Metodi di Soluzione di
Conflitti fra Giurisdizioni Internazionali : Il Contributo della Sentenza della
CIG sul Caso del Genocidio (Bosnia Erzegovina c. Serbia e Montenegro)
Enzo
Cannizzaro*
I. Introduzione
Nella sentenza del 26 febbraio 2007 nel caso concernente l’applicazione della Convenzione sulla
prevenzione e sulla repressione del crimine di genocidio (Bosnia Erzegovina c. Serbia e Montenegro)
la Corte Internazionale di Giustizia (CIG) ha fatto frequenti riferimenti alla
giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per la ex-Iugoslavia,
distribuendoli lungo tutto il percorso argomentativo della decisione.
In una serie di casi la Corte ha fatto riferimento all’interpretazione di nozioni generali della Convenzione sul genocidio adottata dal Tribunale. Questo è stato fatto principalmente nella parte IV della sentenza, che riguarda l’individuazione del diritto applicabile alla controversia. Rilevanti esempi ne sono i passaggi in cui il richiamo alla giurisprudenza del Tribunale è stato fatto al fine di determinare se la nozione di genocidio includa la pulizia etnica (par. 190); se una definizione negativa di gruppo rientri nelle previsioni della Convenzione (par. 194); nonché il carattere sostanziale della parte del gruppo oggetto di genocidio (par. 198). Una lettura di questi passaggi suggerisce l’idea che i richiami alla giurisprudenza siano effettuati con l’obiettivo di accrescere la capacità persuasiva dell’interpretazione che la stessa Corte era pronta ad accogliere.
Più numerosi sono i richiami all’accertamento dei fatti da parte del Tribunale come autorevole fonte di prova. Sebbene la Corte si sia astenuta prudentemente dall’attribuirvi valore vincolante, essa sembra nondimeno considerare che l’accertamento di fatto operato dal Tribunale nell’esercizio delle sue funzioni di corte penale rende superflua l’adozione di ulteriori mezzi di prova.
Infine, la Corte ha richiamato in larga misura la giurisprudenza del Tribunale in riferimento all’accertamento della liceità di condotte poste in essere da soggetti privati rispetto ad obblighi che la Convezione sul Genocidio pone sia a carico di individui che di Stati. Esempi del genere abbondano nella parte VI, nella quale la Corte ha valutato se determinate condotte individuali costituissero genocidio ai sensi la Convenzione. Solo per menzionare alcuni esempi, a partire dal paragrafo 281 la Corte ha dato ampio spazio alla giurisprudenza del Tribunale in ordine alla determinazione del livello di certezza necessario per accertare l’esistenza del dolo specifico necessario; a partire dal paragrafo 300 la Corte ha fatto altrettanto in ordine alla individuazione delle condotte materiali che, unita all’elemento psicologico, costituisce un atto di genocidio.
Nelle situazioni
brevemente citate, la CIG si è astenuta prudentemente dal fare qualsiasi
commento che avrebbe potuto essere letto nel senso di un effetto vincolante
degli accertamenti del Tribunale in giudizi innanzi alla Corte. Conviene
notare, comunque, come in tutti i casi tranne uno, il punto di vista delle due
corti sia risultato perfettamente
coincidente. La sola eccezione – ma degna di nota – è il
riferimento al criterio usato dal Tribunale al fine di determinare
l’attribuzione agli Stati di comportamenti posti in essere da individui. A partire
dal paragrafo 396 la Corte ha quindi valutato in maniera assai attenta i
criteri in base ai quali attribuire alla Repubblica federale di Iugoslavia
comportamenti posti in essere da individui non aventi la qualità di
organi statali e qualificabili come atti di genocidio. Per giungere alla
decisione la Corte si è discostata espressamente dal criterio adottato
dall’organo di appello nel Caso Tadic,[1]
universalmente conosciuto come criterio
del “controllo generale”, per fare invece affidamento sul classico
criterio contenuto nell’articolo 8 dell’articolato della Commissione di Diritto
Internazionale sulla responsabilità degli Stati, comunemente conosciuto
come il criterio del “controllo effettivo”. La Corte ha peraltro avvertito
l’opportunità di esprimere i motivi che l’hanno indotta a non
conformarsi alla giurisprudenza del Tribunale e si è quindi lungamente
soffermata sulla differenza fra i due criteri e sulla loro capacità di
rispondere ad esigenze specifiche del sistema giuridico della responsabilità
degli Stati.
Esprimendosi poi in
termini generali, la Corte ha quindi concluso, al paragrafo 403 nei termini
seguenti:
“The Court
has given careful consideration to the Appeals Chamber’s reasoning in support
of the foregoing conclusion, but finds itself unable to subscribe to the
Chamber’s view. First, the Court
observes that the ICTY was not called upon in the Tadic Case, nor is it
in general called upon, to rule on questions of State responsibility, since its
jurisdiction is criminal and extends over persons only. Thus, in that Judgment the Tribunal addressed
an issue which was not indispensable for the exercise of its jurisdiction. The
Court attaches the utmost importance to the factual and legal findings made by
the ICTY in ruling on the criminal liability of the accused before it and, in
the present case, the Court takes fullest account of the ICTY’s trial and
appellate judgments dealing with the events underlying the dispute. The situation is not the same for positions
adopted by the ICTY on issues of general international law which do not lie
within the specific purview of its jurisdiction and, moreover, the resolution
of which is not always necessary for deciding the criminal cases before it”.[2]
Questo passaggio,
breve ma significativo, ci fornisce una duplice serie di elementi.
Innanzitutto, esso ci dice che, nel decidere una controversia fra Stati, la
Corte internazionale di giustizia intende riconosce un certo effetto -sebbene
non ne è del tutto chiaro il contenuto- alle statuizioni del Tribunale
circa questioni che rientrano nella giurisdizione di detto Tribunale e che
potrebbero essere rilevanti per la soluzione della controversia innanzi ad
essa. In secondo luogo esso ci dice che la Corte non intende riconoscere alcun
effetto alle statuizioni del Tribunale su questioni che esorbitano dalla sua
giurisdizione. Questo passaggio sembra quindi indicare che statuizioni del Tribunale
in procedimenti innanzi alla Corte non sono destinate ad avere sempre il
medesimo effetto. L’autorità di esse, più precisamente, potrebbe
dipendere dal fatto che, pronunciandosi su una certa questione, il Tribunale
sia rimasto nell’ambito della sua giurisdizione. In tale prospettiva, peraltro,
la Corte di giustizia dovrebbe possedere la competenza a determinare l’ambito
della giurisdizione del Tribunale nonché ad accertare che esso, nell’adottare
determinate statuizioni, vi si sia attenuto.
