UnIpotesi di Valutazione dellAttivit Giurisdizionale
in Contesto: Principi, Pratiche e Prospettive in Nove Paesi Europei
Richard Mohr* and Francesco Contini**
I. Il contesto istituzionale della ricerca
La valutazione delle prestazioni dei giudici avviene in molti modi. Tra quelli tradizionali, figurano i mezzi dimpugnazione ed i meccanismi di responsabilit del giudice. Pi recentemente, i ministeri di giustizia ed i consigli giudiziari in tutta Europa hanno introdotto una gamma di strumenti di reclamo, procedure di valutazione della qualit del servizio ed altri metodi manageriali al fine di valutare loperato dei giudici e delle corti presso cui esercitano le loro funzioni. Questa indagine riporta i risultati di uno studio di questi metodi condotto in nove stati membri dellUnione Europea. Il nostro obiettivo di esaminare i modi in cui la magistratura pu essere valutata, al fine di migliorare le pratiche di valutazione e, in ultima analisi, contribuire ad un migliore funzionamento del sistema giudiziario.
Lo studio e incentrato sui giudici, considerati allinterno del contesto istituzionale delle corti. Il personale amministrativo delle corti comunemente alle dipendenze di un ministero di giustizia o di un altro organo dellesecutivo. Il ministero responsabile dellassegnazione della dotazione finanziaria e del suo rendiconto contabile verso il parlamento. In molti paesi europei (sei tra i nove presi qui in esame) la condizione dei giudici (disciplina, promozione, trasferimento, reclutamento), e nei casi della Danimarca e dei Paesi Bassi anche lamministrazione delle corti, sotto la responsabilit diretta di un consiglio giudiziario a carattere rappresentativo della categoria e dotato di un elevato grado dindipendenza dallesecutivo.[1]
Data
linterconnessione tra le competenze sullassunzione e la gestione del
personale e quelle in materia finanziaria e di responsabilit, i rapporti tra i
corpi giudiziari ed i ministeri hanno un impatto rilevante sullefficacia e
qualit del lavoro giurisdizionale. Linterposizione dei consigli giudiziari ha
sollevato nuove questioni, o pi precisamente, i vecchi problemi relativi allaccountability dei giudici sono stati
riformulati in termini nuovi.[2] I diversi modi di affrontare tali
problematiche si situano al cuore di questindagine sulle forme di valutazione
del servizio e della sua qualit.
Nel corso della ricerca, abbiamo registrato una grande variet di metodi di valutazione del funzionamento del sistema giurisdizionale, alcuni dei quali basati sulle tradizionali attivit di controllo di qualit gi adottate nelle pratiche istituzionali delle corti e dei ministeri della giustizia. I mezzi pi consolidati ed efficaci daccountability e di controllo di qualit nei sistemi giudiziari si modellano sulle attivit valutative connesse con determinati fondamenti istituzionali: il fondamento giuridico dellattivit giurisdizionale ed il fondamento giuridico-amministrativo dellazione della pubblica amministrazione e dellesecutivo. La nostra discussione sui modelli di valutazione prende lavvio da questi metodi tradizionali, precisandone tuttavia le limitazioni a livello sistemico: i giudici si occupano principalmente di casi individuali ed i ministeri hanno una prospettiva dellaccountability limitata agli aspetti finanziari e defficienza del servizio. Gli apparenti ostacoli ad una riforma di questi modelli ci hanno spinto ad analizzare i fondamenti teorici e politici del ruolo del potere giudiziario allinterno del relativo contesto istituzionale prima di affrontare la descrizione di alcune delle esperienze nazionali esaminate.
La
valutazione dei giudici e delle corti un aspetto dellordinario funzionamento
dei sistemi giurisdizionali. Tradizionalmente, i ministeri della giustizia
valutano luso della dotazione finanziaria dei tribunali, semplicemente
controllando la legalit della spesa.[3] Da un
lato, i sistemi giudiziari sono stati caratterizzati quasi esclusivamente da
forme giuridiche daccountability.[4] Dallaltro, le corti dappello sono
efficaci controllori delle decisioni dei tribunali di primo grado, attraverso i
meccanismi dimpugnazione. Tuttavia, sembra che alcune difficolt si presentino
nei momenti in cui il controllo legale si interseca con il controllo di tipo
amministrativo. Come si mostrer nel prosieguo, accade che si diano risposte di
natura amministrativa ad istanze di riesame giurisdizionale e risposte di tipo
giurisdizionale ad istanze di natura fiscale e/o amministrativa: entrambi i
tipi di controllo vengono in questo modo a confondersi rapidamente nello
scontro tra valori quali indipendenza, responsabilit e giustizia. I modelli
pi avventurosi di riforma dei meccanismi valutativi possono facilmente
incagliarsi su questi scogli non appena vengono implementati. In questo
articolo identifichiamo alcune opportunit per i ministeri cos come per gli
ordinamenti giudiziari di rinforzare la loro legittimit usando un pi vasto
repertorio di metodi di valutazione, che superi linsoddisfacente impostazione
tradizionale.
La ricerca che presentiamo attesta lo sviluppo di nuove forme daccountability, elaborate per tutelare e promuovere altri interessi e valori. Da un lato, sono in aumento i tentativi dei ministeri o dei consigli giudiziari di sviluppare misure atte a promuovere valori quali il controllo della spesa o lefficienza del servizio. Forme di programmazione dei fondi e damministrazione per obiettivi sono state introdotte per controllare la reattivit del servizio alle iniziative di politica di governo. Daltro canto, abbiamo riscontrato che anche gli utenti del sistema giustizia sono apparsi sulla scena, in modo diretto od indiretto. Come si vedr nelle seguenti pagine, vi prova che le corti ed i sistemi giudiziari hanno cominciato a tenere in conto le pubbliche istanze avanzate dal pubblico, siano esse richieste di riforme profonde e non specifiche al sistema giudiziario comՏ avvenuto in Belgio in conseguenza alle proteste generalizzate seguite allaffaire Dutroux, ovvero siano proposte specifiche di maggior e pi trasparente imparzialit come quelle formulate nei Paesi Bassi dal gruppo dinteresse Court Watch.
I giudici e gli amministratori sono ancora cos legati ai principi che informano le tradizionali forme di valutazione, cos profondamente associati con le istituzioni ed i ruoli in esse ricoperti, che la loro expertise pu ostacolare una valutazione pi sistematica o pi globale. Presentando casi selezionati nei nove paesi considerati, mostreremo alcune delle difficolt che sono emerse dalle tensioni fra gli approcci adottati dalla magistratura, dallesecutivo e dal pubblico. Tuttavia, poich i principi, le istituzioni ed i ruoli tradizionali sono cos importanti e cos centrali per lintero sistema della amministrazione della giustizia, sar possibile trovare nuovi approcci soltanto costruendo su di essi. Lapplicazione di una nuova disciplina, come lamministrazione di qualit totale ovvero di altre importate dal settore privato o dallo studio scientifico, non pu sostituire il duro lavoro di capire i fondamenti del sistema della giustizia come base per il suo stesso miglioramento. In Francia, gli standards di valutazione internazionale ISO 9000 e ISO 9001 sono stati esplorati verso la fine degli anni 90, con risultati effimeri.[5] In altri casi, schemi generici di garanzia della qualit hanno a volte costituito il fondamento per unelaborazione pi specifica. Sia il Portogallo che i Paesi Bassi hanno utilizzato Il modello proposto dalla Fondazione Europea per lAmministrazione di Qualit (EFQM) come base per elaborare un set di standards di qualit.[6] Lesperienza nei Paesi Bassi, il paese che pi ha sviluppato questo metodo, discussa pi dettagliatamente di seguito.
Per
capire e valutare il lavoro giudiziario allinterno del relativo contesto
istituzionale, esso deve essere considerato in rapporto alle aspettative del
potere giudiziario, dellesecutivo e di quelle pubbliche. Date le differenti
tradizioni che hanno guidato levoluzione dei loro metodi valutativi
istituzionali, importante trovare i denominatori comuni che collegano lun laltro
questi sistemi e che sottendono la loro legittimit ed accettabilit. Le
seguenti sezioni si propongono di fare ci, esplorando i principi dautorit e
daccountability nella loro
applicazione tradizionale cos come ricercando nuovi sviluppi in ciascuna di
queste aree. Lanalisi dunque considera i metodi giurisdizionali,
amministrativi e pubblici per valutare e dirigere la performance del sistema
giurisdizionale, innanzitutto nelle loro forme tradizionali e successivamente
nelle forme nuove che si sono sviluppate nelle interazioni fra le varie
istituzioni ed attori. Tali esempi dimostrano lo sviluppo potenziale di nuove
forme daccountability e di
valutazione, che potrebbero descriversi come miste (perch rispondono a diversi
interessi) e cooperative (poich coinvolgono pi di uno degli attori
istituzionali che operano insieme). Questi esempi vengono analizzati per capire
le modalit con cui sono stati affrontati i conflitti fra gli interessi
istituzionali e le soluzioni che sono state trovate. Concluderemo analizzando
gli ostacoli e le condizioni per il successo di forme innovative di valutazione
allinterno del contesto istituzionale e politico delle corti e dei sistemi
giudiziari.
Queste
riflessioni si basano sui risultati di molteplici progetti di ricerca
finanziati da istituzioni differenti.[7]
I progetti hanno applicato un
gruppo comune di ricercatori e di metodi sul vasto tema di accertare lo stato
di fatto della valutazione di qualit dei sistemi giudiziari in Europa. I
progetti sono stati concepiti in modo da stimolare un dialogo fra i ricercatori
partecipanti, selezionati dai responsabili di ciascun progetto attraverso reti
formali ed informali daccademici e professionisti che lavorano in questo campo.[8]
Ci ha condotto al coinvolgimento del mondo accademico, dei responsabili
politici, degli amministratori pubblici e dei giudici, ciascuno portatore di
differenti prospettive sulle questioni in gioco. Per assicurare la
confrontabilit dei dati prodotti da ricercatori provenienti da cos diversi
ambiti, stata preparata una prima bozza di struttura-quadro dellanalisi ed i
ricercatori si sono incontrati per discuterla. Una volta giunti ad una
struttura finale condivisa, ogni gruppo nazionale[9]
ha preparato una prima bozza di rapporto che, dopo il commento e la discussione
in unaltra riunione di ricerca, stato trasformato nella relazione finale.[10]
II. Principi
E necessario passare in rassegna i concetti chiave su cui sono basati i sistemi giudiziari prima di considerare modi specifici di controllo e di valutazione. Noi sosteniamo che i principi daccountability e dautorit sono i principi informatori di un sistema giudiziario. Nonostante questi principi possano essere concepiti come fondamenti della legittimit rispettivamente del potere esecutivo e del potere giudiziario, nessuno di essi pu funzionare preso da solo o pu costituire un fine in s. Sia i ministeri che i giudici esercitano un potere e sono chiamati a renderne conto. Apprezzare il pi vasto contesto in cui gli uni e gli altri operano un passo necessario per stabilire su quale autorit pu essere basato il funzionamento del sistema giudiziario e nei confronti di quale soggetto esso deve rendere conto. Ci richiede unanalisi attenta delle nozioni daccountability e dautorit che evidenzi il ruolo del pubblico. Pi oltre nella trattazione considereremo il modo in cui la societ civile legittima il potere giurisdizionale e chiede ai giudici di rendere conto nelle democrazie europee in esame. Sono queste questioni politiche fondamentali che stanno alla base della valutazione delloperato dei giudici.
Cominciamo questa analisi considerando i ruoli svolti dallordinamento giudiziario, dallesecutivo e dal pubblico nei metodi tradizionali di valutazione delle prestazioni dei giudici e delle corti. Parallelamente ai principi politici e giuridici di sicura tradizione quali i menzionati principi dautorit e daccountability, esistono metodi ben affermati di valutazione, radicati nel rispettivo sistema dogni attore istituzionale. Il sistema giuridico di valutazione usato dai giudici si incentra sul caso individuale, applicando la norma giuridica ai fatti (usando una classica, anche se semplificata, formulazione). Lesecutivo tradizionalmente valuta i propri servizi e quelli forniti dai suoi organi attraverso il principio e le pratiche della responsabilit contabile e fiscale: le risorse sono allocate alle unit amministrative che devono giustificare il loro uso, aderendo alle procedure di contabilit e di spesa ovvero con metodi di volta in volta pi complessi che collegano i risultati a specifiche aree di policy e linee di finanziamento. In ultima analisi, il pubblico ottiene uno spazio di controllo sul modo in cui questi sistemi funzionano e sulla direzione della loro azione futura, attraverso metodi strutturati e non, che spaziano dai sondaggi dopinione, alle elezioni, dalle campagne dopinione, alle proteste e rivolte.[11]
Queste
forme tradizionali di valutazione possono essere classificate sulla base dei
tre valori fondamentali di
correttezza, democrazia ed efficienza che Sanders ha identificato in uninchiesta
critica sul sistema inglese di giustizia penale.[12]
In questa analisi per vՏ il pericolo di una troppo stretta identificazione
tra ciascuno degli attori istituzionali in gioco -la magistratura, il pubblico
ed il ministero- con uno specifico valore fondamentale. Ciascuno di questi
valori troppo importante e troppo complesso per essere assegnato ad un
singolo custode istituzionale. Se cos fosse, la concorrenza fra gli attori
istituzionali potrebbe essere ridotta ad una concorrenza fra valori, finendo
per ottenere uno sterile e gi sperimentato gioco a somma zero. Speriamo di
superare il vicolo cieco considerando il funzionamento del sistema della giustizia
nel pi vasto contesto in cui inserito.
La
giustizia e lapplicazione della legge sono basate su principi tradizionali, di
volta in volta aggiornati sulla
base delle necessit democratiche e di buona amministrazione. Il contemporaneo
appello ai valori guida della giurisdizione, del processo democratico di
corretta amministrazione pu essere compreso evidenziando una radice comune nel
concetto di rappresentanza. Pitkin ha esplorato i molteplici usi di questa
nozione in ambito politico a partire dalla sua radice etimologica e
descrivendolo come il fare presente in un certo
senso qualcosa che tuttavia non presente, letteralmente o in fatto.[13]
Vale a dire, il rappresentante rende presente unastrazione o una
collettivit che non pu in s agire o prendere decisioni. La moderna teoria dello stato, in s unastrazione
significativa, conosce organi del governo che rappresentano il popolo. Nella
sua forma pre-democratica questo concetto descriveva un rapporto basato sul
principio dautorit: per Hobbes, per esempio, il sovrano legittimato ad
agire in nome del popolo. Nella successiva accezione democratica, la
rappresentanza basata sulla accountability,
di modo che i rappresentanti del popolo devono rendere conto delle loro azioni.
