlamento ha contribuito a sormontare limpasse fra il potere giudiziario, che fa affidamento sullautorit e su di unindipendenza intesa in senso stretto, e un ministero o un consiglio giudiziario che affermano limportanza preminente dellaccountability concepita in senso strettamente fiscale e manageriale stretto.  Il ruolo del pubblico stato pi efficace quando il pubblico stesso rappresentato da un gruppo di pressione bene informato (per esempio Court Watch nei Paesi Bassi). Nei vari esempi danesi cui abbiamo accennato, una partecipazione pubblica efficace ha incluso gli avvocati e un accademico, i mezzi di comunicazione ed il parlamento. La partecipazione pubblica il mezzo meno efficace quando le richieste sono vaghe e vՏ poco o nessun seguito (come in Belgio). Il pubblico pu disinnescare i soliti giochi a somma zero.

 

 Analizzando la qualit di giustizia dai differenti punti di vista degli interessi istituzionali e pubblici, chiaro che le corti non possono essere valutate secondo una singola dimensione. I criteri da applicare devono riconoscere i diversi approcci alla rappresentanza dinteressi che abbiamo trovato sottesi sia allautorit che alla nozione daccountability e devono essere negoziati fra questi interessi diversi e potenzialmente confliggenti. Mentre ciascuno dei criteri o degli interessi ha legittimi, ed in molti casi consolidati, mezzi per valutare il funzionamento della giustizia dal proprio punto di vista specifico, abbiamo scoperto che gli esempi pi promettenti sono quelli in cui i portatori dei vari interessi li rappresentano senza intermediazione e rispettano gli interessi concorrenti rappresentati da altri. In tal modo tutti gli attori negoziano quali criteri di valutazione adottare e gli usi a cui sono destinati e ciascuno partecipa a realizzare risultati positivi.



* Legal Intersections Research Centre, Faculty of Law, University of Wollongong, NSW, Australia.

** Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari (CNR) Bologna, Italy. Questo articolo il risultato di un lavoro congiunto dei due autori. Le singole sezioni devono essere attribuite in questo modo: Richard Mohr I, III A, e III C; Francesco Contini I, III B, and IV

[1] Gli unici paesi nei quali, considerando il tempo in cui stato condotto il presente studio, mancano i consigli giudiziari sono Austria e Finlandia. In Belgio il consiglio giudiziario stato istituito durante lo svolgimento della ricerca. Nonostante la differente denominazione che ricevono nei vari stati, i consigli giudiziari sono organi indipendenti del potere giudiziario. In questo studio si utilizza lespressione generica consiglio giudiziario per indicare quelle istituzioni diverse dal ministero della giustizia che sono responsabili del potere giudiziario. Cf T. RENOUX, Les Conseils suprieurs de la magistrature en Europe, Parigi, Documentation Franaise, 1999.

[2] J.L. WALTMAN e H.M. HOLLAND, The Political Role of Law Courts in Modern Democracies, Londra, McMillan,1988.

[3] Le origini delle pubblica amministrazione affondano nella necessit di provvedere a meccanismi di controllo e responsabilit, soprattutto volti a determinare se il denaro pubblico destinato al sistema giudiziario sia stato speso nel rispetto delle procedure legali stabilite.

[4] G. STURGESS e P. CHUBB, Judging the World: Law and Politics in the Worlds Leading Courts, Richmond, Butterworths, 1988, p. 184.

[5] C. DEFFIGIER et al., Qualit et Justice en France, in M. FABRI, P. LANGBROEK e H. PAULIAT, The Administration of Justice in Europe: Towards the Development of Quality Standards, Bologna, Lo Scarabeo, 2003, p. 236; M.-L. CAVROIS, H. DALLE e J.-P. JEAN, La qualit de la justice, Parigi, Documentation Franaise, 2002, p. 197.

[6] EFQM Excellence Model, http://www.efqm.org/Default.aspx?tabid=35 [accessed  27 Sept. 2005].

G.Y. NG, Nederland, in M. FABRI et al., Ladministration de la justice en Europe et lՎvaluation de sa qualit, Parigi, Montchrestien, 2005, pp. 305 e 328.

[7] I progetti di ricerca sono: the administration of justice in Europe and the evaluation of its quality, finanziato nel quadro del programma AGIS dellUnione Europea; case assignment to courts and within courts finanziato dal ministero di giustizia olandese; e internal case allocation in courts finanziato dal consiglio giudiziario olandese. La preparazione di questo saggio stata supportata da un quarto progetto di ricerca the quality of justice in Europe: policies, results and institutional settings, finanziata dal ministero Italiano per la ricerca scientifica e dalla borsa di studio Strategic Links dellUniversit di Wollongong, Australia.