L’interesse
dell’argomentazione utilizzata dalla Corte appare quindi evidente. In
situazioni in cui i due organi giudiziari sono chiamati a qualificare
giuridicamente la medesima condotta secondo regole formalmente differenti,
sebbene di identico contenuto, concernendo rispettivamente la
responsabilità degli individui e la responsabilità degli Stati,
un’analisi dell’ambito delle loro rispettive giurisdizioni potrebbe servire ad
evitare un conflitto di giurisdizioni. Considerate nel loro complesso, questa
considerazione può essere utilmente sviluppata al fine di individuare un
metodo per la prevenzione di conflitti nascenti dalla esistenza di più organi
giudiziari la cui giurisdizione possa venire a collisione.[3]
Invece di guardare all’effetto procedurale riconnesso all’esistenza di
decisioni giudiziarie, si potrebbe piuttosto guardare all’effetto normativo
prodotto da atti giudiziari, nonché dagli atti che hanno attribuito
giurisdizione ai relativi organi. Attraverso il riconoscimento di effetti
prodotti da decisioni adottate da organi “competenti”, e, di converso,
attraverso il mancato riconoscimento di effetti a favore di decisioni adottate
da organi ”incompetenti”, tale approccio, invece di individuare un metodo per
la soluzione dei conflitti, ne preverrebbe piuttosto il sorgere. Si tratta
quindi di un metodo di prevenzione dei conflitti che, se sembra prendere forma
per la prima volta nell’ambito della sentenza in esame, sembra peraltro
suscettibile di una più ampia applicazione. Se peraltro un esame tecnico
dei vari profili riconnessi al suo funzionamento appare opportuno, questa
strada appare irta di difficoltà sia tecniche che teoriche. Il presente
contributo non intende procedere ad una analisi di carattere generale. Il suo
scopo, di gran lunga meno ambizioso, è solo quello di esprimere qualche
riflessione di carattere generale su questa metodologia, ed evidenziarne taluni
limiti e taluni vantaggi che una sua adozione potrebbe comportare. Si cercherà inoltre di applicare, sia
pure per grandi linee, questa metodologia a talune categorie di conflitti, al
fine di trarne indicazioni circa la sua portata e le sue implicazione tecniche.
Conviene peraltro sottolineare che le sparse riflessioni raccolte nel presente
studio non intendono offrire un quadro organico di riferimento per lo studio
dei conflitti di giurisdizioni: un argomento complesso e ricco di implicazioni
che difficilmente potrà essere inquadrato in maniera sistematica
nell’ambito di un modello metodologico unitario.
II. Il confronto fra Corte e Tribunale: Vi era un
conflitto di giurisdizioni?
Orientamenti
interpretativi diversi nella giurisprudenza dei due organi – fra quelli dotati
di maggiore autorevolezza nell’ambito dell’ordinamento internazionale – sono
stati a volte considerati in dottrina come esempi di conflitti che possono dar
luogo ad un fenomeno di frammentazione del diritto internazionale.[4]
Differenze di contenuto nelle scelte interpretative di tribunali diversi,
peraltro, non necessariamente possono essere qualificate come conflitti in
senso tecnico. Un passaggio preliminare della nostra analisi dovrà
quindi consistere nel vedere se le diverse conclusioni adottate rispettivamente
dalla Corte e dal Tribunale possano essere considerate come un conflitto in
senso proprio, tale da esigere, per la sua soluzione, l’applicazione di un
metodo di soluzione dei conflitti.
Conviene
innanzitutto ricordare come l’esistenza di differenze interpretative
nell’ambito di diversi procedimenti giudiziari non dia generalmente origine ad
alcun conflitto.[5] Se
è certo preferibile, da un punto di vista sistematico, che diversi
organi giudiziari adottino indirizzi interpretativi uniformi, la dottrina e la
prassi giudiziaria hanno messo in luce i caratteri distintivi che distinguono
un conflitto fra decisioni giudiziarie e la mera esistenza di interpretazioni
divergenti. La distinzione è ben conosciuta in dottrina e nella pratica
giudiziaria e non è necessario soffermarvisi ulteriormente.
Certamente
più problematiche, da un punto di vista giuridico, appaiono le
situazioni appartenenti alla seconda e alla terza categorie di situazioni
menzionate nel paragrafo precedente. Un accertamento dei fatti parallelo,
compiuto dalla Corte e dal Tribunale in piena autonomia potrebbe portare a
ricostruzioni dei fatti diverse e talora addirittura confliggenti. Una
qualificazione giuridica indipendente delle medesime condotte potrebbe portare
a conclusioni diverse in ordine alla conformità di tali condotte
rispetto a norme di identico contenuto, quali quelle che vietano il compimento
di atti di genocidio rispettivamente agli stati e agli individui. Il Tribunale
potrebbe concludere, ad esempio, che determinate condotte vadano, quanto alla
loro consistenza materiale, qualificate come atti di genocidio se attribuiti ad
individui, mentre la Corte potrebbe ritenere che quelle identiche condotte,
attribuite ad uno Stato, non integrino la fattispecie materiale di genocidio
stabilita dalla Convenzione.
Anche rispetto a situazioni di questo tipo ci si potrebbe
domandare se si sia in presenza di un vero a proprio conflitto di
giurisdizioni. Certo, qualora si assumesse una nozione ristretta di conflitto,
quella per intenderci che richiede a tal fine una identità di parti, di
oggetto e di causa petendi, la risposta sarebbe probabilmente negativa.
È facilmente dimostrabile come, nelle situazioni alle quali ci si
è riferiti sopra, vi sia necessariamente almeno una diversità
delle parti e dell’oggetto nei due procedimenti rispettivamente innanzi alla
Corte e innanzi al Tribunale. Mentre il primo ha come parti gli Stati e tende
all’accertamento della responsabilità internazionali di questi, il
secondo ha come parti individui e tende all’accertamento di
responsabilità di tipo penale.
Tuttavia questa conclusione, del tutto corretta in una
prospettiva formalistica, non sembra del tutto soddisfacente. In particolare,
essa lascia aperto il problema della coerenza di accertamenti giudiziari tesi a
riconnettere diverse conseguenze giuridiche non solo a condotte identiche, ma a
condotte, per lo più, la cui liceità debba essere valutata alla
luce di norme identiche. La condanna penale di individui per condotte che,
attribuite allo Stato, non darebbero luogo a responsabilità sembra
contraddire fondamentali esigenze di coerenza logica proprie di qualsiasi
sistema giuridico. Proprio al fine di soddisfare esigenze di questo tipo, varie
tradizioni giuridiche hanno sviluppato sofisticati sistemi di prevenzione di
conflitti insorgenti dalla diversa qualificazione giuridica delle medesime
condotte. Questa sembra essere all’origine della regola, tipica degli
ordinamenti di tradizione continentale, che impone alle giurisdizioni civili
chiamate a determinare le conseguenze civilistiche di condotte costituenti
reato, il riconoscimento degli accertamenti di fatto e della qualificazione
giuridica della condotta effettuata in sede penale.
Non sembra irragionevole tracciare una analogia con il
caso in questione, nel quale, in effetti, è la medesima condotta a
generare contemporaneamente due distinte serie di conseguenze giuridiche: una
responsabilità penale per individui ed una responsabilità
internazionale per gli stati ai quali la condotta individuale debba essere imputata.
Ciò, conviene aggiungere, senza alcun riferimento al carattere ordinario
o aggravato della responsabilità internazionale. E noto che
l’ordinamento internazionale ha mitigato, in diverse situazioni, il rigore
insito in una nozione ristretta di conflitto di giurisdizione, e abbia accolto,
ad una pluralità di fini, una nozione più ampia. Nel caso di
specie, il ricorso ad una nozione ampia di conflitto sembra imposto dalla
circostanza che, nonostante la diversità formale delle parti e
dell’oggetto, l’identità sostanziale della questione sembra esigere un
accertamento unitario circa la liceità della medesima condotta alla luce
dell’identica regola di diritto.