Generalmente pensiamo alla rappresentanza in questa ultima accezione, come al
modo attraverso cui il potere legislativo rappresenta il
popolo. Il legislativo rende conto del proprio operato in modo
retrospettivo sottoponendosi allelezione successiva, ed legittimato allazione dai risultati dellelezione precedente. Un
rappresentante il cui potere di rappresentanza riposa sul principio daccountability qualcuno che debba
rendere conto, qualcuno che debba rispondere ad un altro per ci che fa.[14]
Vi una frattura temporale fra questi due fondamenti della rappresentanza: si
deve essere legittimati a ricoprire un incarico particolare prima di svolgerlo;
si responsabili per le proprie
azioni dopo lincarico.[15]
Il
concetto di rappresentanza applicato generalmente ai poteri legislativo ed
esecutivo. Nel quadro della democrazia rappresentativa lautorit dei
rappresentanti scelti deriva dalla loro elezione popolare. Pi complessa lapplicazione
dellanalisi del Pitkin allordinamento giudiziario, dove i giudici conservano
una versione pre-democratica della rappresentanza come autorizzazione. Nel
mondo contemporaneo, completamente dominato dallideologia democratica, questo
li rende vulnerabili a critiche gratuite[16]
e ad una ancora pi grave erosione della loro legittimazione. La base di
legittimazione dei giudici come
soggetti che possono pronunziare il principio di diritto deriva da una
rete complessa di processi e fonti. Se da un lato i giudici vengono selezionati
da varie autorit (cio quelle autorizzate a nominare i giudici) nelle
differenti giurisdizioni, dallaltro la loro legittimazione deriva da una
determinata combinazione di fonti dautorit, la legge ed il popolo.
Il
giudice pu essere nominato soltanto con un procedimento retto dal principio di
legalit ed una volta nominato linterprete autorizzato della legge. Questo
aspetto si ritrova, in forma forte nella tradizione di common law, in cui il giudice crea la legge stabilendo un precedente, ma altrettanto chiara
nella nozione del Montesquieu del giudice come bouche de la loi.[17]
Le attuali discussioni in Francia sulla valutazione di qualit continuano a
sottintendere una funzione chiave del giudice come soggetto che deve pronunciare
la legge in un modo esatto e ragionato.[18]
Il giudice ha autorit finche dichiara il diritto esistente applicandolo ad un
caso specifico. Questo legittimo nel senso etimologico del termine, con un
sottostante ampio contenuto giuridico, ma con una scarsa presa sullopinione
pubblica.[19]
Questa
versione pre-moderna del principio dautorit posta in dubbio e rielaborata
dai regimi democratici, di modo che prima dessere responsabili di fronte al
popolo, i giudici devono essere legittimati dallopinione pubblica oltre che dalla legge. La
legittimazione congiunta fornita dalla legge e dal popolo compare insieme nelle
costituzioni di un certo numero di paesi in cui lautorit legittima di fonte
popolare. Questo presupposto, dato per scontato in molte democrazie, scritto
esplicitamente nelle costituzioni di molti paesi latini: la giustizia
amministrata in nome del popolo,[20]
o emana dal popolo ed amministrato in nome del re dai giudici.[21]
Il potere giudiziario rappresenta perci formalmente il popolo, anche se con
modalit differenti ed allinterno di specifici contesti istituzionali.
Possiamo
trovare ulteriori spunti per quanto concerne il complesso ruolo del popolo nel fondare lautorit delle
corti in unaltra delle distinzioni tracciate dal Pitkin. Se il rappresentante
eletto deve essere responsabile di fronte al rappresentato in quanto soggetto
portatore dinteressi, il popolo che i giudici rappresentano consiste
piuttosto negli interessi svincolati del popolo, nel nome del quale la
costituzione autorizza i giudici ad applicare la legge.[22]
Come guardiano della legge e della sua corretta applicazione, il potere
giudiziario pu essere considerato come istituzione rappresentativa nel senso
che rappresenta quegli interessi innominati duguaglianza, di coerenza del
sistema e gli altri analoghi principi informatori della costituzione e dello stato
di diritto.
Se
entrambe le forme di rappresentanza persistono nel caso dei rappresentanti
elettivi, di modo che questi devono essere legittimati e quindi rendere conto
del proprio operato, il ruolo del popolo nella legittimazione dei giudici
comporta determinate contraddizioni o confusioni. Nel contesto giudiziario il popolo
svolge un ruolo ambivalente. Da un lato la fonte dautorizzazione della
legittimit del potere giudiziario, nel senso forte delle costituzioni latine o
nel senso debole del common law in
cui la legittimazione del potere giudiziario deriva dalla fiducia della
Comunit.[23]
Il giudice agisce in nome del popolo, che pu essere considerato come un
interesse astratto o innominato. Daltra parte il popolo sono anche le parti
che compaiono in tribunale di fronte al giudice, il vero popolo portatore
dinteressi da cui il giudice deve essere distanziato in modo da mantenere la
propria imparzialit. Dunque, il popolo
presente in un ruolo ambivalente, sia come persone reali e di fatto presenti davanti alla corte sia come
astrazione che legittima il giudice a rappresentarla. La posizione del giudice,
identificata da Agamben, quella interfaccia fra il popolo inteso come i poveri e le masse popolari
da un lato ed il Popolo sovrano della democrazia moderna dallaltro. Nel suo
rapporto con il pubblico, il potere giudiziario deve scavalcare continuamente
questo binomio concettuale fondamentale della struttura politica originaria:
vita cruda (il popolo) ed esistenza politica (il popolo sovrano).[24]
I
giudici possono cos essere autorizzati da e perfino responsabili di fronte al
popolo considerato come
astrazione, ma devono essere abbastanza distaccati dal popolo inteso come persone fisiche reali, come parti del
caso sottoposto alla loro attenzione. Una volta che le persone fisiche si
presentano di fronte al giudice, esse si sottopongono al principio dautorit:
sono vincolati al rispetto della decisione giurisdizionale.[25]
Garapon esprime lambivalenza del giudice di fronte al paradosso della
pubblicit, senza cui non vՏ giustizia ma che, allo stesso tempo, introduce
rabbia ed irrazionalit nellaula di tribunale.[26]
Di conseguenza, il complesso rapporto tra i giudici e lautorit del popolo si
tinge, da un lato, di unautorit sprezzante fondata sulla legge che sta al di sopra dellopinione
popolare e degli interessi delle parti in giudizio e daltro canto del
riconoscimento che la legge in s rappresenta la volont del popolo. Il giudice
mantiene la propria autorit rendendo presente e parlando in nome di un
popolo che, se cos non fosse, sarebbe soltanto unastrazione.[27]
Sino
ad ora abbiamo provato ad evitare la sterile identificazione tra valori ed
attori istituzionali che tradizionalmente hanno la pretesa di
rappresentarli: limparzialit dei
giudici, la democraticit del pubblico e lefficienza della amministrazione.
Abbiamo cercato le loro fonti comuni dautorit in una nozione di
rappresentanza in base alla quale il popolo considerato come rappresentato in
diversi modi dai ministeri e dal potere giudiziario. Questa analisi offre uno
strumento per capire i complessi e spesso difficili rapporti fra la
magistratura, lesecutivo ed il pubblico, ognuno dei quali vitale allefficace
funzionamento ed alla valutazione dellordinamento giudiziario. Tuttavia,
poich il principio dautorit da solo non pu giustificare o costituire la
sola base per questa valutazione, dobbiamo in primo luogo considerare laltra
forma della rappresentanza.
B. Accountability
La ricerca effettuata nei nove paesi ha permesso di identificare numerosi tentativi di introdurre sistemi manageriali per aumentare laccountability dei giudici e delle corti. Questi sistemi sono stati spesso osteggiati dai giudici che il loro uso violerebbe il principio dindipendenza del potere giudiziario. Questo elemento genera tensioni fra valori divergenti (legalit v. controlli manageriali) ed anche un potenziale conflitto fra gli attori istituzionali che ne sono portatori (giudiziario v. esecutivo). In vari casi questi conflitti hanno condotto a giochi a somma zero in cui il guadagno realizzato da una parte, per esempio in termini di maggiore efficacia manageriale, stato visto come perdita dallaltra (dindipendenza).
Come documenteremo nei restanti paragrafi, in alcuni paesi questo tipo di conflitto ha ostacolato i processi di riforma mentre in altri abbiamo potuto osservare risposte costruttive e giochi a somma positiva. In questi ultimi casi, le interazioni fra i vari attori istituzionali che promuovono valori ed interessi differenti hanno condotto a soluzioni creative, non soltanto in termini di maggiore efficienza e migliore amministrazione del sistema giudiziario, ma anche in termini di rafforzamento dei valori caratterizzanti il sistema istituzionale considerato, quali ad esempio limparzialit. Analizzando tali casi tentiamo di identificare possibili approcci atti a risolvere le tensioni tradizionali fra i principi dindipendenza e accountability.[28] Avvicinandoci al problema in primo luogo dal punto di vista daccountability, siamo stati costretti a riconsiderare i modi in cui le discussioni su qualit e funzionamento dellordinamento giudiziario hanno inteso quella nozione. Se da un lato la magistratura ha tradizionalmente concentrato lattenzione sulla discrezionalit e sulle scelte politiche connesse alla decisione giurisdizionale,[29] pi recentemente sono stati introdotti approcci di tipo manageriale, che sono considerati come strumenti di controllo direttivo.[30] Distinguendo fra metodi di valutazione tradizionalmente associati allesecutivo e metodi associati al potere giurisdizionale, pensiamo di chiarire un concetto sempre pi amorfo.[31]
Laccountability la combinazione di
metodi, di procedure e forze che determinano quali valori devono essere
riflessi nelle decisioni amministrative.[32]
Se, come comunemente si ritiene, i funzionari che esercitano un potere in nome
o per conto dello stato sono responsabili delle loro azioni di fronte ai
cittadini, laccountability diventa
lo strumento che esprime questa relazione.[33]
Laccountability dunque
caratterizzata da una serie di procedure formali ed istituzionali cos come da
varie intrusioni impreviste da parte delle forze politiche e sociali che
espongono reclami e che richiedono risposte secondo modalit che si presentano
a loro volta non programmate e non programmabili.
Laccountability pu dunque essere
definita, da un lato, come linsieme dei processi che instillano i valori e gli
interessi dei rilevanti attori[34]
nellazione dellorganizzazione. Dallaltro, come il complesso dei meccanismi
in base ai quali si pu analizzare o valutare se lorganizzazione sviluppa quei
valori ed interessi nelle proprie azioni e decisioni. Una volta definita in
questo modo, laccountability pu
essere considerata come un duplice canale di comunicazione. In primo luogo,
essa deve veicolare le informazioni sul funzionamento dellorganizzazione a
coloro i quali hanno il diritto di conoscerne il funzionamento. Queste
informazioni possono includere obiettivi, valori fondamentali ed interessi alla
cui protezione lazione dellamministrazione volta. In secondo luogo, essa
deve fornire i metodi e le tecniche per assicurare che gli organi dellamministrazione
si conformino costantemente a quei valori ed interessi. Quindi, laccountability quel complesso di mezzi
che rinforza la responsabilit degli attori pubblici.
E
evidente che la portata del concetto di accountability,
definito complessivamente come sopra, non pu essere limitato semplicemente
alla verifica della produttivit o dellefficienza, ma include un pi vasto
complesso di valori che le amministrazioni pubbliche devono adottare, basati sui valori fondamentali che sono
espressione dei regimi democratici. Questi valori includono la legalit, luguaglianza
e limparzialit. Questa comprensiva nozione daccountability si situa ad un livello differente e forse pi
elevato rispetto ai valori specifici relativi ad una singola unit della
pubblica amministrazione. Laccountability
concepita in modo tale da permettere un processo democratico daffermazione
di quei valori, siano essi espressione di efficienza o di indipendenza,
efficacia nel realizzare gli obiettivi, ovvero di imparzialit nel trattamento
dei cittadini.
Da
questo punto di vista n il sistema giudiziario considerato nel suo insieme n
i singoli tribunali o il giudice individuale si possono sottrarre allaccountability. Devono essere perci
implementati determinati canali di controllo e di trasparenza affinch ciascuno
possa dar conto delle proprie azioni. I problemi sorgono nel capire quali forme
o meccanismi di responsabilit sono compatibili ed appropriati alle funzioni
dei giudici, delle corti, dei consigli giudiziari e dei ministeri di giustizia.
Fare a meno di tali meccanismi condurrebbe ad un sistema giudiziario la cui lindipendenza
assoluta sarebbe difficile da riconciliare con i valori fondamentali dei regimi
democratici e rappresentativi.
Persino quei sistemi di controllo che sono
stati sviluppati nel corso della lunga storia del diritto, al fine di
assicurare la legalit delle procedure giudiziarie, rappresentano
manifestazioni di questo vasto concetto di responsabilit. Misure quali le
decisioni motivate, i procedimenti pubblici ed i mezzi di impugnazione sono
impiegate per controllare se i processi giudiziari rispettino i valori ed
interessi sostanziali ed importanti quali limparzialit e la legalit. Il
ruolo di queste misure nel fondare specifici sistemi giuridici di garanzia
della qualit o di valutazione discusso nella sezione seguente. Esse
rappresentano il tradizionale approccio allaccountability,
approccio che stato sviluppato per promuovere determinati interessi e valori
che dovrebbero essere alla base della valutazione del sistema giudiziario. VՏ,
tuttavia, una pi vasta gamma di interessi e di valori che devono ugualmente
essere promossi.
Facendo
seguito ad una discussione sulle forme tradizionali della responsabilit
giuridica, mostriamo lo sviluppo di altre forme di accountability che possono essere denominate accountability di tipo manageriale e pubblica. Da questo punto di
vista le tensioni comunemente generate dallintroduzione di qualsiasi nuova
forma di accountability possono
essere considerate inevitabili,
specie se si ritiene che i sistemi giudiziari debbano prevedere anche
mezzi per valutare le loro prestazioni, basati su una pi vasta gamma di valori
e di interessi rispetto a quelli gi rappresentati dalla tradizione giuridica.
Pu inoltre essere osservato che ciascuna di queste forme di accountability espressione di
interessi specifici e pu in s essere uni-dimensionale, a meno che vegna
riequilibrata riconoscendo le istanze promosse dagli altri interessi in gioco.
III. Pratiche
A. Valutazione giudiziale
Il potere giuridiziario ha una lunga storia ed unesperienza altrettanto lunga di meccanismi valutativi interni, volti a verificare i reclami e la determinazione dei diritti e degli illeciti, meccanismi basati sulle previsioni di legge e sulle impugnazioni. Effettivamente, la vera raison dՐtre della funzione giurisdizionale il giudizio, sulla base dei particolari valori associati con la giustizia ed il diritto, quali la correttezza e lapplicazione imparziale ed adeguata del diritto positivo. Oltre che questi valori, importante inoltre considerare il contesto istituzionale in cui ed attraverso il quale lordinamento giudiziario funziona.