[8] LIstituto di ricerca sui sistemi giudiziari del CNR italiano (IRSIG-CNR), Bologna e lIstituto di diritto amministrativo e costituzionale dellUniversit di Utrecht. I project-leaders del progetto the administration of Justice in Europe and the evaluation of its quality appartenevano al mission droit et justice del ministero di giustizia francese insieme alle due altre istituzioni gi menzionate.

[9] I ricercatori non rappresentavano formalmente il proprio paese o il loro sistema giudiziario. Tuttavia indicheremo, per convenienza di esposizione, i vari rapporti attraverso il riferimento a ciascun paese.

[10] M. FABRI et al., Ladministration de la justice en Europe et lՎvaluation de sa qualit, supra nota 6; M. FABRI, P.M. LANGBROEK e H. PAULIAT, The Administration of Justice in Europe: Towards the Development of Quality Standards, supra nota 5.

[11] A. HIRSCHMAN, Exit, Voice and the State, World Politics, 1978, No 31, pp. 90-107.

[12] A. SANDERS, Core Values, the Magistracy, and the Auld Report, Journal of Law and Society, 2002, No 29, pp. 324-341.

[13] H.F. PITKIN, The Concept of Representation, Berkeley, University of California Press, 1972, pp. 8-9.

[14] Ibid., p. 55.

[15] Ibid., p. 57.

[16] Latour osserva che, fra tutte le discipline il diritto quella che ha meno sofferto delle rovinose influenze del modernismo; se spesso ci prendiamo gioco dei giuristi perch non sono mai stati realmente moderni (p. 267).

[17] Ma i giudici [...] sono solo la bocca che pronuncia le parole della legge [ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi]; MONTESQUIEU, De lesprit des lois, 1748,

http://classiques.uqac.ca/classiques/montesquieu/de_esprit_des_lois/partie_2/de_esprit_des_lois_2.html; MONTESQUIEU, The Spirit of the Laws, transl., [A.M. COHLER et al., Cambridge, Cambridge University Press, 1989], p. 163.

[18] E.E.A. BREEN, Mesurer la justice? Elaboration dindicateurs de la qualit de la justice dans une perspective comparative, Paris, Ecole Normale Suprieure, Institut des Hautes Etudes sur la Justice, 2001, http://www.gip-recherche-justice.fr/recherches/rapports-recherche.htm [visitato il 12 ottobre 2005].

[19] J.L. WALTMAN e H.M. HOLLAND, The Political Role of Law Courts in Modern Democracies, supra nota 2, p. 1.

[20] Italia, art. 101 1; Portogallo, art. 202 1.

[21] Spagna, art. 117 1.

[22] H.F. PITKIN, The Concept of Representation, supra notaError! Bookmark not defined., p. 55.

[23] J. Mc GARVIE, citato in R.D. NICHOLSON, Judicial Independence and the Conduct of Media Relations by Court, Journal of Judicial Administration, 1993, No 2, pp. 207-221.

[24] G. AGAMBEN, Means Without End: Notes on Politics, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2000, pp. 30-31.

[25] Pitkin pone in risalto il contrasto tra la teoria della legittimazione e la teoria dellaccountability, vedendo la seconda come lopposto della prima; i.e., il rappresentante vincolato, mentre il rappresentato libero [sopra nota 15].

[26] GARAPON, Il rituale giudiziario, in A. GIASANTI e G.MAGGIONI, I diritti nascosti: Approccio antropologico e prospettiva sociologica, Milano, Cortina, 1995, pp. 289-305.

[27] Abbiamo seguito lanalisi di Agamben per la costruzione dellargomentazione appena svolta, distinguendo tra il popolo sovrano ed il popolo portatore di interessi nelluso della lettera maiuscola. Nel proseguo dellarticolo ci atterremo alluso normale delle lettere minuscole, distinguendo tra i diversi ruoli del popolo attraverso il contesto ovvero una spiegazione ad hoc.

[28] J. DOUGLAS e R. HARTLEY, The Politics of Court Budgeting in the States: Is Judicial Independence Threatened by the Budgetary Process?, Public Administration Review, 2003, No 63, pp. 441-453.; American Bar Association, An Independent Judiciary: Report of the ABA Commission on Separation of Powers and Judicial Independence, 1997, http://www.abanet.org/govaffairs/judiciary/report.html  [visitato il 17 maggio 2006].