Sarebbe peraltro assai semplicista spingere oltre
l’analogia con il diritto interno, al punto di trasporre automaticamente
nell’ambito dell’ordinamento internazionale soluzioni adottate nell’ambito di
ordinamento statale in situazioni apparentemente simili. Soluzioni che appaiono
naturali in ordinamenti assai integrati, quale ad esempio la regola circa il
riconoscimento in sede civile del giudicato penale, non appaiono
strutturalmente compatibili con l’ordinamento internazionale. Nonostante
ambedue gli organi giudiziari in questione, la Corte e il Tribunale, appaiano
come organi istituiti nell’ambito dell’ordinamento delle Nazioni Unite, non
è giustificato concludere che si tratti di organi appartenenti al
medesimo sistema di amministrazione della funzione giudiziaria. Le ragioni che
inducono a questa conclusione sono ben note agli specialisti e non conviene
indugiarvi ulteriormente sopra. Piuttosto, il riconoscimento della esistenza di
dinamiche tipiche dell’ordinamento internazionale ci inducono a condurre
altrove l’analisi, alla ricerca di strumenti di coordinamento e di prevenzione
dei conflitti che assicurino una esigenza di coerenza pur nel rispetto di tali
peculiari dinamiche.
III.
Margine di discrezionalità o tecnica di prevenzione di conflitti?
A prima vista, l’ambigua affermazione che ha dato
origine alla presente analisi potrebbe apparire come una tecnica di
argomentazione fondata unicamente sul margine di discrezionalità proprio
di qualsiasi organo giudiziario. Sarebbe del tutto inutile, in questa
prospettiva, una indagine ulteriore tesa a ricostruire una tecnica di
prevenzione di conflitti. In altre parole, il riferimento alla giurisprudenza
del Tribunale non andrebbe spiegato come l’effetto dell’applicazione di una
tecnica di prevenzione o di soluzione dei conflitti di giurisdizione, quanto
più semplicemente come uno strumento teso a rafforzare la linea
persuasiva seguita dalla pronuncia della Corte, e rafforzare la motivazione. In
questa prospettiva, trarre indicazioni dalla circostanza che la Corte non abbia
ritenuto di doversi adeguare alla giurisprudenza del Tribunale non sarebbe del
tutto ragionevole: così come la Corte può far riferimento alla
giurisprudenza del Tribunale al fine di rafforzare la propria linea
argomentativa, essa ben potrebbe, senza essere vincolata a darne alcuna
spiegazione, a discostarsi da essa. D’altra parte, è del tutto
plausibile pensare che l’autorità morale del Tribunale possa indurre la
Corte ad una sua attenta considerazione. Anche più in generale, appare
del tutto ragionevole l’idea che la Corte debba attentamente considerare le
soluzioni interpretative e gli accertamenti di fatto compiuti da tribunali
specializzati, anche in assenza degli elementi di contatto indubbiamente
presenti nel caso di specie.
Anche qualora si volesse percorrere questa
prospettiva, peraltro, il rilievo della
soluzione adottata dalla Corte appare indubbio. La sentenza in questione non
mostra solo una certa propensione della Corte a dare rilievo alla
giurisprudenza del Tribunale. Essa ha anche enunciato un criterio guida
destinato a fungere da autorevole precedente per futuri casi che dovessero presentarsi
innanzi alla Corte.
Proprio l’esistenza di un criterio guida volto a
predeterminare il rilievo delle statuizioni del Tribunale rende difficile giungere
ad una conclusione certa circa la natura del fenomeno. Potrebbe certo trattarsi
di discrezionalità giudiziaria, come anche di una tecnica rudimentale di
prevenzione dei conflitti. Esso presenta ad un tempo elementi che lo rendono
simile all’uno e all’altro strumento e, magari, più simile al secondo
che al primo. Qualora di mera discrezionalità giudiziaria si trattasse,
non v’era proprio bisogno di enfatizzare la natura ultra vires al criterio adottato dal Tribunale al fine di negare ad
esso riconoscimento e di adottare una diversa ricostruzione. L’accento posto
sul carattere limitato della giurisdizione del Tribunale sembra proprio
dimostrare che la Corte non intendesse fondare le sue conclusioni unicamente
sul proprio discrezionale apprezzamento nel dare rilievo alle statuizioni del
Tribunale, e percepisse piuttosto la necessità di fondarsi su un
accertamento di carattere obiettivo (perlomeno nella misura in cui possa essere
considerato tale l’accertamento da parte di un giudice circa il carattere ultra vires delle conclusioni di un
diverso giudice).
Certo, è difficile trarre dal breve e
misterioso passaggio riprodotto conclusioni che esso non appare in grado di
offrire. Esso tuttavia sembra rivelare quanto meno una certa tendenza della
Corte a fondare il rilievo delle decisioni del Tribunale su un fondamento
più solido di quello offerto da incerti strumenti quali l’apprezzamento
discrezionale di un organo giudiziario, talvolta indicato con il termine di comity.[6]
Non sembra allora del tutto irragionevole prospettare
l’ipotesi che il misterioso passaggio che sta assorbendo la nostra attenzione
possa anche, probabilmente al di là delle intenzioni soggettive dei suoi
autori, profilare un diverso approccio metodologico al problema dei conflitti
fra giurisdizioni. Vorrei allora proporre di esplorare questa prospettiva,
ancorché con molta cautela e solo in via ipotetica, al fine di determinare, con
un maggior grado di precisione, se si possa configurare uno strumento di
coordinamento atto a conferire alle decisioni del Tribunale una sorta di
autorità condizionata nei procedimenti di fronte alla Corte
internazionale di giustizia.
Punto di partenza per questo percorso ricostruttivo
sarebbe allora la constatazione che un tale coordinamento non è stato
realizzato attraverso strumenti procedurali, tesi cioè a determinare in
via generale gli effetti di una determinata decisione giudiziaria per un
diverso giudice. In tal caso, infatti, si può ritenere ragionevolmente
che tali effetti sarebbero derivati dalla decisione del Tribunale
indipendentemente dall’accertamento circa la portata della giurisdizione di
tale organo. La circostanza che la Corte abbia ritenuto di avere il potere di
procedere a tale accertamento sembra indicare proprio che le decisioni del Tribunale
non hanno, di per sé, effetti, in procedimenti giudiziari innanzi alla Corte.
Al fine di spiegare questa inusuale presa di posizione della Corte occorre
allora indirizzare l’analisi in una diversa direzione, e chiedersi piuttosto
che le decisioni del Tribunale, in luogo di produrre effetti in virtù
della loro forza processuale, non siano stati considerati piuttosto dalla Corte
in relazione al loro valore normativo, come regole di diritto vincolanti per le
parti, che essa avrebbe quindi dovuto applicare al fine di procedere alla
soluzione della controversia. Se quindi le conclusioni della Corte
costituissero l’applicazione di un metodo di soluzione dei conflitti fra
giurisdizioni, si tratterebbe di un metodo normativo, che, invece di fondarsi
sul valore procedurale di una sentenza, ne mette piuttosto in rilievo il suo
carattere di regola sostanziale.
IV.
Verso un metodo normativo di soluzione dei conflitti fra giurisdizioni?