Questo contesto istituzionale include la cancelleria della corte dove le cause sono archiviate, e dove vengono registrati ed organizzati gli eventi chiave del procedimento. Queste pratiche e gli atti stessi costituiscono la memoria dei procedimenti giurisdizionali, rendendo possibile rintracciare le fasi, gli atti ed i fatti che riguardano il processo e controllare che la legge e la corretta procedura siano state applicate in ogni caso.[35]
Il contesto istituzionale inoltre include quei principi giuridici e convenzionali che sono cos fortemente istituzionalizzati da potersi dare per scontati senza necessariamente essere codificati. Questi includono la motivazione delle decisioni ed il principio di pubblicit del processo, che introduce il pubblico ed i mezzi di comunicazione (con lesclusione in talune giurisdizioni delle macchine fotografiche e dei microfoni) nel cuore del procedimento giudiziario.[36] Anche questi sono mezzi di controllo per controllare che il processo giudiziario sia stato giusto e corretto. La decisione motivata registra la legge ed i fatti rilevanti per il caso ed il modo in cui essi hanno condotto al risultato.[37] Quanto alle annotazioni degli eventi e delle decisioni, questi assumono unimportanza particolare nel contesto del sistema dappello che il meccanismo di valutazione pi importante nel quadro giuridico.
Il
giudizio dei casi nel rispetto del diritto processuale non rileva solo ai fini
della valutazione della singola controversia pendente innanzi alla corte ma,
attraverso i mezzi dimpugnazione, pu essere considerato come uno strumento di
valutazione della corte stessa.
In altri termini, ogni corte deve valutare i casi che le si presentano
ma, poich ogni decisione potenzialmente soggetta ad un mezzo di
impugnazione, loperato stesso di ciascuna corte viene cos ad essere valutato.
Tuttavia, le decisioni rese in ogni fase del processo sono connesse
direttamente ai casi in esame ed hanno poche ripercussioni a livello
sistematico, cio le decisioni
riesaminate nel merito in appello concernono soltanto casi specifici e non costituiscono dirette
valutazioni delloperato del
giudice che prende la decisione originale.
I
nove paesi considerati in questo studio avevano adottato una variet di altre
misure per la valutazione dei singoli giudici e delle corti. Queste misure
comprendevano meccanismi interni di reclamo, ipotesi di responsabilit penale
e/o civile dei magistrati, e diverse varianti di un sistema di mediazione (ombudsman). Senza valutare
lefficacia di questi sistemi, che sono naturalmente validi soltanto in quanto
le procedure e le pratiche per effettuarli lo siano, in questo studio ci
limitiamo ad osservare alcune delle interazioni complesse fra i principi ed i
sistemi di valutazione delloperato dei giudici che hanno carattere giuridico e
quelli che hanno carattere differente. I meccanismi di reclamo in Francia ed in
Spagna hanno portato a circa 2.000 e 1.000 reclami allanno rispettivamente, ma
le limitate analisi qualitative
suggeriscono che a tali reclami
molto raramente seguita unazione contro un giudice. Ci che si rivela
di particolare interesse che i reclami sullingiustificato ritardo della
decisione sono i pi numerosi (Francia) e gli unici due casi di sanzioni
adottate contro i giudici in Spagna erano in risposta a ad un serio
ingiustificato ritardo.[38]
Questo un ambito che pu essere suscettibile tanto di una valutazione legale
che amministrativa, come sar visto pi dettagliatamente in seguito, ma che
fondamentalmente si fonda su di una misura quantitativa del lasso di tempo
trascorso tra proposizione dellazione giurisdizionale e decisione. Il numero
molto limitato di casi di ritardo in cui sono state applicate sanzioni
suggerisce che difficile per i cittadini agire contro i giudici attraverso un
sistema disciplinare controllato dallordinamento giudiziario. Inoltre il fatto
che i reclami e le sanzioni adottate siano limitati ai casi dingiustificato
ritardo suggerisce che questa la preoccupazione principale degli utenti della
corte (dato di cui vi un certo riscontro)[39]
ed anche che questo uno dei pochi ambiti in cui i comitati disciplinari
possono o vogliono pronunziarsi a sfavore dei giudici.
Lesperienza
di introdurre listituto del mediatore (ombudsman) nei Paesi Bassi ed in
Austria stata particolarmente interessante in relazione alla linea discretiva
fra le procedure legali ed amministrative o pubblico-guidate. Nei Paesi Bassi i
reclami possono giungere al mediatore soltanto dopo che siano stati esaminati
internamente dalle corti. Anche in questo caso, la partecipazione del mediatore
intesa come soluzione provvisoria nellattesa che ulteriori controlli interni
siano effettuati dalle stesse corti. Per assicurare lindipendenza della
procedura giudiziaria, i processi in corso non possono mai essere sottoposti
allesame del mediatore.[40]
Disposizioni simili esistono in Austria per evitare ogni possibile interferenza
in un procedimento in corso. Queste norme sono state ulteriormente estese in
modo da precludere al mediatore di
prendere in esame
procedimenti giudiziari diversi da quelli amministrativi. Avendo
originariamente argomentato che la fissazione delludienza una funzione
della gestione della corte, e pertanto che ricade nellambito della sua
competenza, stato deciso che il mediatore austriaco non possa sottoporre ad
esame nessun atto giurisdizionale.[41]
Queste brevi osservazioni sui tentativi
di introdurre elementi innovativi nelle procedure di valutazione del sistema
giuridico indicano alcune delle difficolt che si presentano nel collegare il
processo di valutazione alle prestazioni del sistema giudiziario o del giudice
piuttosto che al risultato in un caso specifico. Come suggeriscono alcuni di questi
tentativi, lisolare i giudici dalle influenze esterne durante il corso di un
processo fra i principi pi profondamente ancorati nel sistema giuridico. Il
punto in cui questo principio pu essere messo in discussione al termine del
processo, in via retrospettiva e limitatamente alle questioni che hanno
carattere tanto giurisdizionale quanto amministrativo quali appunto i ritardi
nelle decisioni e nella programmazione delle udienze. Tuttavia lordinamento
giudiziario serra le fila ed insiste che anche queste materie hanno carattere
giudiziario e che ogni
partecipazione esterna violerebbe il principio dindipendenza giudiziaria.[42]
I
processi giuridici di controllo di qualit attraverso i procedimenti giudiziari e di appello sono
generalmente cos ben affermati e cos profondamente compenetrati nella
costituzione e nelle leggi della nazione che sono quasi invisibili dal punto di
vista della valutazione di qualit in una prospettiva di riforma. La loro
visibilit maggiore nella giurisprudenza che si sviluppata dalle pronunce
della Corte Europea dei Diritti dellUomo (CEDU). Un certo numero di paesi ha
segnalato che le decisioni che riguardano i ricorsi promossi in base allarticolo
6 (diritto ad un giusto processo) della Convenzione europea sui diritti delluomo
hanno avuto ripercussioni garanzia sulle garanzie di qualit dei loro sistemi
giudiziari. Larticolo 6 1 stabilisce che ogni individuo ha diritto
ad unudienza pubblica giusta e nei limiti di un tempo ragionevole davanti ad
un tribunale indipendente ed imparziale stabilito da legge.
Pronunce
che attestano la violazione del diritto alla durata ragionevole del processo
sono state citate pi
frequentemente di altri motivi, riflettendo quanto avviene per i reclami
interni. La Finlandia, vantando periodi medi di gestione dei processi di 2-13
mesi, ҏ stata sorpresa dalla condanna della CEDU per leccessiva durata dal
processo in un caso specifico dappello (3 anni di ritardo), che comunque stato considerato come valore
erratico statistico e non ha portato alladozione di misure sistemiche per
evitare gli ingiustificati ritardi.[43]
Anche il rapporto dalla Francia registra ricorsi vittoriosi dinanzi alla CEDU
sulla base tanto dellingiustificato ritardo che dellindipendenza e dellimparzialit
dei giudici (specie sotto il profilo dei rapporti fra i pubblici ministeri e la
corte). In questi ed in altri casi la Cour
de Cassation ha preso misure per assicurare in futuro il rispetto della
norma internazionale.[44]
La Finlandia, dal 2000 al 2005, tra i paesi contro cui sono stati presentati
meno ricorsi alla CEDU, mentre la Francia si colloca nellopposta situazione.[45]
La
capacit delle decisioni CEDU di andare oltre il caso specifico ed influenzare
il funzionamento generale del sistema giudiziario dipende dal dallo specifico
contesto istituzionale in cui situata. Le varie agenzie del Consiglio dellEuropa
(CoE), ed in particolare il comitato dei ministri degli affari esteri hanno
responsabilit di sorvegliare lattuazione delle decisioni della corte e di
controllare ladeguatezza delle misure approntate dai sistemi giudiziari
nazionali per evitare la ripetizione di tali violazioni.[46]
Questo
metodo si dimostrato capacit capace di produrre cambiamenti sistemici che
non necessariamente possono essere desiderabili. Il caso italiano illustra
questo punto. Fino al 2000 lItalia
era il paese con il pi alto numero di ricorsi e violazioni sulla base delleccessiva
durata dei processi, tanto che il
loro numero stava congestionando il ruolo della Corte Europea. Di conseguenza
il comitato dei ministri degli affari esteri ha chiesto al governo italiano di
prendere misure per accelerare i
procedimenti giudiziari e ridurre cos il numero di ricorsi alla Corte. Anche
se il governo italiano non stato in grado di raggiungere risultati
soddisfacenti in merito ai tempi di risoluzione delle controversie, ha potuto
invece ridurre il numero dei ricorsi alla corte, grazie allintroduzione della
cosiddetta legislazione Pinto.[47] Questa ha istituito un mezzo di ricorso
interno innanzi alla corte dappello per i casi deccessiva durata del processo
ed ha inoltre previsto meccanismi di risarcimento. Cos, prima di potere fare
ricorso alla CEDU, i casi di eccessiva durata del processo devono essere
conosciuti dal sistema giudiziario italiano, che pu finalmente offrire un
risarcimento. E chiaro che questo sistema tratta i sintomi piuttosto che la
malattia: ha ridotto il numero di ricorsi a Strasburgo ma non ha ridotto la
lunghezza dei processi.[48]
Ci nonostante, il CoE ed in particolare il consiglio dei ministri degli affari
esteri mantengono il sistema giudiziario italiano sotto osservazione,
richiedendo rapporti annuali e piani dazione sullo stato della giustizia per
esaminare i risultati nella riduzione dei tempi dei processi.
Sistematico
Questa immediata consequenzialit tra le pronunce della CEDU e ladozione di
interventi a livello sistemico rappresenta una stimolante eccezione piuttosto
che la regola. La decisione giurisdizionale, sia in primo grado che in appello, un ordine potenziale applicato
ad un caso specifico. Lobiettivo principale del sistema giudiziario di
sostenere lautorit della legge assicurando il riconoscimento della decisione
giudiziaria. E con questo riconoscimento che la legge supera i confini del
sistema legislativo in s, fino a toccare gli altri rami del governo ed il
pubblico. Tuttavia i giudici hanno poche occasioni ed ancor meno canali formali
per calibrare lefficacia della loro autorit. In termini giuridici questa pu
essere assicurata soltanto con la conformit alle procedure e al contenuto
della legge, conformit che
soggetta a controllo attraverso il meccanismo delle impugnazioni. Se un
appello indica le inefficienze del sistema, come in questo esempio italiano, linteresse
dei giudici a mantenere autorit suggerisce la condotta da tenere in futuro.
Ci distingue questo rimedio dal
meccanismo dellaccountability che
pu anche operare
retroattivamente.
Pi
comunemente le decisioni giudiziarie non hanno implicazioni sistemiche. Le
forme giuridiche di accountability
non sono limitate agli aspetti puramente procedurali che abbiamo discusso in
precedenza. In ogni ordinamento esiste la responsabilit disciplinare con
procedure pi o meno efficaci[49]
che ne permettono il controllo ed inoltre
troviamo tipi di responsabilit fiscale che solitamente si limitano ad
assicurare che i procedimenti di spesa e di registrazione della spesa
rispondano a requisiti formali. I processi legali che assicurano la conformit
alla legge riflettono limportanza che lordinamento giudiziario attribuisce
alla protezione ed al rafforzamento dei principi fondamentali e allautorit
della legge, ma ci dicono poco circa lutilizzo delle risorse che gli stati
rendono disponibili. I molti tentativi di introdurre sistemi di responsabilit
manageriale sono una risposta a questo bisogno. Includono una vasta gamma di
controlli sulle attivit quotidiane dei singoli giudici.
B. Valutazione manageriale
Tutti
e nove i paesi considerati in questo studio hanno provato ad introdurre sistemi
di responsabilit di tipo manageriale nei loro ordinamenti giudiziari. I
risultati non sono stati sempre soddisfacenti.
Piuttosto
che provare a dare pienamente conto di questi i tentativi, ne descriveremo
soltanto alcuni al fine di identificare le caratteristiche peculiari di un tale
metodo. Osserveremo le tensioni fra questi nuovi metodi ed i metodi puramente
legali applicati tradizionalmente prima di provare ad analizzare alcune
difficolt che sorgono dalla loro introduzione.
Come
organi del governo esecutivo responsabili nei confronti del potere legislativo,
i ministeri sono portatori di una cultura e di una tradizione di accountability e di governo
responsabile. Essi devono accertarsi che i fondi pubblici siano spesi
correttamente ed inoltre hanno responsabilit per lattuazione delle politiche.
Ci vale anche per quei consigli giudiziari (quale lolandese)[50],
o servizi della corte (come il danese) che allocano le risorse umane e
finanziarie alle corti e sono responsabili verso il parlamento o verso il
ministero per questa funzione.[51]
Le politiche attuate da queste organizzazioni in relazione alle corti variano
da quelle pi prossime al processo di decisione giurisdizionale, quale listituzione
di standards temporali per rendere le decisioni, alla fornitura di servizi
amministrativi e di supporto (per esempio servizi forniti sempre pi spesso
alle vittime di reati). La linea discretiva fra le decisioni giudiziarie e la
responsabilit manageriale ben strutturata in teoria, ma in pratica ci sono
numerosi punti di contatto e, potenzialmente, di conflitto.
Prima
di considerare contestata esempi concreti, vale la pena di commentare una
differenza importante di prospettiva. Mentre i giudici, come notato sopra, si
confrontano con il rendere decisioni nei casi specifici, i managers si confrontano con dati aggregati. Anche quei managers
coscienziosi che conoscono e misurano i tempi del processo con cura ed
attenzione, possono rimanere stupiti, come lo stato il team finlandese,
quando la CEDU condanna leccessiva durata del processo in un singolo caso. Per
il manager o per lo statistico,
questo caso rappresenta un valore erratico, unanomalia del data set
che semplicemente altera i calcoli normali. Per la corte, questa
uningiustizia cui porre rimedio nel caso specifico. Il divario fra la cultura
giudiziaria e quella manageriale pu essere illustrato da ulteriori esempi
tratti dallo studio che presentiamo in questa sede.
A
seguito dellonda dinteresse per la nuova amministrazione pubblica,[52]
agenzie governative quali i ministeri ed i consigli giudiziari hanno
recentemente sperimentato nuovi approcci per comprendere e valutare il sistema
giudiziario in termini di risultati (come ad es. il numero di casi risolti).
Questi nuovi approcci possono persino progettati per esercitare pressione sui
giudici e sul personale al fine di conseguire obiettivi specifici, nello stile
dellamministrazione per obiettivi (management
by objectives: MBO).