[29] G. STURGESS e P. CHUBB, Judging the World: Law and Politics in the Worlds Leading Courts, supra nota 4, p. 4.

[30] NCSC, Trial Court Performance Standard and Measurement System, 2001,

  http://www.ncsconline.org/D_Research/tcps/index.html [accessed on 6 June 2006]; NCSC, Court Tools, 2006, http://www.ncsconline.org/D_Research/CourTools/tcmp_courttools.htm [accessed on 30 May 2006].

[31] A. LE SUEUR, Developing Mechanisms for Judicial Accountability in the UK', Legal Studies, 2004, No 24.

[32] H.A. SIMON, D.W. SMITHBURG e V.A. THOMSON, Public Administration, New York, Knopf, 1961, p. 513.

[33] Ibid., p. 513.

[34] Con questa locuzione indichiamo quei soggetti che hanno un legittimo interesse ed aspettative nei confronti dellorganizzazione e delle sue azioni.

[35] Il diritto protegge ogni traccia di disimpegno riconducendo senza sosta, attraverso le perigliose vie della firma, dellarchivio, dell testo, del fascicolo, le dichiarazioni a coloro che le hanno rese [les noncs leurs nonciateurs]; B. LATOUR, La fabrique du droit: Une ethnographie du Conseil dEtat, supra nota 16, p. 297.

[36] A. LE SUEUR, Developing Mechanisms for Judicial Accountability in the UK, Legal Studies, supra nota 31, pp. 80-81.

[37] Tratteremo in modo pi dettagliato i principi sottesi alla pubblicit ed alla trasparenza quando affronteremo i meccanismi pubblici di responsabilit e valutazione.

[38] C. DEFFIGIER et al., France, in M. FABRI, Ladministration de la justice en Europe et lՎvaluation de sa qualit, Parigi, Montchrestien, 2005, p. 268; C. DEFIGGER et al., supra nota 5, pp. 152-153.

[39] Cf la discussione, nei paragrafi a seguire, sui questionari somministrati agli utenti del sistema giudiziario.

[40] Ng, supra note 9, pp. 310-311.

[41] G.E.KODEK e M. STELZER, Quality and Justice in Austria, in M. FABRI, P.M. LANGBROEK e H. PAULIAT, The Administration of Justice in Europe: Towards the Development of Quality Standards, Bologna, Lo Scarabeo, 2003, pp. 14-15.

[42] Si potrebbe dire di pi sulla trasparenza di questi processi e sullimportanza di sottoporli a procedimenti valutativi, ma ci richiede indagini pi specifiche di quelle i cui risultati stiamo riportando.

[43] A. AARNIO et al., Quality and Justice in Finland, in M. FABRI, P. LANGBROEK e H. PAULIAT, The Administration of Justice in Europe: Towards the Development of Quality Standards, Bologna, Lo Scarabeo, 2003, p. 209.

[44] C. DEFFIGIER, supra nota 38, pp. 267-268.

[45] Analisi svolta dagli autori di casi discussi dinanzi alla CEDU sulla base dellart. 6 1 della Convenzione europea dei diritti delluomo.

[46] F. BUONOMO, Nuove regole per ladempimento delle sentenze CEDU, Diritto e giustizia, 2005.

[47] L. No 89/2001.

[48] D.CARNEVALI, La violazione della ragionevole durata del processo: Alcuni dati sullapplicazione della Legge Pinto, in C.GUARNIERI e F. ZANNOTTI, Giusto Processo?, Padova, CEDAM, 2006.

[49] Cf la precedente discussione sulla limitata efficacia dellazione disciplinare nellordinamento giudiziario; vedere anche: G. DI FEDERICO, Recruitment, Professional Evaluation and Career of Judges and Prosecutors in Europe, Bologna, Lo Scarabeo, 2005.

[50] P. LANGBROEK, Changing the Judiciary and Judicial Administration: The Netherlands and Guatemala, in Empowerment, Security and Opportunity through Law and Justice, San Pietroburgo, World Bank, 2001.

[51] Non invece il caso dei consigli giudiziari dei paesi latini (Italia, Francia, Spagna e Portogallo) che sono solamente incaricati della selezione, reclutamento, promozioni, formazione e del controllo disciplinare dei giudici.

[52] H. WOLLMANN, Evaluation in Public Sector Reforms: Concept and Practices in International Perspective, Cheltenham, Elgar, 2003.