In questa prospettiva, si potrebbe ritenere che
disposizioni che conferiscono giurisdizione a diversi organi giudiziari e
decisioni di tali organi, possano essere mutualmente prese in considerazione, a
determinate condizioni, nell’ambito di altri metodi di soluzione delle
controversie in quanto regole di carattere sostanziale vincolanti per le parti
del procedimento nel quale sono state pronunciate e, in quanto tali, possano
entrare dinamicamente in relazione con altre norme internazionali al fine di
formale il corpo del diritto applicabile alla controversia. Sarebbe tale dinamica giuridica, in altri
termini, a fornire una spiegazione del rilievo di statuizioni di un tribunale
in procedimenti giuridici che si svolgono innanzi ad un diverso organo di
soluzione delle controversie.
In questa prospettiva, conviene ribadire, decisioni di
un tribunale non rilevano in un diverso procedimento giudiziario in ragione di
principi tesi a determinare l’effetto tipico di una decisione giudiziale, quale
ad esempio, l’effetto di cosa giudicata. Esse potrebbero rilevare piuttosto in
ragione dell’effetto che regole di un sistema giuridico producono sulle norme
del medesimo sistema. Questo fenomeno potrebbe contribuire quindi a
ricostituire l’unità dell’ordinamento internazionale, potenzialmente
messo in pericolo dalla proliferazione degli organi di soluzione delle
controversie. Un fenomeno analogo è stato talvolta analizzato in
relazione alla possibilità che un organo la cui giurisdizione sia
limitata a controversie relative all’interpretazione o all’applicazione di un
determinato trattato possa applicare, al fine di risolvere la controversia,
altre norme internazionali che, con il trattato, a vario titolo, interagiscono.
Il fenomeno che intendo ora analizzare è in parte diverso, e concerne
piuttosto la possibilità di determinare l’unità del diritto
applicabile in relazione all’esigenza di coordinamento nell’azione di
più organi di soluzione delle controversie. In fondo è compito
proprio di una corte di giustizia, nel determinare la sfera della propria
giurisdizione, considerare tutte le regole di diritto applicabili per le parti.
Tale dovere discende anche dalla regola espressa, ancorché in maniera limitata,
dall’articolo 31, § 3 (c) della Convenzione
di Vienna sul diritto del trattati del 1969.
In relazione alla situazione particolare che interessa
il presente studio, una questione tecnica, ma assai importante, concerne la
possibile natura delle decisioni del Tribunale come regole di diritto
applicabili per le parti del procedimenti innanzi alla Corte. Vi è un
certo numero di argomenti che possono essere avanzati per rispondere
positivamente alla questione. È vero che lo Statuto del Tribunale
stabilisce obblighi per gli Stati solo in situazioni specifiche, quali, ad
esempio, l’obbligo di cooperare posto dall’articolo 29. Ancorché nessuna
disposizione dello Statuto stabilisca espressamente un obbligo generale di
riconoscimento delle sentenze del Tribunale per gli Stati parte, è
significativo notare che l’obbligo di cooperazione sia stato inteso in senso
assai ampio da in ordinamenti nazionali che hanno adottato leggi di attuazione
di tale obbligo che espressamente stabiliscono che le sentenze del Tribunale
siano riconosciute anche negli ordinamenti interni, al fine, ad esempio, di
determinare gli effetti che esse producono in procedimenti civili interni.[7]
Per quanto riguarda le parti del procedimento innanzi
alla Corte, e in particolare la Repubblica di Federale di Iugoslavia – Serbia e
Montenegro (FRY), la forza vincolante delle sentenze del Tribunale potrebbe
derivare da una pluralità di fondamenti giuridici, quali ad esempio, la
successione di tale Stato alla Repubblica federale socialista di Iugoslavia
nello status di Stato parte delle Nazioni Unite, ovvero l’effetto retroattivo
della adesione del nuovo Stato, che ha fatto seguito alla domanda presentate il
27 ottobre 2000.
La dimostrazione di ciascuna di queste possibili
conclusioni richiederebbe una lunga analisi tecnica, che non si rende tuttavia
necessaria, alla luce della conclusione raggiunta dalla Corte, che, nel par.
447 della sentenza in esame ha stabilito che “from 14 December 1995 at the
latest, and at least on the basis of the Dayton Agreement, the FRY must be
regarded as having ‘accepted [the] jurisdiction’ of the ICTY within the meaning
of Article VI of the Convention”. In applicazione di un ragionamento analogo,
si potrebbe concludere che le parti del procedimento innanzi alla Corte erano,
alla stessa data, vincolate dalla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 827(1993),[8]
che ha conferito giurisdizione al Tribunale in relazione a condotte individuali
che potrebbero costituire genocidio ai sensi della Convenzione sul genocidio, e
dalle relative decisioni del Tribunale
adottate anche prima di tale data.[9]
Al par. 445, invero, appena poche righe sopra, la Corte aveva concluso che il
Tribunale costituisce un “international penal tribunal” ai sensi dell’articolo
VI della Convenzione, vale a dire, un tribunale avente giurisdizione per
condotte individuali in violazione delle obbligazioni contenute nella medesima
convenzione la quale poi assegna giurisdizione alla Corte in relazione a
condotte statali.
V. Approccio normativo e dinamiche dell’ordinamento
internazionale
Mi propongo ora di
analizzare ulteriormente questa linea argomentativi e di esaminarne talune
implicazioni che fanno seguito alla considerazione delle decisioni del
Tribunale come regole di diritto internazionale vincolante per le parti del
procedimento innanzi alla Corte.
Non sembrano esservi
ostacoli teorici nei confronti di una tale costruzione. Decisioni giudiziarie
che risolvono una controversia fra Stati appaiono certamente, dal punto di
vista normativo, delle regole di diritto destinate a regolamentare non
già una intera categoria di condotte, quanto piuttosto condotte
specifiche ed esattamente individuate. Nel caso di specie, le decisioni del Tribunale
possono ben essere considerate come regole di diritto per gli individui che ne
sono destinatari, ma anche per gli Stati vincolati dalla risoluzione del
Consiglio di sicurezza 827(1993) e dallo Statuto del Tribunale che vincola gli
Stati a riconoscere le decisioni del Tribunale e a prestarvi esecuzione,
laddove necessario, anche provvedendo, se del caso, a modifiche dei propri
ordinamenti interni. Ne consegue che la Corte internazionale di giustizia, nel
decidere una controversia fra Stati che si appunta sulla conformità di
una certa condotta alla convenzione sul genocidio, deve prendere in considerazione
queste decisioni, nella parte in cui esse provvedono proprio a qualificare la
medesima condotta alla luce della convenzione, e, quindi, applicarla al fine di dare soluzione
alla controversia, nell’ambito della propria funzione di individuare il diritto
internazionale applicabile alla controversia.
In questa
prospettiva, quindi, le decisioni del Tribunale non costituiscono
determinazioni giudiziali quanto piuttosto atti normativi, ancorché di un tipo
assai particolare. Il loro effetto non va quindi determinato sulla base di
particolari meccanismi procedurali che sono normalmente impiegati al fine di
apprestare forza vincolante alle decisioni giudiziali, quali ad esempio, la
forza di cosa giudicata.[10]
Una ricerca di questo tipo non sembra in grado di produrre risultati
apprezzabili. Né il diritto consuetudinario internazionale, né particolari
disposizioni relative alla giurisdizione della Corte internazionale di
giustizia e del Tribunale internazionale penale per la ex Iugoslavia pongono un
obbligo a ciascuna delle due corti di adeguarsi a decisioni dell’altra.