Per
esempio in Finlandia il ministero di giustizia[53]
ha collaborato con gli uffici giudiziari per introdurre sistemi di MBO che si
applicano sia al singolo giudice (ancora in prova) sia a livello nazionale, a
seguito dellapplicazione di questo metodo a tutta la pubblica amministrazione
nazionale[54]
nel 1995. Il sistema valuta le prestazioni delle corti usando indicatori del
loro rendimento, economia ed efficacia. Il rendimento calcolato in termini di
numero di decisioni per giudice o per unit di personale amministrativo. Lindicatore
principale delleconomia o dellefficienza delle corti il costo della
decisione, calcolata dividendo il preventivo annuale di una corte particolare
per il numero di decisioni prese dai relativi giudici. Il calcolo relativo allefficacia
pi complesso. E basato sul presupposto che la lunghezza del
procedimentosia cruciale per il
processo giudiziario e per i diritti dei cittadini. Di conseguenza i tempi per
ottenere una decisione giurisdizionale sono la misura chiave dellefficacia.[55]
Anche se questi indicatori sono stati sviluppati
per stanziare le risorse destinate a specifici uffici, il loro uso non
necessariamente legato a questo fine. Al contrario, gli indicatori formano una
fonte di conoscenza su cui basare la trattativa sulle risorse finanziarie da
allocare ad ogni singola corte. Inoltre sono usati nel corso delle riunioni
annuali per aiutare il ministero di giustizia ed i presidenti dogni corte a
definire gli obiettivi da raggiungere. Anche se questo metodo morbido dovrebbe
permettere persino una negoziazione guidata tra valori in conflitto, esso
stato criticato dalla magistratura. Alcuni hanno sostenuto che la definizione
degli obiettivi da parte dei funzionari del ministero violerebbe lindipendenza
giudiziaria che protetta dalla costituzione. Altri sostengono che, con lintroduzione
del sistema dellamministrazione per obiettivi, lattenzione del giudice si
concentrerebbe sul numero di casi e sul tempo di risoluzione, cos riducendo la
qualit delle decisioni.[56]
Inoltre stato suggerito che il sistema dobiettivi misurabili non potrebbe
essere attuato dalle corti. Secondo il ministero di giustizia:
Lapplicazione dellamministrazione per risultati alla magistratura non
pu interferire con lindipendenza obiettiva e soggettiva delle corti nel loro
processo decisionale e nelle altre attivit dapplicazione della legge, che
lessenza reale dellindipendenza del potere giudiziario salvaguardata dalla
costituzione. Il fatto che informazioni generali sulla durata dei processi,
[...] siano contenute in documenti relativi alla valutazione per obiettivi in
se non diminuisce n mette in pericolo lindipendenza della corte nel
raggiungere una decisione nei singoli casi concreti.[57]
Latteggiamento,
morbido e collaborativo, del ministero finlandese della giustizia evita un conflitto
aperto fra lordinamento giudiziario e lesecutivo ma pu ci nonostante
provocare una reazione da parte della magistratura. Lintroduzione da parte
dellesecutivo di un sistema damministrazione per obiettivi che d risalto al
rendimento ed allefficienza delle corti promuove i valori e gli interessi
identificati come manageriali. Ci pu generare reazioni uguali ed opposte
nella magistratura che, da parte sua, d risalto ai valori giuridici e
normativi del processo giurisdizionale. Questa situazione pu condurre ad un
gioco a somma zero fra il corpo giudiziario e lesecutivo cosicch il risultato finale dipende quasi esclusivamente dalla forza
relativa degli attori in gioco.
In
Italia, lintroduzione dellamministrazione per obiettivi ha condotto alla
concretizzazione di questo problema. In questo caso, anzich cominciare da
strumenti per valutare il funzionamento del sistema giudiziario, o dellufficio
specifico, il nuovo sistema comincia col valutare i risultati raggiunti dai
responsabili dogni ufficio giudiziario, con conseguenze per le loro
prospettive di carriera e di retribuzione. Questa valutazione non riguarda il lavoro del presidente del tribunale. In pratica,
ogni responsabile dufficio deve, dopo una discussione franca con il presidente
del tribunale, definire gli obiettivi organizzativi da raggiungere.[58]
E dato per scontato che questi obiettivi non includono i risultati della corte
complessivamente considerata, per esempio il numero di casi civili di cui
occuparsi durante lanno in corso, poich ci violerebbe lindipendenza
giudiziaria. Al contrario gli obiettivi sono esclusivamente quelli dei singoli
managers e delle rispettive aree di responsabilit. In opposizione, il presidente
del tribunale, che ha la pi ampia responsabilit per lesercizio delle
funzioni dellintera corte, completamente escluso dal processo di
valutazione. Di conseguenza gli obiettivi definiti dal manager sono limitati
rigorosamente alle mansioni amministrative come la riduzione degli accumuli
dellarretrato e sono marginali rispetto agli obiettivi legali e manageriali,
come la riduzione del costo unitario delle decisioni giudiziarie. Chiaramente
una responsabilit per obiettivi di questo tipo deve cadere esattamente su
entrambe le teste di ciascun tribunale: tanto i responsabili giudiziari quanto
i managers amministrativi. Per valutare lamministrazione della corte, i
risultati raggiunti da entrambi i responsabili devono essere considerati
insieme come nel caso olandese.[59]
La
decisione del ministero italiano di limitare la valutazione MBO ai responsabili
amministrativi potrebbe essere interpretata come strategia di azione
invisibile che in primo luogo attacca il punto di minor resistenza (gli
amministratori). Dopo che la pratica stata consolidata si potrebbe pensare di
estenderla anche agli organi
propriamente giurisdizionali. Tuttavia, non abbiamo visto traccia di alcuna
discussione che sostenesse questinterpretazione. La spiegazione ufficiale del
ministero sembra invece insistere sulla necessit di sviluppare un adeguato
sistema dinformazione per permettere il controllo degli obiettivi di ogni
ufficio prima di estendere il
sistema dellamministrazione per obiettivi. Pi precisamente, il sistema
dovrebbe fornire in tempo reale unimmagine aggiornata del progresso in corso
per consentire lintervento in tempo reale e minimizzare la divergenza fra gli obiettivi dichiarati e la
situazione attuale.[60]
Sostenere che questo sistema dinformazione statistico un requisito
preliminare ad unulteriore estensione della valutazione sembra essere
semplicemente una giustificazione tecnocratica.
Come
abbiamo osservato nellesperienza finlandese, un sistema MBO pu essere basato
su una piccola quantit di dati essenziali. Questi non devono essere
considerati come una rappresentazione obiettiva del funzionamento dellufficio
della corte, ma come informazione
di base a partire dalla quale negoziare i bilanci e gli obiettivi.
Invece la soluzione italiana, uni-direzionale, riflette chiaramente la logica
ed i rapporti di potere del particolare momento storico. Il ministero di
giustizia ancora non si sentito pronto ad estendere questo sistema ai presidenti
di tribunali e corti perch questo avrebbe condotto ad una battaglia che non
poteva vincere. Ecco perch il sistema si concentrato solamente sullanello
pi debole della catena: i responsabili amministrativi degli uffici giudiziari.
Invece
di aprire unampia discussione vasta fra i vari soggetti portatori degli
interessi istituzionali, sociali e politici in gioco, il ministero ha
utilizzato mezzi di natura tecnocratica per affrontare internamente il
problema. Ci ha comportato una ricerca delle soluzioni informatiche ritenute
indispensabili allo sviluppo del sistema, che ha semplicemente rinviato la
necessit di definire gli elementi essenziali del sistema stesso: i suoi
obiettivi legittimi, i soggetti deputati ad identificarli ed il collegamento
fra i risultati e le dotazioni finanziarie. Ci pu comprendere non soltanto le
ripartizioni delle somme agli uffici della corte in generale, ma anche la
retribuzione e la selezione dei capi di quegli uffici. E necessario aprire il
confronto su queste domande cruciali per evitare un uso puramente ritualistico[61]
di questo strumento di gestione.
LAustria
e la Spagna hanno sviluppato modalit di misurazione dei risultati delle corti
che collegano i casi al numero dei giudici in servizio. Il metodo austriaco
basato sul sistema dinformazione automatizzato del personale a disposizione
del ministero e pu essere usato per calcolare il numero di giuridici
necessario per il carico di lavoro delle singole corti.[62]
Le misure spagnole sono state sviluppate dal consiglio giudiziario e sono
intese come mezzi di ricompensa dei giudici in base al loro rendimento,
offrendo bonus o penali fino al 10% dello stipendio.[63]
Non sorprende che notevole resistenza sia stata opposta allintroduzione del
principio di remunerare i giudici in base al numero di casi evasi.
Per
quanto ne sappiamo questo uno dei pochi sistemi di questo tipo ad essere
stato applicato allordinamento giudiziario. Come nel caso austriaco il sistema
spagnolo stato usato originariamente per stabilire il numero di giudici e per
fornire il personale necessario alle diverse corti. Il sistema, basato sulle
cosiddette misure dei risultati (mdulos
de dedicacin) era abbastanza impreciso ed ha dato soltanto una sommaria
indicazione del numero di casi che ogni ufficio potrebbe realisticamente
prendere in esame. Il sistema stato criticato dalla magistratura sulla base
del fatto che le misure non hanno preso in considerazione un modo per ponderare
i differenti tipi di casi.[64]
Nel 1997
il consiglio giudiziario spagnolo[65]
ha raccolto le varie critiche in un libro bianco in cui ha inoltre proposto
modalit per raffinare il calcolo dei risultati. Gruppi di giudici esperti
hanno sviluppato nuovi metodi per calcolare i tempi medi occorsi ai giudici per
sottoporre ad esame i vari tipi di casi. Nel 2000 le nuove tecniche di calcolo
dei risultati sono state approvate e, dal 2003, sono state usate per
determinare i bisogni dei giudici ed anche per incidere sulla loro retribuzione. In pratica, quei
giudici che si occupano di almeno un 20% in pi del numero di casi prestabiliti
dal modulo ricevono una retribuzione supplementare (dal 5 - 10% del loro
stipendio). Il consiglio giudiziario ha deciso che per il momento non user il
sistema modulare per sanzionare i giudici meno produttivi riducendo i loro
stipendi.[66]
Non sorprendentemente lintroduzione di questo sistema di retribuzione ha
comportato una critica forte da parte dei giudici spagnoli. Due delle
associazioni dei giudici, anche se accettano la necessit di valutare i
magistrati, considerano il sistema insufficientemente affidabile per formare
una base per la retribuzione. Una terza associazione stata molto pi radicale
nella sua critica, definendo il sistema come rendimento-centrico e malevolo
ed incompatibile con lattivit giudiziaria. Malgrado queste forti critiche, il
consiglio giudiziario continua ad applicare il sistema per commisurare lo
stipendio alle prestazioni e sta lavorando per migliorare la metodologia.
Recentemente una societ di consulenza ha prodotto un nuovo sistema per
registrare il rendimento dei giudici che dovrebbe consentire una valutazione
pi completa del loro lavoro. Il nuovo sistema molto pi complesso. E basato
su molteplici serie dindicatori che coprono cinque aree dellattivit
giudiziaria: efficacia, qualit, tempestivit, impegno e sviluppo
professionale.[67]
Nel
2006 il tribunal supremo ha deciso che la legge che ha stabilito i mdulos
(15/2003) ha violato gli articoli 402 e 403 della Ley Orgnica del Poder
Judicial che impone
allo stato di garantire lindipendenza economica dellordinamento giudiziario e
basare la retribuzione giudiziaria su principi obiettivi, giusti e trasparenti.[68]
Di conseguenza i mdulos non sono pi applicati.
La
Francia ha intrapreso un programma molto pi ambizioso per collegare gli
stanziamenti di fondi ai risultati delloperato dei giudici. La Loi organique relative aux lois de finances
(1 agosto 2001) era uniniziativa nazionale del potere legislativo che
stata applicata a tutti i
ministeri: stato richiesto di presentare i bilanci secondo missioni e
programmi, i cui obiettivi e i risultati dovevano essere esaminati dal parlamento
nel corso del processo di dotazione finanziaria. Il ministero della giustizia
ha risposto con dieci obiettivi, fornendo per ciascuno gli indicatori del
successo delle corti nel realizzarli, classificati nelle tre aree defficacia
socio-economica (cio accesso alla giustizia, partecipazione delle vittime del
reato), qualit di servizio (e.g.,
riduzione del ritardo nel rendere giustizia, alternative al giudizio) ed
efficace gestione (elencazione di casi).[69]
Il dibattito in Francia ora concerne
lappropriatezza degli obiettivi e degli indicatori, piuttosto che il
principio della responsabilit finanziaria su cui la legge basata.[70]
Tuttavia, poich gli obiettivi e gli indicatori sono stati individuati dal
ministero senza alcun processo trasparente e senza la partecipazione della
magistratura, stato suggerito che lopposizione alla legge pu appuntarsi su
preoccupazioni concernenti lindipendenza.[71]
Nei
Paesi Bassi il processo delaborazione di
misure di controllo qualit stato sviluppato contestualmente allistituzione
di un consiglio giudiziario. Dalla sua istituzione nel 2002, il consiglio
stato reso responsabile della distribuzione delle risorse allinterno del
sistema giudiziario. Un programma per rinforzare lorganizzazione dellordinamento
giudiziario stato istituito come iniziativa giudiziaria e nel suo quadro
sono state sviluppati indici di misura quantitativa dei casi, del personale e
del tempo di svolgimento del lavoro, originariamente basati sul modello dEFQM
(accennato allinizio) ed aggiornati tramite ricerca periodica. Queste misure,
insieme ai programmi proposti dalle corti responsabili della loro esecuzione,
ora costituiscono la base della ripartizione annuale delle risorse.[72]
Mentre il ministero della giustizia era stato riluttante a sottoporre i giudici
a sistemi daccountability, per
evitare percezioni dinterferenza con lindipendenza degli organi
giurisdizionali, laccountability
stata devoluta al collegamento fra il consiglio giudiziario ed i giudici, anche
se il ministro ancora responsabile nei confronti del parlamento a norma della
costituzione.[73]
Secondo i documenti messi a disposizione del progetto sulla qualit della
giustizia, ci sembra essere poca differenza sostanziale fra le misure usate dai
sistemi francesi ed olandese. Effettivamente, con la loro enfasi su politiche
quali il supporto alle vittime del reato e le alternative alla detenzione, le misure francesi possono
essere meno rigide, tecnocratiche ed econometriche di quelle sviluppate nei
Paesi Bassi. La differenza, secondo la critica proveniente dalla magistratura,
deriva dalla fonte dei valori che sono sottesi alle misure: il ministero o lordinamento
giudiziario. Le reazioni dei giudici hanno avuto pi a che fare con il processo
che con i risultati dello stesso.
Le
misure olandesi, austriache, italiane e spagnole qui considerate sono sistemi
interni di gestione che non assicurano trasparenza esterna e che sono stati
criticati (nel caso spagnolo) per aver confuso casi con differenti gradi di
complessit. Sia che sia stato sviluppato da un consiglio giudiziario o da un
ministero della giustizia, nella misura in cui sono stati introdotti con
successo, tali misure segnalano la forza crescente di un approccio manageriale
alla gestione delle corti.