[53] La Finlandia non possiede un consiglio giudiziario n unistituzione corrispondente.

[54] P. UUSIKYL e P. VIRTANEN, Public Sector Performance Contracting in Finland, Parigi, OECD, 1999.

[55] A. AARNIO et al., Finland, in M. FABRI et al., Ladministration de la justice en Europe et lՎvaluation de sa qualit, Parigi, Montchrestien, 2005, pp. 231-232.

[56] Aarnio, supra nota 43, pp. 176.

[57] Ibid., pp. 177.

[58] M. FABRI et al., Quality and Justice in Italy, in M. FABRI, P. LANGBROEK e H. PAULIAT, The Administration of Justice in Europe: Toward the Development of Quality Standards, Bologna, 2003, p. 278.

[59] G.Y. NG, Quality of Judicial Organisation and Checks and Balances, Utrecht, Intersentia, 2007, p. 110.

[60] F. PIANTELLI, La programmazione strategica e gli strumenti di gestione: Esperienze a confronto, 2005, http://www.giustizia.it/newsonline/data/multimedia/685.pdf [visitato il 30 maggio 2006], p. 2.

[61] J.MEYER e B. ROWAN, Institutionalised Organisations: Formal Structures as Myth and Ceremony, American Journal of Sociology, 1977, pp. 340-363.

[62] G.E. KODEK e M. STELZER, Quality and Justice in Austria, in M.FABRI, P.M.LANGBROEK e H. PAULIAT, The Administration of Justice in Europe: Towards the Development of Quality Standards, Bologna, Lo Scarabeo, 2003, p. 15; P. BAUER, A Show Case for the Future: e-Justice in Austria, in M.FABRI e F. CONTINI, Justice and Technology in Europe: How ICT is Changing Judicial Business, L'Aja, Kluwer, 2001.

[63] H.S. MUOZ, Qualit et justice en Espagne, in M.FABRI et al., The Administration of Justice in Europe: Towards the Development of Quality Standards, Bologna, Lo Scarabeo, 2003, p. 157.

[64] P.  SIGNIFREDI, Misurare la produttivit dei giudici: Il caso Spagnolo, Bologna, IRSIG-CNR, 2006.

[65] Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

[66] P.  SIGNIFREDI, Misurare la produttivit dei giudici: Il caso Spagnolo, supra nota 64,  p. 8.

[67] Ibid., p. 9.

[68] Tribunal Supremo, Sala de lo contencioso-administrativo, pleno, sentencia, Votacin, 21 Feb. 2006.

[69] C. DEFFIGIER, supra nota 38, p. 269; G.Y. NG, Quality of Judicial Organisation and Checks and Balances, Utrecht, Intersentia, 2007, p. 235.

[70] J.-P. JEAN e H. PAULIAT, An Evaluation of the Quality of Justice in Europe and its Developments in France, Utrecht Law Review, 2006, No 2, pp. 44-60.

[71] J.-P. JEAN e D. MARSHALL, Francia: Un controverso progetto per migliorare il servizio giustizia, Questione Giustizai, 2005, pp. 591-610, at pp. 594-595.

[72] NG, supra nota 6, pp. 310-311.

[73] Ibid., p. 308.

[74] Lesperienza degli Stati Uniti mostra quanto rapidamente questi mezzi di valutazione possano diventare cos complessi e onerosi da divenire qua inservibili, conducendo cos ad appelli per il ritorno a pi semplici sistemi di valutazione; B. OSTROM, Court Tools: A Court Performance Framework, Williamsburg, National Centre for State Courts, 2006.

[75] A. GARAPON, Il rituale giudiziario, supra nota 26, pp. 289-305, at p. 302. Le Sueur definisce I giudici che invocano queste forme daccountability come riconcettualisti perch riconsiderano i valori ed i principi giuridici tradizionali alla luce delle nuove esigenze daccountability; LE SUEUR, supra nota 31, p. 76.

[76] Donnez-moi le juge que voudrez, partial, corrompu, mon ennemi mme, si vous voulez: peu mimporte pourvu quil ne puisse rien faire quՈ la face du public; citato in R.W. MILLAR, The Formative Principles of Civil Procedure, Illinois Law Review, 1923-1924, pp. 1-36, 94-117 and 150-168.

[77] F.K. ZEMANS, Public Access: Ultimate Guardian of Fairness in Our Justice System, Judicature, 1996, pp. 173-175.