Tuttavia lo ‘splendido isolamento’ nel quale ciascuna corte è chiamata
ad assolvere alla sua funzione può ben essere temperato dal
riconoscimento che le decisioni dell’altra, qualora vincolanti per le parti,
possono spiegare effetti di questo tipo anche al di fuori dal contesto
procedimentale, e venire quindi apprezzati anche da altri organi
giurisdizionali.
Meccanismi
procedurali che assistano l’esecuzione di sentenze giudiziali tendono ad
assicurare una garanzia incondizionata, o tendenzialmente incondizionata.
L’effetto normativo di decisioni giudiziarie, utilizzato come strumento che
consente la circolazione internazionale dei giudicati, ha un effetto assai
più attenuato. Decisioni del Tribunale in procedimenti innanzi alla
Corte, considerate come atti normativi, godono al più di una garanzia
relativa, nel senso che essi vano presi in considerazione non isolatamente, ma
alla luce delle dinamiche normative che su di esse, variamente, influiscono.
Ciò potrebbe spiegare il motivo per il quale la Corte internazionale di
giustizia ha ritenuto di avere il potere di verificare la validità delle
decisioni alla luce dell’ampiezza della giurisdizione del Tribunale, e, quindi,
di negare effetti a decisioni adottate ultra
vires. Con tale operazione, la Corte potrebbe aver considerato che il
rispetto di limiti giurisdizionali da parte del Tribunale costituisce un limite
di validità alla produzione di effetti normativi da parte delle
decisioni giudiziarie, e, di conseguenza, negare la produzione di tali effetti
al di fuori del procedimento nel quale essi siano stati adottati. Questa
conclusione sembra perfettamente coerente con l’esigenza di distinguere
l’effetto delle decisioni in quanto atti giudiziari e quello prodotto in quanto
atti normativi, sprovvisti, di per sé dello schermo assicurato dalla regola del
giudicato.
Peraltro, questa
costruzione sembra inevitabilmente escludere la produzione di effetti normativi
riconnessi ad una sentenza giudiziale in una situazione inversa a quella appena
considerata; nella situazione cioè in cui si tratti di apprezzare il
valore di sentenze della Corte internazionale di giustizia in procedimenti
penali innanzi al Tribunale. A differenza della Corte, che, nella sua funzione
arbitrale, ha il compito di risolvere una controversia fra parti, il Tribunale
amministra la giustizia penale in nome di interessi pubblici, per modo che esso
non sarebbe vincolato da accertamenti giudiziari arbitrali che, al più,
faranno stato per le parti della controversia.
VI. Decisioni del Tribunale internazionale penale per
la ex Iugoslavia e articolo 103 della Carta delle N.U.
Conviene chiedersi,
inoltre, se fra le dinamiche normative che contribuiscono a delineare gli
effetti delle decisioni del Tribunale al di fuori del procedimento giudiziario
innanzi ad esse, non si debba anche considerare il valore giuridico dell’atto
che ne costituisce il fondamento giurisdizionale. Questa osservazione potrebbe
avere qualche importanza in relazione alla circostanza che la giurisdizione
delle due corti è stabilita sulla base di atti aventi un valore diverso
nella gerarchia delle fonti internazionali.
È noto che la
giurisdizione della Corte, nel caso di specie, si fondasse sulla Convenzione
sul genocidio, il cui articolo IX le conferisce giurisdizione per controversie
relative alla interpretazione, all’applicazione e all’esecuzione della Convenzione.
La competenza del Tribunale è stabilita in via generale dalla
risoluzione 827(1993), e dallo Statuto allegato che, nella parte pertinente,
conferisce al Tribunale giurisdizione al fine di accertare la
responsabilità penale di individui accusati della commissione di atti
che potrebbero costituire genocidio.
A prima vista, si
potrebbe quindi essere tentati di concludere che alle norme che stabiliscono la
giurisdizione del Tribunale, conferita da una risoluzione del Consiglio di
sicurezza, si estenda lo speciale status stabilito dall’articolo 103 della
Carta, che stabilisce, come è noto, che gli obblighi derivanti dalla
Carta hanno priorità rispetto al qualsiasi altro obbligo convenzionale
degli Stati membri.[11]
Inoltre, dato che la Risoluzione 827(1993) è stata adottata sulla base
del Capitolo VII della Carta, non sembra azzardato ritenere che le decisioni
del Tribunale, adottate sulla base di una competenza stabilita dal Consiglio di
sicurezza, debbano essere considerate come misure adottate nell’ambito della
funzione propria del Consiglio, di mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza
internazionale. Può sembrare naturale concludere che a misure di questo
tipo si debba assicurare priorità rispetto a misure dirette
semplicemente a risolvere una controversia fra Stati.
Nonostante la sua
apparente logica, tale soluzione non appare persuasiva. Ancorché si possa ben
accettare che l’esistenza di una divergenza nell’accertamento delle due corti
quanto alla conformità della medesima condotta alla convenzione sul
genocidio possa dar luogo ad un conflitto fra giurisdizioni, è assai più controverso che
tale conflitto possa rientrare nell’ambito dei conflitti considerati dall’articolo
103 della Carta. Questa disposizione sembra piuttosto richiedere, ai fini
dell’applicazione del meccanismo di soluzione dei conflitti che essa contiene,
che l’attuazione di un obbligo convenzionale interferisca con l’attuazione di
una obbligo derivante dalla Carta. È solo in relazione di conflitto di
questo tipo, che, se non regolamentato, potrebbe interferire con l’attuazione
di obblighi appartenenti al sistema delle Nazioni unite, che l’articolo 103
produce effetti, determinando la priorità degli obblighi della Carta.
L’articolo 103
può ben essere utilizzato al fine di rafforzare il valore normativo
delle regole che hanno istituito il Tribunale e vi hanno conferito
giurisdizione, nel senso che gli stati non possono, con speciale convenzione,
negare rispetto a tali regole o assumere obblighi tendenti e non riconoscere,
in tutto o in parte, le sentenze del Tribunale. Ciò non equivale
certamente a dire che il Consiglio di sicurezza, istituendo un Tribunale avente
la competenza ad accertare la
responsabilità penale di individui, intendesse anche escludere la
competenza di altre corti, e, in particolare, della Corte internazionale di
giustizia, ad interpretare la Convenzione sul genocidio o a determinare la
liceità rispetto ad essa di condotte statali. Lo scopo perseguito dal
Consiglio di sicurezza con l’istituzione del Tribunale era quello di conferire
ad esso il potere necessario per processare individui accusati di crimini
internazionali, e non già quello di assicurare a tale organo
priorità nell’interpretazione della Convenzione sul genocidio rispetto
ad altri organi giudiziari. Qualora fosse stato ispirato da una tale
intenzione, il Consiglio l’avrebbe senz’altro espressa in termini assai
più chiari. Non vi sono, inoltre elementi nel sistema della Convenzione
sul genocidio, atti a far pensare che l’interpretazione della Convenzione ad
opera del Tribunale penale previsto dall’articolo VI debba prevalere, in
maniera assoluta, rispetto ad interpretazioni provenienti dalla Corte
internazionale di giustizia.