I
sistemi della responsabilit manageriale nei paesi partecipanti allo studio
includono un numero di meccanismi pi o meno rigorosi per la valutazione del
funzionamento del sistema giudiziario. Queste valutazioni dellamministrazione
organizzativa hanno conseguenze, sia a livello dellallocazione delle risorse
alle varie corti ed uffici della corte (Austria, Francia, Paesi Bassi e Spagna)
sia, in alcuni casi, a livello della retribuzione del personale (responsabili
amministrativi in Italia, giudici in Spagna). Questi casi evidenziano alcune
delle differenze fra la forma giuridica e manageriale daccountability. Le valutazioni che derivano dai modelli di
responsabilit manageriale concepiscono lunit rilevante danalisi come dati
aggregati piuttosto che come caso specifico. Le loro metodologie sono perci
statistiche o economiche ed i criteri di valutazione impiegati non sono pi
stabiliti dalle norme del sistema giuridico ma dallautorit che detiene la
responsabilit generale del controllo del sistema della giustizia: un ministero
della giustizia o un consiglio giudiziario. I consigli giudiziari, in quanto
organizzazioni degli stessi giudici, sono stati pi ambiziosi (in Spagna) e pi
vittoriosi (nei Paesi Bassi) nellintrodurre misure manageriali nel processo
giudiziario. In entrambi i casi, i valori e gli interessi che sono protetti e
sostenuti sono principalmente quelli defficienza e defficacia nel realizzare
gli obiettivi internamente definiti.
Possiamo
tracciare alcune conclusioni sperimentali in merito alle forme manageriali di
valutazione considerate sopra. Il primo punto da notare che le spese per lutilizzazione
di questi sistemi sono direttamente collegate con la loro complessit. I casi
italiani e spagnoli indicano, anche se in modi differenti, una tendenza preoccupante
a rendere i mezzi di controllo sempre pi complessi e frammentati e, pertanto,
costosi.[74]
Ci pu essere dovuto alla difficolt tecnica connessa alla misurazione di
mansioni complesse e molteplici come quelle del giudice. In parte pu anche
derivare dal malcontento dei giudici rispetto alle informazioni rese note dallapplicazione
di questi sistemi. Come abbiamo notato sopra, i sistemi manageriali funzionano
a livello di dati aggregati e generali, piuttosto che a livello di casi
individuali, sui quali invece si concentra il lavoro del giudice.
Di
fronte agli approcci contrapposti di managers e giudici alla pratica
professionale, i sistemi di controllo acquistano pi e pi livelli danalisi, e
ciascuno di essi incrementa la complessit e la frammentazione di quello
precedente. Fino a che questi approcci affatto differenti sono trattati in un
modo tecnocratico, improbabile che le varie prospettive di intendere il
lavoro delle corti possano essere riconciliate. Al contrario, il problema
diventa pi acuto allorquando i dati economici e statistici ottenuti divergono
ancora di pi dai modi usuali dei giudici di capire il proprio ruolo, come
arbitri del caso specifico.
La
suddetta discussione ha tuttavia indicato almeno un modo in cui il problema pu
essere reso meno acuto. Il caso finlandese mostra il beneficio potenziale di
trattare i dati redatti dai sistemi manageriali come base per la discussione in
un processo di collaborazione, piuttosto che come dati assoluti da applicare
automaticamente. Questo approccio sembra pi ragionevole in parte per la
difficolt che interpretare correttamente il significato di dati particolari o
di tutte le informazioni raccolte da questi sistemi. Inoltre offre opportunit
di evitare il rischio che i valori manageriali possano prevalere a spese
degli altri valori che devono essere protetti nei processi giudiziari. Risulta
di notevole importanza, quando un valore istituzionale pu essere percepito
come un intralcio ad altri valori, che i dati siano interpretati ed i risultati
siano valutati in base al punto di vista di tutti i portatori degli interessi e
valori rilevanti.
C. Valutazione del pubblico
Il
pubblico rappresenta lapex retorico del duplice sistema daccountability e dautorit. Sia lordinamento giudiziario che gli
altri rami del governo fanno appello alla loro posizione nei confronti del
pubblico, inteso tanto come i cittadini che legittimano e rispettano la loro
autorit quanto concepito come gli elettori ed i contribuenti di fronte ai
quali devono rendere conto. Se il ministro giustifica lintroduzione della
responsabilit manageriale per dimostrare ai contribuenti che stanno ottenendo
il valore di quanto pagano (come in Austria), i giudici proteggono la loro
autorit con appelli allindipendenza giudiziaria (come in Spagna o in
Francia). Che questi appelli portino cos spesso ai giochi a somma zero
discussi sopra pu essere collegato con una scarsit dinformazioni affidabili
su ci che desidera e pensa il pubblico.
Una
difficolt fondamentale qui il significato vago del termine pubblico, che comprende tanto il popolo quanto il Popolo, intese come quelle
manifestazioni dei soggetti interessati e di volont sovrana che abbiamo
discusso precedentemente. Pu essere molto daiuto se consideriamo il popolo
come i contribuenti, i cittadini, i clienti della corte o le parti in
giudizio davanti alla corte. E possibile mappare alcune di queste
distinzioni e vedere cos lorigine di specifici punti di vista, come andremo a
fare tra breve. Il passo seguente tuttavia passare in rassegna le forme
tradizionali di controllo del pubblico sulloperato delle corti e dei sistemi
della giustizia, come abbiamo fatto con le forme manageriali e giuridiche di
valutazione.
Lo
sguardo pubblico una garanzia fondamentale dellimparzialit del processo ed
una condizione per la giustizia.[75]
La domanda di controllo pubblico della funzione giudiziaria stata delucidata
durante gli anni immediatamente successivi alla rivoluzione francese quando Mirabeau ha insistito allAssemblea
Costituente che persino il giudice pi corrotto potrebbe meritare fiducia la face du public.[76]
La stessa posizione stata nuovamente sostenuta dal direttore della Societ
Americana del Sistema Giudiziario
(American Judicature Society) in risposta
alla crisi sorta negli Stati Uniti a seguito dello svolgimento pubblico del
processo allO.J. Simpson: se il principio di legalit e lindipendenza della
magistratura che da quello richiesto devono essere garantiti, il pubblico
deve sostenere la legittimit di queste istituzioni [] crediamo che lapertura
e laccesso del pubblico sia [sic] lultimo guardiano della correttezza nel
nostro sistema della giustizia.[77]
Questapproccio al controllo del pubblico da un lato, una forma giuridica daccountability: il pubblico deve vedere
che giustizia sia fatta. Daltro canto una garanzia per lautorit
giudiziaria, di modo che il pubblico sostiene la legittimit delle corti.
Un
terzo possibile modo per garantire laccessibilit al lavoro delle corti la
partecipazione diretta del popolo nella risoluzione giudiziaria. Nei paesi
considerati in questa ricerca,[78]
questo modo funziona per migliorare la capacit del sistema-giustizia di
decidere i casi in materie specifiche (per esempio esperti a disposizione dei
tribunali in materia di lavoro o di diritto commerciale) o di migliorare la
legittimit della decisione nei crimini pi seri (per esempio le giurie nelle
corti dassise), piuttosto che per sottoporre le magistrature alla valutazione
popolare.
Crisi di legittimit dei sistemi giudiziari possono essere quasi endemiche, come sembra essere il caso nei paesi latini dellEuropa, o possono essere stimolate da eventi specifici. Levento pi spettacolare preso in considerazione dalla nostra ricerca stato lallarme pubblico sollevato dallaffaire Dutroux in Belgio. Lingarbugliato processo per pedofilia a Dutroux ha condotto, nel mese dottobre del 1996, alla manifestazione di massa conosciuta anche come marcia bianca, considerata come la marcia di protesta pi importante in Belgio dalla seconda guerra mondiale.[79] Il governo ed il sistema giudiziario sono stati obbligati a rispondere a questa crisi politica e legale: una commissione parlamentare cos come un certo numero dinchieste interne sono state incaricate dello studio delle fonti di malcontento pubblico e di suggerire riforme. La diagnosi sembra riassumersi con la formula mal connu, mal aim, che ha condotto a tentar di riconciliare la frattura percepita fra le corti ed il pubblico. Mentre un programma considerevole di riforme stato discusso, i risultati tangibili durante il periodo di studio sembrano essere limitati a politiche volte a migliorare la posizione delle vittime ed a fornire alle vittime ed agli imputati pi informazioni ed un miglior orientamento sulle corti e sul loro funzionamento.
Mentre
eventi critici come la marcia bianca possono spingere a risposte urgenti ed
insolite, il funzionamento normale dei sistemi giudiziari orientato da un
lato verso la responsabilit contabile e dallaltro verso forme morbide daccountability,[80]
quali misure in materia di trasparenza
che ammontano spesso a poco pi che lasciare aperta la porta dellaula
di giustizia. In mancanza di una partecipazione genuina o dinformazioni
affidabili dal pubblico si reputa che i vari meccanismi daccountability interna e losservazione passiva del pubblico
costituiscano misure adeguate per dare conto al pubblico delloperato della
magistratura. Tuttavia, come controlli istituzionali dellautorit del popolo e
dellaccountability verso il
pubblico, questi meccanismi legali e contabili dispongono di pochi mezzi per
registrare critiche o per assumere le misure necessarie a reagirvi. I processi
parlamentari offrono canali occasionali per esercitare un controllo attivo o
per permettere la direzione da parte del pubblico del sistema giudiziario.
Questi hanno livelli differenti daccesso ai giudici, alle corti ed alle
politiche dei ministeri o dei consigli giudiziari, come si vedr negli esempi
successivi.
Le
esperienze delle nove nazioni esaminate forniscono utili esempi della necessit
di ottenere informazioni sui punti di vista del pubblico inteso come una
collettivit reale e non semplicemente astratta, e di valutare quali
conseguenze queste informazioni possano avere. Contrariamente alle ben
consolidate tecniche di valutazione incluse nelle tradizioni legali e
manageriali, quelle che prevedono la partecipazione del pubblico sono
indeterminate sia nelle loro origini che nei loro risultati. Luso di sondaggi
dopinione nelle valutazioni del sistema giustizia giudiziario un comune
esempio di ricerca senza conseguenze. Le corti ed i ministeri della giustizia
sollecitano le opinioni dal pubblico ed inoltre usano sondaggi dopinione che
possono essere indipendenti dai ministeri. Molti dei rapporti nazionali hanno fatto riferimento ad indagini sul
grado di fiducia dei cittadini nel sistema della giustizia, come le regolari
indagini dopinione dellEurobarometro effettuati dallUnione Europea.[81]
Gli studi dopinione sono citati pi spesso dai paesi latini, ove la
valutazione pubblica pone le corti allestremit pi bassa della scala delle
istituzioni pubbliche. La Francia e lItalia collocano i loro sistemi
giudiziari in fondo o nei pressi del fondo della scala di soddisfazione
pubblica. La ricerca spagnola segnala che soltanto nei due paesi ora citati ed
in Portogallo la valutazione dei cittadini di livello inferiore rispetto alla
Spagna, in cui soltanto i politici ed i loro partiti stanno ad un livello
inferiore nella scala della soddisfazione del pubblico.[82]
Per quanto spiacevoli per i paesi che si collocano in fondo alla scala e, senza
dubbio, rassicuranti per quelli che si trovano allestremo opposto, queste
ampie indagini sullopinione pubblica danno scarse indicazioni su dove si
trovino i problemi, e tanto meno che cosa fare al riguardo.
Le
indagini condotte tra gli utenti della corte forniscono informazioni pi
dettagliate e potenzialmente pi utili. In Finlandia e indagini indicano che
gli utenti della corte sono meno soddisfatti delle corti rispetto ai cittadini
in generale, mentre linverso vero per la Spagna.[83]
Poich gli utenti della corte formano i loro pareri per esperienza piuttosto
che tramite limmagine pubblica o la rappresentazione fornita dai mezzi di comunicazione,
ci aspetteremmo anche che essi siano meglio informati. Studi ben strutturati
condotti tra gli utenti della corte indicano pi dettagliatamente dove
esattamente si trovino i problemi. Le indagini condotte in Francia, in
Danimarca, nel Portogallo, in Spagna ed in Finlandia fanno variamente
riferimento allaccesso alla giustizia (costo e complessit), ai ritardi, alla
correttezza e alla competenza dei giudici come questioni ritenute importanti o
preoccupanti dagli utenti.
Dinteresse
maggiore sono alcuni dei risultati in tema di correttezza e di competenza dei
giudici, in parte perch ci forniscono una certa comprensione di come gli
utenti valutino queste qualit. In Portogallo gli utenti si sono detti
preoccupati dal favoritismo,[84]
mentre gli utenti francesi si sono riferiti alla disuguaglianza nella
gestione della giustizia (inegalit
devant la justice).[85]
Queste osservazioni segnalano che il pubblico percepisce limparzialit dei
giudici in modo differente rispetto allindipendenza dallesecutivo cui i
giudici si riferiscono tradizionalmente. Ritorneremo pi dettagliatamente su
questo problema.
Gli
intervistati in Francia e in Portogallo hanno messo in discussione la
competenza dei giudici rispetto alla comprensibilit delle loro decisioni scritte.[86]
In Spagna vera preoccupazione che i giudici non capissero adeguatamente il
caso in decisione.[87]
In Danimarca, i dati ricavati da indagini dettagliate sono risultati utili
nella polemica che seguita alle critiche di un professore di diritto sullinadeguatezza
della motivazione delle sentenze delle corti dappello. La critica si
concentrava, ma non limitata, ad un caso particolare in cui nessun motivo era
stato addotto per ridurre una pena detentiva da cinque a quattro anni. Un
giornale finanziario ha riportato interviste con avvocati che si sono detti scioccati
dalle motivazioni mal redatte ed incomprensibili rese da una corte
particolarmente criticata nellarticolo del professore. Il presidente di quella
corte ha risposto citando i dati di unindagine che indicava come la
soddisfazione degli utenti per i servizi della corte fosse dell82%, mentre
fosse solo del 59% per le motivazioni delle decisioni.[88]
In questo caso i dati erano determinanti e disponibili riguardo a ciascuna
corte, in modo che diveniva possibile esaminare una concreta controversia. Il
risultato finale di quella vicenda stato che il consiglio giudiziario ha
preparato una nuova politica in tema di linguaggio [che] punta acomprensibili
fissare linee guida per la redazione delle motivazioni in modo da renderle pi
coincise e comprensibili.[89]
Altri
casi in cui uninformata opinione pubblica ha condotto al cambiamento della
prassi sono stati osservati nei Paesi Bassi ed ancora in Danimarca. Entrambi i
casi hanno coinvolto lallarme pubblico su possibili conflitti dinteresse fra
giudici che esercitano, tanto in qualit di secondo lavoro (Danimarca), quanto
perch selezionati fra gli avvocati che svolgevano attivamente la professione
come giudici sostitutivi part-time (Paesi Bassi). In Danimarca la
segnalazione pubblica di casi di doppia occupazione ha indicato che nel 2001 i
giudici stavano guadagnando
redditi supplementari medi da Euro 11,000 - 88.000 allanno (a seconda
della corte in questione), la maggior parte dei quali derivanti da attivit
darbitrato privato. Ci ha determinato nel pubblico la preoccupazione di
sapere se tali giudici mancassero di tempo sufficiente per il lavoro in corte
(circostanza che stata esclusa dai presidenti delle corti) ovvero se
sorgessero problemi dimparzialit.[90]
Limparzialit era al cuore dellallarme pubblico nei Paesi Bassi dove il
gruppo di pressione Court Watch ha studiato i possibili conflitti dinteresse,
ed in particolare i casi in cui un giudice sostitutivo pu conoscere di
controversie che coinvolgano un collega dello studio in cui lavora normalmente.