[78] Il ruolo dei giudici non togati e dei giurati varia considerevolmente tra i paesi analizzati. In via generale le giurie sono nate principalmente per affiancare giudici professionali nella trattazione dei casi pi gravi. Ma la partecipazione di giudici non togati alle decisioni giudiziarie include anche al nomina nei tribunali del lavoro e commerciali di persone che hanno un certo grado di conoscenza della materia che deve essere decisa, come avviene in Francia ed in Austra e, nel caso della corte distrettuale, in Finlandia. Infine giudici semi-professionali, con qualche qualificazione giuridica od esperienza professionale, decidono casi di minor rilevanza in paesi quali lItalia e la Spagna (giudici di pace). In Portogallo ed in Olanda non vi sono giudici non togati.

[79] R. DEPRE e J. PLESSER, Belgique, in M. FABRI et al., Ladministration de la justice en Europe et lՎvaluation de sa qualit, Paris, Montchrestien, 2005; R. DEPRE e J. PLESSER, Belgium, 2005, p. 138.

[80] W. VOERMANS, Judicial Transparency Furthering Public Accountability for New Judiciaries, Utrecht Law Review, 2007, p. 3.

[81] http://europa.eu.int/comm/public_opinion/index_en.htm

[82] H.S. MUNOZ, Qualit et justice en Espagne, in H. PAULIAT, The Administration of Justice in Europe: Towards the Development of Quality Standards, supra nota 63, p. 158.

[83] Ibid., p. 162; AARNIO, supra nota 43, p. 208.

[84] B. SOUSA-SANTOS, C. GOMES e J. PEDROSO, Portugal, in M.FABRI et al, Ladministration de la justice en Europe et lՎvaluation de sa qualit, Parigi, Montchrestien, 2005, p. 335.

[85] DEFFIGIER, supra nota 38, p. 266.

[86] Ibid., p. 266; SOUSA-SANTOS, supra nota 84, p. 335.

[87] MUOZ, supra nota 63, p. 162.

[88] Il presidente ha inoltre invitato gli avvocati insoddisfatti a presentare reclamo formale alla corte. I reclami, ed i meccanismi per esaminarli, costituiscono un altro mezzo per valutare il sistema giudiziario, a cavallo tra le misure giuridiche (incluso quelle disciplinari) e quelle amministrative. Sono anche un mezzo per ottenere informazioni dirette dal pubblico e dagli avvocati che usano le corti.

[89] J. WITTRUP e P. SRENSEN, Quality and Justice in Denmark, in M.FABRI, P. LANGBROEK e H. PAULIAT, The Administration of Justice in Europe: Towards the Development of Quality Standards, Bologna, Lo Scarabeo, 2003, p. 144.

[90] Ibid., pp. 131-132. Un aspetto ironico della controversia riguarda le dichiarazioni del direttore del consiglio giudiziario che nel 2000 aveva osservato durante seminari regionali rivolti a giudici e personale amministrativo che una delle ragioni per cui le corti dovessero incrementare la propria performance nasceva proprio dalla competizione con  i fornitori privati di servizi di risoluzione delle controversie (p. 140). E proprio per questi concorrenti privati che i giudici lavorano nel proprio tempo libero.

[91] NG, supra nota 6, p. 313.

[92] A. GARAPON, supra nota 25, pp. 289-305, at p. 302.

[93] C. DEFFIGIER, supra nota 38, p. 274.

[94] J. WITTRUP, supra nota 76, p. 144-145.

[95] A. GARAPON, supra nota 26, pp. 301-302.

[96] Quality Project in the Courts in the Jurisdiction of the Court of Appeal of Rovaniemi, Finland, 2005, http://www.oikeus.fi/uploads/wz1uke8tvs.pdf [visitato il 6 marzo 2006].

[97] Ci costituisce una rilevante eccezione al dato generale riportato dal progetto sul notevolmente basso tasso di valutazione delle riforme specifiche dei meccanismi di valutazione della qualit; A.SAVELA, Evaluation of the Quality of Adjudication in Courts of Law Principles and Proposed Quality Benchmarks: Quality Project of the Courts in the Jurisdiction of the Court of Appeal of Rovaniemi, Oulu, Painotalo Suomenmaa, 2006.

[98] AARNIO, supra nota 39, pp. 181-182,  http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Legal_co-operation/Operation_
of_justice/Efficiency_of_justice/Finalists%20E.asp#TopOfPage
[visitato nel marzo 2006].

[99] J. WITTRUP, supra nota 76, p. 125.

[100] Ibid., pp. 128-129.