VII. L’approccio normativo e talune sue implicazioni
In questo ultimo
paragrafo, vorrei procedere ad indicare taluni pregi e taluni difetti del
metodo normativo applicato ai conflitti fra giurisdizioni nel diritto
internazionale. Queste sparse osservazioni non intendono certamente offrire al
lettore un quadro generale di riferimento per l’analisi di questo complesso
fenomeno. Per avere un tale quadro, occorrerà piuttosto far riferimento
ai molti, e assai accurati, contributi dottrinali in argomento, che provvedono
ad un esame dettagliato dei vari aspetti nei quali esso si scompone.[12]
Da parte mia, intenderei limitarmi ad offrire solo una rapida analisi di alcune
fra le potenzialmente infinite situazioni di conflitti fra giurisdizioni, anche
in riferimento alla prassi giudiziaria più recente, e ad illustrare i
potenziali vantaggi offerti, in queste situazioni, dall’applicazione del metodo
normativo.
I caratteri generali
di questo approccio dovrebbero ormai risultare chiari. L’approccio normativo
consiste in una analisi degli effetti prodotti dalle disposizioni che
conferiscono giurisdizione ad un tribunale, o alle decisioni di questo, in un
diverso procedimento giudiziario di soluzione delle controversie, in quanto
diritto internazionale applicabile per le parti, nei limiti, ovviamente, entro
i quali tali atti siano effettivamente vincolanti per le parti della
controversia originaria. Un tale effetto risulta quindi, in un certo senso
intermedio fra il possibile effetto che sarebbe stato prodotto da strumenti di
coordinamento procedurale fra giurisdizioni, laddove esistente, e l’effetto
attenuato proprio di strumenti informali di coordinamento, quali
l’apprezzamento discrezionale del giudice o la comity internazionale, strumenti dei quali peraltro rimane
indeterminato il contenuto e la base giuridica. Al fine di ricavare da questo
metodo indicazioni certe, peraltro, occorre applicarlo, con molta cautela, a
ciascuna situazione specifica. È per esempio ben possibile che le parti,
nel conferire ad una corte il potere di risolvere una controversia, abbiano
conferito ad essa anche il potere di discostarsi da precedenti decisioni
applicabili fra loro. La natura e la portata dei poteri assegnati a ciascun
tribunale è, come naturale, una questione di interpretazione, che
ciascun organo giudiziario è abilitato a risolvere, prendendo in
considerazione tutti i fattori pertinenti nel caso specifico.
Un campo di
applicazione naturale per questa metodologia sembra quello dei conflitti di
giurisdizione in senso proprio, nel quale l’esistenza di più tribunali
competenti a risolvere una controversia, o varie parti di essa, potrebbe
potenzialmente portare a decisioni incompatibili fra medesime parti, senza
peraltro che tale incompatibilità possa essere risolta attraverso
l’applicazione di strumenti procedurali di coordinamento. Si potrebbe allora
pensare che decisioni giudiziarie che risolvono certi aspetti di una
controversia ad opera di un tribunale
possano essere considerati come diritto applicabile fra le parti ad opera di un
diverso tribunale che debba risolvere un diverso, ma correlato aspetto della
medesima controversia, al fine di realizzare, attraverso una considerazione
congiunta di varie decisioni, una soluzione completa di essa. Questo effetto potrebbe conseguire
all’esistenza di procedimenti giudiziari paralleli, concernenti l’accertamento
della liceità di una condotta alla luce di strumenti normativi diversi e
potenzialmente incompatibili. Una tendenza in via di affermazione presso taluni
tribunali specializzati è quella di considerare che le controversie
portate innanzi ad essi sulla base degli strumenti convenzionali che ad essi
hanno conferito giurisdizione, vadano risolte unicamente sulla base
dell’applicazione di tali strumenti, senza considerare quindi l’effetto
normativo prodotto da altre regole di diritto applicabili per le parti.[13]
L’effetto di questa tendenza sarebbe allora quello di pervenire alla soluzione
di singoli aspetti di una controversia complessa, decisa nell’ambito di singoli
sub-sistemi normativi di diritto internazionale.
Senza voler
esprimere alcuna considerazione sulla correttezza di questa soluzione, gli
effetti distorsivi che essa comporta potrebbero trovare un rimedio
nell’applicazione del metodo normativo descritto nei paragrafi precedenti. Tale
metodo consiste proprio nel considerare che singole decisioni giudiziarie, che
possono costituire un regolamento parziale di una controversia complessa, vanno
considerate congiuntamente, utilizzando come fattore di interconnessione le
dinamiche normative dell’ordinamento internazionale, al fine di pervenire ad
una soluzione complessiva della controversia. Qualora, in altri termini, un
tribunale ritenesse di avere la competenza a risolvere la controversia
applicando l’intero corpus del diritto internazionale, e pervenendo quindi ad
un regolamento giudiziario che tenga conto di ogni possibile aspetto di essa,
tale organo sarebbe vincolato a considerare altre decisioni giudiziarie che
hanno considerato la liceità di una condotta alla luce di singoli
sub-sistemi normativi, in quanto norme giuridiche vincolanti per le parti,
evitando quindi di sovrapporre il proprio accertamento a quello già
effettuato da un tribunale competente.
In una prospettiva
logica analoga, non sembra impossibile pensare che regole che conferiscono
giurisdizione ad un tribunale, e non solo le decisioni di questo tribunale,
vadano considerate da un altro organo giudiziario al fine di determinare i limiti
della propria giurisdizione. L’identificazione della sfera della giurisdizione
di un tribunale è, dopo tutto, una operazione logica che esige sovente
l’interpretazione delle disposizioni di un trattato. Sembra ragionevole pensare
che essa vada compiuta quindi alla luce delle altre regole di diritto
vincolanti per le parti, ai sensi dell’articolo 31 § 3 (c), della Convenzione di Vienna sul diritto del
trattati. Peraltro, questa operazione
non può essere compiuta in astratto, ma alla luce degli elementi propri
di ciascuna situazione e in relazione al contenuto delle regole che
conferiscono giurisdizione ad un altro tribunale. Sembra ragionevole ipotizzare, ad esempio,
che un tribunale che abbia giurisdizione a risolvere una controversia fra gli
Stati membri della Comunità europea debba prendere in considerazione, al
fine di determinare la portata della propria giurisdizione, l’articolo 292 del Trattato istitutivo della Comunità
Europea (Trattato CE), che prevede una giurisdizione esclusiva della Corte
di giustizia della Comunità in relazioni a controversie concernenti
l’interpretazione e l’applicazione del Trattato CE.[14]
Le divergenti disposizione giurisdizionali contenute in diversi trattati
dovrebbero allora essere ricostruite in maniera da evitare che ne possano
derivare conflitti fra giurisdizioni.