Court Watch ha obbligato le corti a dar pubblico conto delle funzioni
secondarie assunte dai loro giudici sul sito web della magistratura.[91]
Lambivalenza
degli atteggiamenti dei giudici nei confronti dellopinione pubblica, ben descritta dalla caratterizzazione
che opera il Garapon del pubblico sia come garanzia che come minaccia,[92]
illustrata dai conflitti fra le decisioni giudiziarie e lopinione pubblica.
Le polemiche, evidenziate nei mezzi di comunicazione, sullinadeguatezza delle
pene comminate sembrano essere un fenomeno quasi universale se non perenne. I
rapporti nazionali dalla Francia e dalla Danimarca mostrano eventi e reazioni simili. In Francia questo
dibattito si sviluppato a seguito di una riorganizzazione nel 2000 delle
responsabilit degli juges dinstruction
e degli juges des liberts et de la
dtention (i giudici che decidono sullapplicazione di misure alternative
alla detenzione) che ha comportato un profondo declino nei tassi dincarcerazione.
In conseguenza di tale riduzione, il pubblico ha evidenziato problemi di
sicurezza e, come ha osservato il rapporto nazionale, la giurisprudenza
cambiata: il numero delle ordinanze di custodia cautelare in carcere aumentato
significativamente, indipendente da qualsiasi cambiamento legislativo.[93]
In Danimarca, il dibattito sulle sentenze in materia di crimini violenti ha
assunto toni caldi, con alcuni giudici accusati da un membro del parlamento di
essere smidollati umanitari. Mentre i giudici ed il governo venivano messi
sotto pressione per aumentare il minimo editale delle pene previste dalla
legge, stato scoperto che la pena media comminata per crimini violenti era
aumentata da 87 giorni di carcere nel 1995 a 119 nel 2000. Questi dati mostrano
i cambiamenti seguiti alla riforma legislativa del 1994 che ha permesso pene
pi dure.[94]
E poco chiaro quanto di questo cambiamento sia attribuibile alla legislazione e
quanto alle risposte giudiziarie allopinione pubblica, comՏ avvenuto in
Francia. In questi casi levidente adeguamento dei giudici allopinione
pubblica suggerisce che pur denigrata come irrazionale e formalmente
trascurata come fonte di risoluzione giudiziaria, lopinione pubblica pu
funzionare in modi e ufficiosi e non riconosciuti.
Possiamo
tracciare alcune conclusioni da questo breve sommario del ruolo del pubblico
nel valutare e nel dirigere i sistemi giudiziari in esame. Il pubblico, nelle
sue varie forme di cittadini, elettori, contribuenti ed utenti dei servizi
della corte, ha un interesse legittimo alla qualit della giustizia. Fino a
questo punto abbiamo identificato poche iniziative che coniugano questo
interesse con meccanismi efficaci di valutazione e riforma. Lopinione pubblica
spesso sollecitata in forme che hanno poca rilevanza per le implicazioni di
politica giudiziaria e quindi poche conseguenze sulla riforma dei sistemi della
giustizia. Quando vi percezione di una crisi di legittimit o si sollevano
profonde critiche pubbliche al sistema giudiziario, le risposte sono
contraddittorie. Anche se spesso si cerca di informare meglio i cittadini sui
modi della giustizia, il nesso fra le informazioni ed i risultati rimane
inconsistente. I giudici vantano con orgoglio il proprio distacco dallopinione
pubblica mentre paiono poi aderirvi quasi surrettiziamente. Anche la
magistratura pu essere male informata sulla pubblica opinione quanto il
pubblico lo dei meccanismi della giustizia. Le informazioni disponibili alla
maggior parte dei sistemi giudiziari (ministeri, giudici e consigli giudiziari
egualmente) sono basate sulle segnalazioni di validit dubbia operate dai mezzi
di comunicazione in merito ai reati, alla giustizia e alle reazioni dellopinione
pubblica (attraverso editoriali o cronache giudiziarie) e su sondaggi
dopinione dimportanza ugualmente dubbia per le questioni chiave di politica
giudiziaria.
Le
varie forme dinput pubblico che abbiamo individuato suggeriscono, tuttavia,
alcuni temi comuni e possibili sviluppi. Quando il pubblico in grado di
esprimere opinioni circa aspetti sostanziali della giustizia, attraverso
sondaggi ben strutturati o gruppi di pressione ben informati, le sue percezioni
sono pi sofisticate dei meccanismi irrazionali o arcaici ed incontrollabili
temuti dai giudici come laltra faccia del controllo pubblico della giustizia.[95]
I reports relativi a Portogallo,
Francia e Danimarca, provano che la gente realmente desidera essere meglio
informata circa i procedimenti giurisdizionali attraverso decisioni giudiziarie
argomentate in modo pi comprensibile. Ci chiaramente importante per le
parti in causa, ma anche rilevante in via pi generale per la pronuncia delle
sentenze. In pi abbiamo visto che gli utenti dei sistemi della giustizia dei
Paesi Bassi, della Francia, del Portogallo e della Danimarca considerano limparzialit
dei giudici come importante e minacciata. Di particolare e forse sorprendente
interesse la natura di quellimparzialit e della fonte della sua
vulnerabilit. Contrariamente alla preoccupazione frequentemente espressa che lordinamento
giudiziario debba mantenere la sua indipendenza dai ministeri o dallinterferenza
dei governi, limparzialit considerata dagli utenti ha pi a che fare con luguaglianza
delle parti di fronte al giudice. Questa minacciata quando i giudici hanno
secondi lavori, che potrebbero significare lavorare con avvocati che possono
comparire innanzi a loro, o quando i pubblici ministeri sono percepiti come
appartenenti allo stesso ufficio del giudice. Questa una nozione semplice e
fondamentale dimparzialit che ci ricorda come la separazione dei poteri non
sia mai stata pi di una condizione necessaria ma non sufficiente per garantire
il pi basilare principio al giusto processo.
IV. Prospettive
La
discussione precedente su alcune delle attuali esperienze europee in materia di
valutazione della qualit dellattivit dei giudici nel quadro del sistema
giudiziario ha evidenziato un certo numero di difficolt. Per concludere
proviamo ad analizzare alcuni fattori sottesi nella pratica a tali problemi e
li poniamo in relazione ai possibili sviluppi futuri sulla base delle
considerazioni gi svolte sui principi su cui i sistemi giudiziari sono basati.
Un paio tra gli esempi pi promettenti desunti dalla ricerca ci permetteranno
di introdurre un elemento pratico nella discussione prima di concludere con
alcune proposte generali.
Il
caratteristico assetto di potere tra gli attori chiave coinvolti nellesercizio
del potere giudiziario esplicitamente incastonato nel principio della
separazione dei poteri. Secondo questa dottrina, i giudici devono rimanere
indipendenti dal potere esecutivo e -questione collegata- indifferenti alle
influenze popolari. In quanto principio di lunga tradizione ufficiale e perfino
costituzionale, il principio di separazione dei poteri informa molti degli
assetti istituzionali, cos come i modi di pensare, propri dei sistemi
giudiziari. Effettivamente, con la proliferazione dei consigli giudiziari come
riparo della magistratura dallesecutivo, tale dottrina sembra godere di un
periodo dinfluenza particolare. Mentre i poteri dovrebbero forse essere
separati con divisioni istituzionali interne, i meccanismi valutativi non
possono aver successo in presenza di tali divisioni. La ricerca ha individuato
molti casi dunilateralismo e dopposizione radicale basati precisamente su
queste divisioni di potere. Abbiamo sottolineato in molte occasioni i giochi a
somma zero che derivano.
La
valutazione di qualit ed altri mezzi per assicurare laccountability e la conformit agli standards normativi ed alle
buone pratiche sono ampiamente
auspicati e perfino ritenuti essenziali alla gestione pubblica e parimenti alla
giustizia. Sia che le pressioni vengano dalle pronunce avverse della CEDU, che
dai parlamenti che richiedono una pi formale e specifica responsabilit, sia
che infine provengano dai ministeri legati a problemi di cassa, diventa spesso
evidente che nuovi meccanismi valutativi devono essere posti in essere. Quando
questi sono venuti a mancare abbiamo notato comunemente uno o due fattori di
fondo: o unaderenza ritualistica ad alcune linee di pratica valutativa, o una
pi o meno cinica giustificazione alla luce dei fini. Nel primo caso i
meccanismi ed i processi prendono una vita loro propria, di modo che protocolli
sempre pi elaborati di raccolta di dati (o misure, o tecnologia dellinformazione)
vengono percepiti come la soluzione ai problemi che realmente si presentano
nella concezione stessa del processo. Perdendo di vista gli obiettivi del sistema
di valutazione, cos come quello
complessivo del sistema giudiziario, lattenzione si sposta sulle minuzie dei
dati e viene distolta dallo scopo per cui stata richiesta originariamente.
Se il
ritualismo confonde i mezzi con i fini, limitarsi alla ricerca di soluzioni
facili comporta lerrore opposto. Con volont, potere ed abilit sufficienti,
una soluzione tecnologica pu essere imposta per molti problemi differenti. L
italiana Legge Pinto ne un esempio: con una combinazione di dispositivi legali
interni e la promessa di risarcimento, i ricorsi alla CEDU sulla base delleccessiva
durata del processo sono stati ridotti senza
ridurre le cause del ritardo. Esempi meno spettacolari di soluzioni
tecniche a problemi giuridici, manageriali e politici sono stati rinvenuti nei
collegamenti automatici fra i dispositivi valutativi e la dotazione finanziaria
introdotti da alcuni ministeri della giustizia (Austria) e dai consigli
giudiziari (Spagna). Il sistema spagnolo di misura dei risultati come base per la
retribuzione dei magistrati illustra sia il ritualismo che il
tecnologismo: da un lato, il
sistema di misurazione si trasforma in un fine in se, perdendo di vista gli
scopi per cui esiste. Daltro canto, i risultati di quella misura sono
applicati matematicamente alle uscite finanziarie. Mettendo a fuoco lattenzione
dei giudici sui loro stipendi, del ministero sulle misure e dentrambi i gruppi
dinteresse comune sul nesso fra i due, pi vasti interessi o fini vengono
offuscati efficacemente. Spingendo i giudici a focalizzare lattenzione sui
propri stipendi, il ministero sulle misure dei risultati ed entrambi sul
rapporto tra gli uni e le altre, ogni pi ampio interesse o fine viene
efficacemente offuscato.
Alcune
possibili soluzioni a questi problemi possono essere illustrate da alcuni
esempi pratici tratti dalla ricerca. Prima di occuparsene opportuno
rivisitare brevemente la nostra precedente analisi dei principi sottesi ai
sistemi giudiziari per vedere quale guida possano offrire. Abbiamo visto che
sia lautorit che laccountability
sono mezzi per rappresentare interessi che non possono letteralmente essere
presenti in uno spazio fisico quali una corte o un ministero. I ministeri e le
corti rappresentano le fonti tradizionali dautorit dello stato e del diritto.
Le democrazie moderne inoltre basano lautorit legittima dello stato e dellordinamento
giudiziario sulla volont e sulla fiducia del popolo, che rappresentato come
astrazione, o, in casi limitati, rappresentato in concreto attraverso la giuria
o i giudici popolari. La rappresentazione del diritto, dello stato e del popolo sovrano autorizzano le
corti a giudicare le persone reali che sono convenute innanzi a loro e che in
conseguenza del giudizio possono perdere la propriet o la libert. Lautorit
dellintero sistema deve collocarsi al di sopra degli interessi delle parti,
compresi quelli delle vittime dei reati, ed al contempo basata sullastrazione
rappresentata, il popolo. Questo rapporto paradossale fra giustizia ed il
pubblico conduce a vari dispositivi per mantenere gli interessi popolari a
giusta distanza. Rappresentata continuamente soltanto come astrazione, la
volont del popolo pu essere formalmente dipinta nei sondaggi dopinione, o
informalmente (ed in modo non affidabile) essere dedotta dai mezzi di
comunicazione. Nel mantenere la distanza con i reali interessi del popolo, i
giudici ed i sistemi giudiziari possono perdere di vista gli interessi
legittimi della gente come utenti delle corti. Quando quegli interessi hanno potuto
essere efficacemente comunicati abbiamo sono state avanzate domande utile per
una giustizia tempestiva, per giudici competenti e comunicativi e per una pi
trasparente imparzialit. Abbiamo scoperto che i cittadini sono pi preoccupati
per le connessioni dei giudici con gli interessi delle parti al giudizio
(attraverso il loro reclutamento, come nei Paesi Bassi ed in Danimarca) che per
quelle con le pubbliche autorit.
Laccountability un controllo
retrospettivo sulla rappresentativit del sistema giudiziario. Ci non implica
che gli interessi a cui deve rispondere debbano essere in qualche modo
limitati. Le questioni sostanziali di tempestivit, di competenza,
comunicazione e imparzialit sono centrali tanto per il sistema daccountability quanto per il sistema
dautorit. Le corti devono rendere conto allesecutivo soltanto al fine di
rendere conto ai cittadini. E come vediamo da questa panoramica delle
preoccupazioni dei cittadini, le corti sono chiamate a rendere conto di molto
di pi che di una corretto uso dei fondi pubblici.
Questa
breve panoramica dei principi che sono alla base di una valutazione in
contesto dei giudici conferma i problemi che abbiamo identificato nella
pratica: la balcanizzazione degli
interessi allinterno dei sistemi della giustizia; il ritualismo della ricerca
di meccanismi valutativi fini a s stessi; e la ricerca di una soluzione
tecnologica facile che produca risultati certi o automatici. Questa sindrome
collettivamente caratterizzata da
un approccio determinato da interessi parziali e da uno iato fra i mezzi ed i
fini tale da perdere di vista gli obiettivi ed i principi di fondo del sistema
giudiziario. I meccanismi valutativi devono considerare un complesso
dinteressi e valori, non perdendo di vista le loro varie fonti: i giudici, il
personale ministeriale e dellufficio giudiziario, i cittadini, gli avvocati,
le vittime del crimine e gli altri utenti della corte. Fin tanto che molti di
questi interessi sono rappresentati come astrazioni, le opinioni e gli interessi
delle persone reali possono essere desunti soltanto dai mezzi di comunicazione
o come sottoprodotto della raccolta tecnica di dati. Il fatto che questi
interessi spesso entrino nel dibattito soltanto come rappresentazioni delle
soverchianti richieste daccountability
v. indipendenza impedisce un pi vasto dibattito. Se fosse possibile trovare
modi che consentono a cittadini, avvocati, politici, giudici e funzionari di
lavorare insieme per definire gli obiettivi e le priorit del sistema
giudiziario, questo potrebbe contribuire a riallacciare i fini della giustizia
con i mezzi di valutazione.
Se
questo suggerimento sembra utopistico, pu essere opportuno far riferimento ad
alcuni esempi pratici individuati dalla ricerca che, noi crediamo, possono indicare
la buona direzione da seguire. Dobbiamo esplorare il limite sino al quale i
vari attori istituzionali possono partecipare alla valutazione e alla
realizzazione di proposte che hanno una base pi vasta rispetto al loro proprio
ambiente istituzionale immediato. Riteniamo che il progresso sia da rinvenirsi
in quelle aree in cui le richieste del pubblico sono ascoltate e in cui i
giudici ed i managers lavorano insieme per rispondere a quelle richieste come
pure per capire i valori, gli interessi ed i reciproci modi di
rappresentazione.
Oltre
allesperienza finlandese nel management nazionale per risultati sopra
illustrata, vale la pena di attirare lattenzione su un progetto pilota locale.
Si tratta di un progetto avviato nel 1999 nel distretto della corte dappello
di Rovaniemi (che include nove tribunali distrettuali di primo grado) dove gli
obiettivi di qualit sono stati definiti da un Comitato di Sviluppo del
Progetto di Qualit i cui i membri sono giudici, avvocati in esercizio e
pubblici ministeri. Il comitato ha lavorato in base ad un processo che ha
previsto frequenti consultazioni fra i giudici stessi e fra i giudici ed i vari gruppi
dinteresse. Queste consultazioni hanno incluso un maggior dialogo fra i
giudici sulle pratiche della corte, la formazione di gruppi di lavoro,
congressi annuali sulla qualit e la preparazione di criteri di valutazione
della qualit.[96]
Uno dei risultati lo sviluppo di una nuova cultura della comunicazione fra
tutti gli attori addetti al processo giudiziario.
Gli
obiettivi riguardavano questioni giuridiche sostanziali e questioni
damministrazione giudiziaria e potevano essere valutati da misure dirette. Tali obiettivi includevano una
maggiore coerenza nel rendere le decisioni (inizialmente nei soli casi di
furto, guida sotto leffetto dalcool e aggressione, estesi durante il seguente
anno ai reati in materia di stupefacenti), sormontare gli impedimenti alla
preparazione dei casi civili (in consultazione con gli avvocati), le abilit di
leadership nellammissione delle prove, il miglioramento nella qualit delle
decisioni scritte e una maggiore partecipazione alladdestramento giudiziario
(fino al 100%) con un certo incremento dello studio post-laurea. Non soltanto
questo progetto si dimostrato un progetto locale di qualit innovativo, ma
stato valutato[97]
con risultati talmente positivi da raccomandarne lestensione allintero
territorio nazionale e da ricevere un premio europeo per la pratica innovativa
che contribuisce alla qualit della giustizia civile.[98]
Contrariamente
alle varie soluzioni, di cui si dato conto in questarticolo, ove la
magistratura, il ministero e, occasionalmente, il parlamento agiscono
unilateralmente e senza riguardo verso ogni altro interesse e valore, in
Danimarca si recentemente assistito a sviluppi dinamici ed esemplari. A
seguito della presentazione del disegno di legge istitutivo del consiglio giudiziario,
si tenuto un vasto dibattito fra il ministero, il parlamento ed il revisore
dei conti dello stato riguardo allo stanziamento di fondi e alla responsabilit
del consiglio. Lopposizione parlamentare ed il revisore dei conti (che
indipendente ma rende conto al parlamento) hanno considerato che lufficio del
revisore dei conti dovesse avere sulle corti e sul consiglio giudiziario gli
stessi poteri e responsabilit di cui dispone nei confronti dogni agenzia
pubblica. Una volta che questo potere stato concesso, un nuovo ostacolo
stato quello di stabilire quali sanzioni potrebbero essere imposte ad un consiglio
giudiziario indipendente in caso dirregolarit nella sua contabilit. Quando
infine il consiglio stato istituito nel 1999, si adottata la regola in base
alla quale il revisore dei conti pu criticare ed indicare al consiglio le misure da adottare previamente
concertate con il ministro, il quale a sua volta pu revocare lintero consiglio
se non si conforma a tali istruzioni.[99]
Questa struttura istituzionale stata abbastanza presto messa alla prova
quando, nel 2000, il revisore dei conti ed il ministero delle finanze hanno
criticato la produttivit di determinate corti distrettuali. In risposta a
queste preoccupazioni il consiglio giudiziario ha sviluppato obiettivi ed
introdotto e valutato un nuovo sistema di rendiconto da applicare alle corti
distrettuali che comprende misure di produttivit e obiettivi di rendimento,
regime che ha condotto ad un aumento di produttivit del 10%. Il meccanismo
adottato dal consiglio include lobbligo delle corti di presentare resoconti
qualitativi, che hanno permesso miglioramenti nella raccolta di dati. Ci ha
conseguenze per le decisioni
relative alla copertura dei posti vacanti, sui modelli per il
reclutamento del personale e per il flusso delle spese non-salariali. Il
revisore dei conti ora soddisfatto delle misure assunte dal consiglio.[100]
I punti chiave che emergono da questi esempi
ruotano attorno allo stabilire che cosa deve essere misurato, chi deve decidere
quali debbano essere quelle misure e come negoziare quali conseguenze
dovrebbero discendere dai risultati. Iniziative locali, come nel caso del
distretto finlandese di Rovaniemi, presentano il vantaggio che gli obiettivi
sono definiti dallo stesso personale che deve metterlo in atto. Mentre ci
assicura livelli ottimali dimpegno e di reattivit, non assicura necessariamente
laccountability del giudiziario. Allaltro
estremo, gli obiettivi sono definiti dal ministero (come nel caso discusso
sopra delle misure per valutare in Francia le prestazioni dei giudici) o dal parlamento
(sistema nazionale finlandese) e si chiede alle corti di raggiungerli per
mantenere il loro flusso di risorse. Fra questi due sistemi troviamo vari mezzi
di negoziazione degli obiettivi fra le corti ed i revisori dei conti, i
ministeri o i parlamenti. Dove questi obiettivi i riguardano esclusivamente la
responsabilit di gestione, come nel caso del revisore dei conti danese, sono
limitati a misure di produttivit a carattere quantitativo. Possono anche
essere usati come strumenti politici, il che ci riporta di nuovo alla domanda
di chi debba determinare gli obiettivi politici che le corti devono perseguire.
Le
forme tradizionali della responsabilit dei giudici e dei managers sono state
poste in discussione in molti dei casi di valutazione considerati dai progetti
di ricerca. Ci pu dipendere dallapplicazione di nuovi principi di gestione pubblica al funzionamento
delle corti. Inoltre viene stimolato dalladozione di riforme istituzionali
quale listituzione dei consigli giudiziari (come nei Paesi Bassi ed in
Danimarca). Questi approcci innovativi, in cui ci si aspetta che i giudici
rispondano a criteri di verifica manageriali, o i managers a test di verifica
pubblici (per suggerire due delle combinazioni possibili) sono pi interessanti
ma anche pi rischiosi di alcune delle procedure uni-dimensionali che abbiamo
discusso in precedenza. I modi pi riusciti di valutazione che questa ricerca
ha identificato sono quelli che coniugano i metodi o i reclami provenienti da differenti posizioni
istituzionali. Un elemento comune ai regimi di valutazione che hanno dato
risultati positivi stata la comunicazione fra gli attori in gioco ed il
rispetto per una vasta gamma di valori e gli interessi. La partecipazione degli
utenti della corte o del parlamento ha contribuito a sormontare limpasse fra
il potere giudiziario, che fa affidamento sullautorit e su di unindipendenza
intesa in senso stretto, e un ministero o un consiglio giudiziario che
affermano limportanza preminente dellaccountability
concepita in senso strettamente fiscale e manageriale stretto. Il ruolo del pubblico stato pi
efficace quando il pubblico stesso rappresentato da un gruppo di pressione
bene informato (per esempio Court Watch nei Paesi Bassi). Nei vari esempi
danesi cui abbiamo accennato, una partecipazione pubblica efficace ha incluso
gli avvocati e un accademico, i mezzi di comunicazione ed il parlamento. La
partecipazione pubblica il mezzo meno efficace quando le richieste sono vaghe
e vՏ poco o nessun seguito (come in Belgio). Il pubblico pu disinnescare i
soliti giochi a somma zero.
Analizzando la qualit di giustizia dai
differenti punti di vista degli interessi istituzionali e pubblici, chiaro
che le corti non possono essere valutate secondo una singola dimensione. I
criteri da applicare devono riconoscere i diversi approcci alla rappresentanza
dinteressi che abbiamo trovato sottesi sia allautorit che alla nozione daccountability e devono essere negoziati
fra questi interessi diversi e potenzialmente confliggenti. Mentre ciascuno dei
criteri o degli interessi ha legittimi, ed in molti casi consolidati, mezzi per
valutare il funzionamento della giustizia dal proprio punto di vista specifico,
abbiamo scoperto che gli esempi pi promettenti sono quelli in cui i portatori
dei vari interessi li rappresentano senza intermediazione e rispettano gli
interessi concorrenti rappresentati da altri. In tal modo tutti gli attori
negoziano quali criteri di valutazione adottare e gli usi a cui sono destinati
e ciascuno partecipa a realizzare risultati positivi.
* Legal Intersections Research Centre, Faculty of Law, University of Wollongong, NSW, Australia.
** Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari (CNR) Bologna, Italy. Questo articolo il risultato di un lavoro congiunto dei due autori. Le singole sezioni devono essere attribuite in questo modo: Richard Mohr I, III A, e III C; Francesco Contini I, III B, and IV
[1] Gli unici paesi nei quali,
considerando il tempo in cui stato condotto il presente studio, mancano i
consigli giudiziari sono Austria e Finlandia. In Belgio il consiglio
giudiziario stato istituito durante lo svolgimento della ricerca. Nonostante
la differente denominazione che ricevono nei vari stati, i consigli giudiziari
sono organi indipendenti del potere giudiziario. In questo studio si utilizza
lespressione generica consiglio giudiziario per indicare quelle istituzioni
diverse dal ministero della giustizia che sono responsabili del potere
giudiziario. Cf T. RENOUX, Les Conseils suprieurs de la magistrature en Europe, Parigi,
Documentation Franaise, 1999.
[2] J.L. WALTMAN e H.M. HOLLAND, The Political Role of Law Courts in Modern
Democracies, Londra, McMillan,1988.
[3] Le origini delle pubblica
amministrazione affondano nella necessit di provvedere a meccanismi di
controllo e responsabilit, soprattutto volti a determinare se il denaro
pubblico destinato al sistema giudiziario sia stato speso nel rispetto delle
procedure legali stabilite.
[4] G. STURGESS e P. CHUBB, Judging the World: Law and Politics in the Worlds
Leading Courts, Richmond, Butterworths, 1988, p. 184.
[5] C. DEFFIGIER et al., Qualit et Justice en France, in M. FABRI, P. LANGBROEK e H. PAULIAT,
The Administration of Justice in Europe:
Towards the Development of Quality Standards, Bologna, Lo Scarabeo, 2003, p. 236; M.-L. CAVROIS, H. DALLE
e J.-P. JEAN, La qualit de la
justice, Parigi, Documentation Franaise, 2002, p. 197.
[6] EFQM Excellence Model, http://www.efqm.org/Default.aspx?tabid=35
[accessed 27 Sept. 2005].
G.Y. NG, Nederland, in M.
FABRI et al., Ladministration
de la justice en Europe et lՎvaluation de sa qualit, Parigi,
Montchrestien, 2005, pp. 305 e 328.
[7] I progetti di ricerca sono: the
administration of justice in Europe and the evaluation of its quality,
finanziato nel quadro del programma AGIS dellUnione Europea; case assignment
to courts and within courts finanziato dal ministero di giustizia olandese; e internal
case allocation in courts finanziato dal consiglio giudiziario olandese. La
preparazione di questo saggio stata supportata da un quarto progetto di
ricerca the quality of justice in Europe: policies, results and institutional
settings, finanziata dal ministero Italiano per la ricerca scientifica e dalla
borsa di studio Strategic Links dellUniversit di Wollongong, Australia.
[8] LIstituto di ricerca sui
sistemi giudiziari del CNR italiano (IRSIG-CNR), Bologna e lIstituto di
diritto amministrativo e costituzionale dellUniversit di Utrecht. I
project-leaders del progetto the administration of Justice in Europe and the
evaluation of its quality appartenevano al mission droit et justice del ministero
di giustizia francese insieme alle due altre istituzioni gi menzionate.
[9] I ricercatori non
rappresentavano formalmente il proprio paese o il loro sistema giudiziario.
Tuttavia indicheremo, per convenienza di esposizione, i vari rapporti
attraverso il riferimento a ciascun paese.
[10] M. FABRI et al., Ladministration de la justice en Europe et
lՎvaluation de sa qualit, supra nota
6; M. FABRI, P.M. LANGBROEK e H. PAULIAT, The Administration of Justice in Europe: Towards the Development of
Quality Standards, supra nota 5.
[11] A. HIRSCHMAN, Exit, Voice and
the State, World Politics, 1978, No
31, pp. 90-107.
[12] A. SANDERS, Core Values, the
Magistracy, and the Auld Report, Journal
of Law and Society, 2002, No 29, pp. 324-341.
[13] H.F. PITKIN, The Concept of Representation, Berkeley,
University of California Press, 1972, pp. 8-9.
[14] Ibid., p. 55.
[15] Ibid., p. 57.
[16] Latour osserva che, fra tutte le
discipline il diritto quella che ha meno sofferto delle rovinose influenze
del modernismo; se spesso ci prendiamo gioco dei giuristi perch non sono mai
stati realmente moderni (p. 267).
[17] Ma i giudici
[...] sono solo la bocca che pronuncia le parole della legge [ne sont que la bouche qui prononce les paroles
de la loi]; MONTESQUIEU, De lesprit des lois, 1748,
http://classiques.uqac.ca/classiques/montesquieu/de_esprit_des_lois/partie_2/de_esprit_des_lois_2.html;
MONTESQUIEU, The Spirit of the Laws, transl., [A.M. COHLER et al., Cambridge, Cambridge
University Press, 1989], p. 163.
[18] E.E.A. BREEN, Mesurer la justice? Elaboration dindicateurs de la
qualit de la justice dans une perspective comparative, Paris, Ecole Normale
Suprieure, Institut des Hautes Etudes sur la Justice, 2001, http://www.gip-recherche-justice.fr/recherches/rapports-recherche.htm [visitato il
12 ottobre 2005].
[19] J.L. WALTMAN e H.M. HOLLAND, The Political Role of Law Courts in Modern
Democracies, supra nota 2, p. 1.