Questo fenomeno di
‘cross-reference’ fra tribunali internazionali, talvolta entusiasticamente
definito come una sorta di fertilizzazione della funzione giudiziaria
internazionale, ha ovviamente dei limiti. In particolare, l’approccio
normativo, fondato sulla considerazione tecnica delle dinamiche fra fonti o
norme del diritto internazionale, richiede, per la sua applicazione,
l’identificazione di una base giuridica ben determinata. È appena il
caso di ribadire che decisioni giudiziarie potranno essere considerate come
regole di diritto nell’ambito di diversi procedimenti solo qualora da questi ne
potranno derivare effetti giuridici per le medesime parti. Talora, come nel
caso dei rapporti fra Corte internazionale di giustizia e Tribunale
internazionale penale per la ex Iugoslavia, il tipo di relazione assicurata
attraverso il metodo normativo non è biunivoca, alla luce della
differenza strutturale fra la composizione soggettiva dei destinatari di
ciascuna decisione giudiziaria.
Una considerazione
di questo tipo avrebbe, ad esempio, dovuto dissuadere la Corte europea dei
diritti dell’uomo dal prestare rilevanza, nel decidere una questione innanzi ad
essa, all’esistenza di impegni internazionali derivanti dal trattato CE, per
talune soltanto delle parti della Convenzione europea sui diritti dell’uomo.
Tuttavia, la Corte europea dei diritti dell’uomo è andata proprio in
questa direzione nel caso Bosphorus.[15]
In tale caso, infatti, essa ha rivisto la propria giurisprudenza precedente,
tendente a considerare l’esistenza di una protezione equivalente dei diritti
fondamenti assicurata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia CE, al fine
di limitare l’esercizio della propria giurisdizione rispetto ad atti comunitari.
Se questa soluzione può apparire tecnicamente non ineccepibile, oltre
che poco lungimirante dal punto di vista della politica giudiziaria della
Corte, la soluzione adottata nella sentenza Bosphorus
appare ancora più criticabile. In Bosphorus,
la Corte ha considerato che l’esistenza di un sub-sistema normativo istituito
fra alcuni soltanto degli Stati parte della Convenzione, nel quale la
protezione dei diritti fondamentali sarebbe stata assicurata “in a manner which can be considered at least equivalent to that for
which the Convention provides jurisdiction” rileva ai fini di interpretare le
disposizioni della Convenzione che stabiliscono delle cause di giustificazione
per comportamenti degli Stati non conformi agli obblighi convenzionali.
Questa linea argomentativi
presenta una certa analogia con l’approccio normativo, con l’importante
avvertenza che, in tal caso, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha finito
con il dare rilievo non ad una singola decisione della Corte di giustizia CE,
concernente la medesima condotta o una condotta analoga a quella considerata
dalla Corte europea, quanto piuttosto ad un orientamento interpretativo di un
diverso tribunale. Ora, anche senza considerare l’impatto del caso
sull’equilibrio assai delicato fra diritti fondamentali individuali e interessi
statali che si riflette nella Convenzione, questa conclusione appare
tecnicamente non ineccepibile in quanto finisce con l’utilizzare l’esistenza di
obblighi che icnombono su alcune delle parti soltanto, al fine di interpretare
nozioni generali della Convenzione Europa, che si indirizzano ad un circolo
assai più ampio di Stati. Ancorché la sentenza Bosphorus appaia ispirata dal nobile scopo di evitare un conflitto
fra giurisdizioni attraverso il rilievo apprestato nei confronti di
orientamenti giurisprudenziali di un diverso foro giudiziario, e nonostante
qualche traccia di analogia del suo percorso argomentativi rispetto al metodo
normativo, essa non può quindi essere considerata come una coerente
applicazione di tale metodo, e, anzi, ne esemplifica le debolezze e i rischi
derivanti da una sua incauta utilizzazione.
VIII. Riflessioni conclusive: L’unità del
diritto internazionale sostanziale come rimedio per la frammentazione
giurisdizionale?
L’adozione di un
metodo normativo non è una tecnica onnicomprensiva capace di dare una
risposta a tutti i problemi riconnessi al fenomeno della proliferazione dei
tribunali internazionali. Ancor meno esso può rappresentare una sorta di
prontuario teorico per l’incombente rischio della frammentazione del diritto
internazionale riconnesso alla tendenza a stabilire tribunali specializzati
nell’applicazione di sub-sistemi normativi specializzati. Non vi è alcun
rimedio per questa debolezza strutturale dell’ordinamento internazionale,
capace di trasformare tale ordinamento in un sistema giuridico integrato, quale
quelle che i giuristi sono abituati ad osservare a livello statale, talvolta
assunto, impropriamente, come parametro di confronto per l’esperienza
giuridica. Più modestamente,
l’approccio normativo potrebbe risultare utile, in particolari situazioni e a
particolari condizioni, al fine di stabilire una sorta di interconnessione fra
diverse giurisdizioni internazionali, e di favorirne quindi un esercizio
coordinato.
Se il rilievo pratico
di tale approccio potrebbe risultare significativo, ancorché non risolutivo, la
sua importanza potrebbe essere anche maggiore dal punto di visto teorico. Vi
è una crescente tendenza a considerare che l’esistenza di limiti alla
giurisdizione di tribunali internazionali non debba comportare automaticamente
una corrispondente limitazione nella determinazione del diritto applicabile
alla controversia.[16]
È peraltro innegabile che il modo con il quale gli Stati determinano i
limiti della giurisdizione potrebbe avere l’effetto anche di determinare limiti
al diritto applicabile dai tribunali internazionali. Proprio la tendenza dei
tribunali specializzati ad applicare solo o principalmente le regole giuridiche
ricavabili dai rispettivi strumenti costitutivi, e, quindi, di rendere sentenze
strutturalmente incomplete, costituisce un rischio per l’unità del
diritto internazionale e rende assai difficile considerare che l’unità
sostanziale del diritto possa costituire un rimedio alla frammentazione giurisdizionale.
Proprio in questa
linea di ricerca, l’adozione di un metodo normativo di soluzione dei conflitti
giurisdizionali, che valga a considerare gli effetti di decisioni giudiziali
come diritto applicabile per le parti in un diverso procedimento potrebbe
rivelarsi utile.
Essa potrebbe
riaffermare l’unità dell’ordinamento internazionale e del suo diritto
sostanziale in via trasversale, nell’ambito cioè di più distinti
strumenti di soluzione delle controversie, e superare quindi i limiti assai
ristretti entro i quali risultano applicabili gli strumenti processuali di
coordinamento. In una considerazione sistematica, l’approccio normativo, e
l’unità del diritto internazionale sostanziale in cui esso si sostanzia,
può risultare uno strumento che produce coerenza e supera il rischio di
frammentazione, meglio di quanto non si possa fare attraverso l’utilizzazione
di strumenti di coordinamento di tipo procedurale.
In questo senso, una
più approfondita conoscenza di tale metodica, del suo ambito di
applicazione nella infinita varietà di situazioni della prassi, dei suoi
limiti e dei suoi benefici, sembra un compito degno di attrarre l’attenzione
del giurista. Ben al di là dell’oggetto del presente, imperfetto,
contributo, è questo, quindi uno dei compiti ai quali la dottrina
internazionalista potrebbe attendere nel futuro.
* Professore di Dritto Internazionale,
Università di Macerata (cannizzaro@unimc.it)
[1] ICTY, Appeals Chamber, Tadiæ Case, IT-94-1-A, Judgment, 15 July 1999.
[2] La Corte ha motivato il
mancato rilievo del criterio del controllo generale, applicato dalla Corte di
Appello dell’ICTY nel caso Tadic. Secondo la Corte, “the ‘overall control’ test
[was not only] employed to determine whether or not an armed conflict is
international, which was the sole question which the Appeals Chamber was called
upon to decide”; ma, “the ICTY presented the ‘overall control’ test as equally
applicable under the law of State responsibility for the purpose of determining
when a State is responsible for acts committed by paramilitary units, armed
forces which are not among its official organs”, un aspetto per il quale,
secondo la Corte, il Tribunale non avrebbe avuto giurisdizione.
[3] Vi sono, invero, sensibili differenze fra il
caso in esame e quelli nei quali la Corte internazionale di giustizia ha
ritenuto di poter accertare la validità delle decisioni di un diverso
tribunale internazionale. V. in particolare, la sentenza del 18 novembre 1960
nel caso della Sentenza Arbitrale del Re
di Spagna del 23 dicembre 1906 (Honduras c. Nicaragua), nella quale la
Corte ha accettato una richiesta di revisione della validità di una
precedente sentenza arbitrale. La Corte ha stabilito che la sua giurisdizione
era relativa ad una controversia distinta da quella che aveva dato origine alla
sentenza originaria, dato che consisteva, ai sensi dell’accordo che deferiva la
controversia alla Corte, in un “disagreement existing between (the parties)
with respect to the Arbitral Award”. In termini parzialmente analoghi, la Corte
concludeva, nella sentenza del 12 novembre 1991 nel caso della Sentenza Arbitrale del 31 luglio 1989 (Guinea-Bissau c. Senegal), che le parti
le avevano conferito giurisdizione al fine di decidere sulla nullità
della precedente sentenza, e non sul merito. In particolare, la Corte escludeva
di poter verificare la fondatezza della decisione del tribunale arbitrale circa
la propria giurisdizione. “By proceeding in that way the Court would be treating
this request as an appeal and not as a recours
en nullité [the Court had] simply
to ascertain whether by rendering the disputed Award the Tribunal acted in
manifest breach of the competence conferred on it by the Arbitration Agreement,
either by deciding in excess of, or by failing to exercise, its jurisdiction.”
(§§ 46-47).
[4] In questo senso,
si veda lo studio della Commissione di
Diritto Internazionale, Fragmentation
of International Law: Difficulties
Arising From the Diversification and Expansion of International Law - Report of the Study Group of the International Law
Commission Finalized by Martti Koskenniemi, UN Doc. A/CN.4/L.682, §§ 49-ss. Peraltro, tale studio, espressamente, non si occupa del fenomeno dei
conflitti di giurisdizione.
[5] Vi è certamente una tendenza da parte
delle corti internazionali a dar rilievo alla giurisprudenza di altri organi
giudiziari o di controllo, stabiliti nell’ambio di sistemi normativi ad hoc, al fine di accertare il diritto
applicabile alla controversia oggetto della decisione. Nel parere consultivo
del 9 luglio 2004, sulle Conseguenze
della Costruzione di un Muro nei Territori Palestinesi Occupati, la Corte
internazionale di giustizia ha, ad esempio, fatto frequenti riferimenti alla
giurisprudenza del Comitato dei diritti dell’uomo (si vedano in particolare i
paragrafi 109 ss.), fino a dare l’impressione di voler attribuire un valore
assai pronunciato all’interpretazione del Patto del 1966 sui diritti civili e
politici ad opera del Comitato.
[6] È dubbio che vi sia una differenza
significativa nell’applicazione dei due strumenti. Nella tradizione giuridica
degli Stati Uniti, il rilievo della comity
è tradizionalmente fatto risalire alla sentenza della Corte Suprema nel caso Hilton v. Guyot, 1895, 159 US 113.
[7] Per un chiaro
esempio di questo tipo, si veda l’articolo26 della Legge federale austriaca sulla coperazione con i tribunali
internazionali, 1 giugno 1996: “In
proceedings before the Austrian courts relating to legal action taken against
the convicted person by the victim, a final judgment of the International
Tribunal shall constitute full proof of that which was declared in the said
final judgment on the basis of evidence. Proof of the incorrectness of declarations is admissible”.
[8] Security Council, Resolution 827(1993), 25 May 1993, UN Doc. S/RES/827 (1993).
[9] La Corte ha ritenuto non necessario
determinare se la RFY avesse mancato di ottemperare ai suoi obblighi di
cooperazione con il tribunale prima della data del 14 dicembre 1995, in quanto
non vi era una richiesta in questo senso da parte dell’attore (§ 447). Si potrebbe notare che, pur ad ammettere che
l’obbligo di cooperare non si estendesse materialmente a condotte occorse prima
di tale data, il riconoscimento di sentenze del tribunale comporta certamente che,
dopo tale data, tutte le decisioni del tribunale, incluse quella adottate prima
di tale data, siano divenute, in virtù del loro carattere erga omnes, vincolanti per tale Stato.
[10] See A. GATTINI, “Un regard procédural sur la fragmentation du droit international”,
Revue Générale de Droit International
Public, 2006, Vol. 110, No 2, pp. 303-336.
[11] In particolare lo speciale status riconnesso
alle disposizioni sostanziali della Convenzione sul genocidio, generalmente
considerate come norme cogenti, non dovrebbe estendersi alle disposizioni
convenzionali che hanno conferito giurisdizione alla Corte. Nella decisione del
3 febbraio 2006 sulle Attività Armate
sul Territorio del Congo (Congo v. Ruanda), la Corte ha rigettato la tesi
secondo la quale tali disposizioni sarebbero così strettamente connesse
all’oggetto e allo scopo della convenzione da non poter essere oggetto di
riserva ad opera delle parti (v. §§ 64-ss). Una considerazione analoga dovrebbe condurre
a negare, a fortiori, il loro
carattere cogente.
[12] Si veda, in
particolare, l’accurato studio di Y.
SHANY, The Competing Jurisdiction of
International Courts and Tribunals, Oxford, Oxford University Press, 2003.
[13] Un chiaro esempio viene dalla recente
decisione dell’organo di appello del WTO nella controversia fra Messico e Stati
Uniti nel caso Mexico
– Tax Measures on Soft Drinks and Other Beverages. WTO Appellate Body,
WT/DS308/AB/R, Report, 6 March
2006.
[14] Argomenti che potrebbero variamente
rafforzare o indebolire tale conclusione possono essere rinvenuti nelle varie
decisioni relative al caso Mox Plant.
Per
ulteriori riferimenti, v. N. LAVRANOS,
“The MOX Plant and IJzeren Rijn Disputes: Which Court is the Supreme Arbiter?”,
Leiden Journal of International Law, 2006, No 19, p. 223.
[15] ECHR, Bosphorus Hava
Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim ªirketi V. Ireland, Decision of the Grand
Chamber of 30 June 2005, on Application No 45036/98. Per una più ampia discussione, rinvio al mio
commento “Sulla responsabilità internazionale per condotte di Stati
membri dell’Unione europea: in margine al caso Bosphorus”, Rivista di diritto internazionale, 2005, No 88, pp. 762-ss.
[16] V. E. CANNIZZARO and B. BONAFÉ, “Fragmenting International
Law through Compromissory Clauses?”, European Journal of International Law,
2005, No16, pp. 481-ss.