[20]
Italia, art. 101
1;
Portogallo, art. 202 1.
[21] Spagna, art. 117 1.
[22] H.F. PITKIN, The Concept of Representation, supra notaError! Bookmark not defined., p. 55.
[23] J. Mc GARVIE, citato in R.D. NICHOLSON, Judicial
Independence and the Conduct of Media Relations by Court, Journal of Judicial Administration, 1993, No 2, pp. 207-221.
[24] G. AGAMBEN, Means Without End: Notes on Politics,
Minneapolis, University of Minnesota Press, 2000, pp. 30-31.
[25] Pitkin pone in risalto il
contrasto tra la teoria della legittimazione e la teoria dellaccountability, vedendo la seconda come lopposto
della prima; i.e., il rappresentante
vincolato, mentre il rappresentato libero [sopra nota 15].
[26] GARAPON, Il rituale giudiziario, in A. GIASANTI
e G.MAGGIONI, I diritti nascosti: Approccio
antropologico e prospettiva sociologica, Milano, Cortina, 1995, pp. 289-305.
[27] Abbiamo seguito lanalisi di
Agamben per la costruzione dellargomentazione appena svolta, distinguendo tra
il popolo sovrano ed il popolo portatore di interessi nelluso della
lettera maiuscola. Nel proseguo dellarticolo ci atterremo alluso normale
delle lettere minuscole, distinguendo tra i diversi ruoli del popolo attraverso
il contesto ovvero una spiegazione ad hoc.
[28] J. DOUGLAS e R. HARTLEY, The Politics of Court
Budgeting in the States: Is Judicial Independence Threatened by the Budgetary
Process?, Public Administration Review,
2003, No 63, pp. 441-453.; American Bar Association, An Independent Judiciary: Report of the ABA
Commission on Separation of Powers and Judicial Independence, 1997,
http://www.abanet.org/govaffairs/judiciary/report.html [visitato il 17 maggio 2006].
[29] G. STURGESS e P. CHUBB, Judging the World: Law and Politics in the Worlds Leading Courts, supra nota 4, p. 4.
[30] NCSC, Trial Court Performance Standard
and Measurement System, 2001,
http://www.ncsconline.org/D_Research/tcps/index.html
[accessed on 6 June 2006]; NCSC, Court Tools, 2006,
http://www.ncsconline.org/D_Research/CourTools/tcmp_courttools.htm [accessed on
30 May 2006].
[31] A. LE SUEUR, Developing Mechanisms for Judicial
Accountability in the UK', Legal Studies,
2004, No 24.
[32] H.A. SIMON, D.W. SMITHBURG e V.A. THOMSON, Public
Administration, New York, Knopf, 1961, p. 513.
[33] Ibid., p. 513.
[34] Con questa locuzione indichiamo
quei soggetti che hanno un legittimo interesse ed aspettative nei confronti
dellorganizzazione e delle sue azioni.
[35] Il diritto protegge ogni
traccia di disimpegno riconducendo senza sosta, attraverso le perigliose vie
della firma, dellarchivio, dell testo, del fascicolo, le dichiarazioni a
coloro che le hanno rese [les noncs
leurs nonciateurs]; B.
LATOUR, La fabrique du droit: Une ethnographie du Conseil
dEtat, supra nota 16,
p. 297.
[36] A. LE SUEUR, Developing Mechanisms for Judicial
Accountability in the UK, Legal Studies,
supra nota 31, pp.
80-81.
[37] Tratteremo in modo pi
dettagliato i principi sottesi alla pubblicit ed alla trasparenza quando
affronteremo i meccanismi pubblici di responsabilit e valutazione.
[38] C. DEFFIGIER et al., France, in M. FABRI, Ladministration de la justice en Europe et lՎvaluation de sa qualit,
Parigi, Montchrestien, 2005, p. 268; C. DEFIGGER et al., supra nota 5, pp. 152-153.
[39] Cf la discussione, nei paragrafi a seguire, sui questionari
somministrati agli utenti del sistema giudiziario.
[40] Ng, supra note
9, pp. 310-311.
[41] G.E.KODEK e M. STELZER, Quality and
Justice in Austria, in M. FABRI, P.M. LANGBROEK
e H. PAULIAT, The Administration of Justice in Europe:
Towards the Development of Quality Standards, Bologna, Lo Scarabeo, 2003, pp. 14-15.
[42] Si potrebbe dire di pi sulla
trasparenza di questi processi e sullimportanza di sottoporli a procedimenti
valutativi, ma ci richiede indagini pi specifiche di quelle i cui risultati
stiamo riportando.
[43] A. AARNIO et al., Quality and Justice in Finland, in M. FABRI, P. LANGBROEK e H. PAULIAT, The Administration of Justice in Europe:
Towards the Development of Quality Standards, Bologna, Lo Scarabeo, 2003, p. 209.
[44] C. DEFFIGIER, supra nota 38, pp. 267-268.
[45] Analisi svolta dagli autori di
casi discussi dinanzi alla CEDU sulla base dellart. 6 1 della Convenzione europea dei
diritti delluomo.
[46] F. BUONOMO, Nuove regole per ladempimento
delle sentenze CEDU, Diritto e giustizia,
2005.
[47] L. No 89/2001.
[48] D.CARNEVALI, La violazione della ragionevole
durata del processo: Alcuni dati sullapplicazione della Legge Pinto, in C.GUARNIERI e F. ZANNOTTI, Giusto Processo?, Padova, CEDAM, 2006.
[49] Cf la precedente discussione sulla limitata efficacia dellazione
disciplinare nellordinamento giudiziario; vedere anche: G. DI FEDERICO, Recruitment,
Professional Evaluation and Career of Judges and Prosecutors in Europe,
Bologna, Lo Scarabeo, 2005.
[50] P. LANGBROEK, Changing the Judiciary and Judicial
Administration: The Netherlands and Guatemala, in Empowerment, Security and Opportunity through Law and Justice, San
Pietroburgo, World Bank, 2001.
[51] Non invece il caso dei
consigli giudiziari dei paesi latini (Italia, Francia, Spagna e Portogallo) che
sono solamente incaricati della selezione, reclutamento, promozioni, formazione
e del controllo disciplinare dei giudici.
[52] H. WOLLMANN, Evaluation in Public Sector Reforms: Concept
and Practices in International Perspective, Cheltenham, Elgar, 2003.
[53] La Finlandia non possiede un
consiglio giudiziario n unistituzione corrispondente.
[54] P. UUSIKYL e P. VIRTANEN, Public Sector Performance Contracting in Finland, Parigi, OECD,
1999.
[55] A. AARNIO et al., Finland, in M. FABRI et al., Ladministration
de la justice en Europe et lՎvaluation de sa qualit, Parigi,
Montchrestien, 2005, pp. 231-232.
[56] Aarnio, supra nota 43,
pp. 176.
[57] Ibid., pp. 177.
[58] M. FABRI et al., Quality and
Justice in Italy, in M. FABRI, P.
LANGBROEK e H. PAULIAT, The
Administration of Justice in Europe: Toward the Development of Quality
Standards, Bologna, 2003, p. 278.
[59] G.Y. NG, Quality of Judicial Organisation and Checks
and Balances, Utrecht, Intersentia, 2007, p. 110.
[60] F. PIANTELLI, La programmazione strategica e gli strumenti di gestione: Esperienze a confronto, 2005, http://www.giustizia.it/newsonline/data/multimedia/685.pdf [visitato il 30 maggio 2006], p. 2.
[61] J.MEYER e B. ROWAN, Institutionalised Organisations: Formal Structures as Myth
and Ceremony, American Journal of
Sociology, 1977, pp. 340-363.
[62] G.E. KODEK e M. STELZER, Quality and Justice in Austria, in M.FABRI, P.M.LANGBROEK e H. PAULIAT,
The Administration of Justice in Europe:
Towards the Development of Quality Standards, Bologna, Lo Scarabeo, 2003, p. 15; P. BAUER, A Show Case for the Future:
e-Justice in Austria, in M.FABRI e F.
CONTINI, Justice and Technology in
Europe: How ICT is Changing Judicial Business, L'Aja, Kluwer, 2001.
[63] H.S. MUOZ, Qualit et justice en Espagne, in M.FABRI et
al., The
Administration of Justice in Europe: Towards the Development of Quality
Standards, Bologna, Lo Scarabeo, 2003, p. 157.
[64] P. SIGNIFREDI, Misurare la produttivit dei giudici:
Il caso Spagnolo, Bologna, IRSIG-CNR, 2006.
[65] Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ).
[66] P. SIGNIFREDI, Misurare la produttivit dei giudici:
Il caso Spagnolo, supra
nota 64, p. 8.
[67] Ibid., p. 9.
[68] Tribunal Supremo,
Sala de lo contencioso-administrativo, pleno, sentencia, Votacin, 21 Feb. 2006.
[69] C. DEFFIGIER, supra nota
38, p. 269; G.Y. NG, Quality of Judicial Organisation and Checks
and Balances, Utrecht, Intersentia, 2007, p. 235.
[70] J.-P. JEAN e H. PAULIAT, An Evaluation of the Quality of Justice in Europe and
its Developments in France, Utrecht Law
Review, 2006, No 2, pp. 44-60.
[71] J.-P.
JEAN e D. MARSHALL, Francia: Un controverso
progetto per migliorare il servizio giustizia, Questione Giustizai, 2005,
pp. 591-610, at pp. 594-595.
[72] NG, supra nota 6, pp.
310-311.
[73] Ibid., p. 308.
[74] Lesperienza degli Stati Uniti
mostra quanto rapidamente questi mezzi di valutazione possano diventare cos
complessi e onerosi da divenire qua inservibili, conducendo cos ad appelli per
il ritorno a pi semplici sistemi di valutazione; B.
OSTROM, Court
Tools: A Court Performance Framework, Williamsburg, National Centre for State
Courts, 2006.
[75] A. GARAPON, Il rituale giudiziario, supra nota 26, pp. 289-305, at p. 302. Le Sueur definisce I giudici
che invocano queste forme daccountability
come riconcettualisti perch riconsiderano i valori ed i principi giuridici
tradizionali alla luce delle nuove esigenze daccountability; LE SUEUR,
supra nota 31, p. 76.
[76] Donnez-moi le juge que voudrez, partial, corrompu, mon ennemi mme, si vous
voulez: peu mimporte pourvu quil ne puisse rien faire quՈ la face du public; citato in R.W. MILLAR, The Formative Principles of Civil
Procedure, Illinois Law Review,
1923-1924, pp. 1-36, 94-117 and 150-168.
[77] F.K. ZEMANS, Public Access: Ultimate
Guardian of Fairness in Our Justice System, Judicature, 1996, pp. 173-175.
[78] Il ruolo dei giudici non togati
e dei giurati varia considerevolmente tra i paesi analizzati. In via generale
le giurie sono nate principalmente per affiancare giudici professionali nella
trattazione dei casi pi gravi. Ma la partecipazione di giudici non togati alle
decisioni giudiziarie include anche al nomina nei tribunali del lavoro e
commerciali di persone che hanno un certo grado di conoscenza della materia che
deve essere decisa, come avviene in Francia ed in Austra e, nel caso della
corte distrettuale, in Finlandia. Infine giudici semi-professionali, con
qualche qualificazione giuridica od esperienza professionale, decidono casi di
minor rilevanza in paesi quali lItalia e la Spagna (giudici di pace). In
Portogallo ed in Olanda non vi sono giudici non togati.
[79] R. DEPRE e J.
PLESSER, Belgique, in M. FABRI et al., Ladministration de la
justice en Europe et lՎvaluation de sa qualit, Paris, Montchrestien, 2005;
R. DEPRE e J. PLESSER, Belgium, 2005, p. 138.
[80] W. VOERMANS, Judicial Transparency Furthering Public
Accountability for New Judiciaries, Utrecht
Law Review, 2007, p. 3.
[82] H.S. MUNOZ, Qualit et justice en Espagne,
in H. PAULIAT, The Administration of Justice in Europe: Towards the Development of
Quality Standards, supra nota 63, p. 158.
[83] Ibid., p. 162; AARNIO, supra nota 43, p. 208.
[84] B. SOUSA-SANTOS, C. GOMES e J. PEDROSO, Portugal, in M.FABRI
et al, Ladministration de la justice en Europe et lՎvaluation de sa qualit,
Parigi, Montchrestien, 2005, p. 335.
[85] DEFFIGIER, supra nota 38,
p. 266.
[86] Ibid., p. 266; SOUSA-SANTOS, supra nota 84, p. 335.
[87] MUOZ, supra nota 63, p.
162.
[88] Il presidente ha inoltre
invitato gli avvocati insoddisfatti a presentare reclamo formale alla corte. I
reclami, ed i meccanismi per esaminarli, costituiscono un altro mezzo per
valutare il sistema giudiziario, a cavallo tra le misure giuridiche (incluso
quelle disciplinari) e quelle amministrative. Sono anche un mezzo per ottenere
informazioni dirette dal pubblico e dagli avvocati che usano le corti.
[89] J. WITTRUP e P. SRENSEN, Quality and Justice in Denmark, in M.FABRI, P. LANGBROEK e H. PAULIAT, The Administration of Justice in Europe: Towards the Development of
Quality Standards, Bologna, Lo Scarabeo, 2003, p. 144.
[90] Ibid., pp. 131-132. Un
aspetto ironico della controversia riguarda le dichiarazioni del direttore del consiglio
giudiziario che nel 2000 aveva osservato durante seminari regionali rivolti a
giudici e personale amministrativo che una delle ragioni per cui le corti
dovessero incrementare la propria performance nasceva proprio dalla
competizione con i fornitori
privati di servizi di risoluzione delle controversie (p. 140). E proprio per
questi concorrenti privati che i giudici lavorano nel proprio tempo libero.
[91] NG, supra nota 6, p. 313.
[92] A. GARAPON, supra nota
25, pp. 289-305, at p. 302.
[93] C. DEFFIGIER, supra nota
38, p. 274.
[94] J. WITTRUP, supra nota
76, p. 144-145.
[95] A. GARAPON, supra nota
26, pp. 301-302.
[96] Quality Project
in the Courts in the Jurisdiction of the Court of Appeal of Rovaniemi, Finland,
2005, http://www.oikeus.fi/uploads/wz1uke8tvs.pdf [visitato il 6 marzo 2006].
[97] Ci costituisce
una rilevante eccezione al dato generale riportato dal progetto sul
notevolmente basso tasso di valutazione delle riforme specifiche dei meccanismi
di valutazione della qualit; A.SAVELA, Evaluation of
the Quality of Adjudication in Courts of Law Principles and Proposed Quality
Benchmarks: Quality Project of the Courts in the Jurisdiction of the Court of
Appeal of Rovaniemi, Oulu, Painotalo Suomenmaa, 2006.
[98] AARNIO, supra nota 39, pp. 181-182, http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Legal_co-operation/Operation_
of_justice/Efficiency_of_justice/Finalists%20E.asp#TopOfPage [visitato nel marzo 2006].
[99] J. WITTRUP, supra nota
76, p. 125.
[100] Ibid., pp.
128-129.